Responsabilità per cose in custodia: il danneggiato non è tenuto a provare l’assenza di colpa
Sul tema della responsabilità da cose in custodia, “Non è, infatti, il soggetto danneggiato – ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. – a dover provare la “diligenza e prudenza” (id est: l’assenza di colpa) nel relazionarsi con la “res” oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie”.