Discrezionalità tecnica delle amministrazioni nella pianificazione urbanistica
Legittimità delle varianti urbanistiche senza obbligo di contraddittorio o specifica motivazione per i privati.
Legittimità delle varianti urbanistiche senza obbligo di contraddittorio o specifica motivazione per i privati.
Il contributo di costruzione deve essere determinato in relazione all’effettivo aumento del carico urbanistico, che comprende sia gli oneri di urbanizzazione che il costo di costruzione, dovuti per l’incremento di superficie e volumetria, e per le modifiche della fruibilità urbanistica.
La distanza minima tra immobili non è applicabile in modo assoluto a tutte le pareti dell’edificio, ma solo a quelle che si fronteggiano e presentano un rischio reale di insufficiente ventilazione o illuminazione.
L’attività negoziale che comporta il frazionamento e la vendita di appezzamenti di terreno rappresenta un indizio di intento edificatorio, il quale deve essere corroborato da ulteriori circostanze fattuali che rendano evidente e non equivocabile il fine edificatorio perseguito.
In presenza di un titolo valido e non contestato, non si applica l’indebito oggettivo alle convenzioni urbanistiche, evidenziando la prevalenza dell’accordo tra le parti e la libertà imprenditoriale nel contesto delle obbligazioni convenzionali.
La costruzione di piscine in aree agricole, se destinate al servizio esclusivo di un’abitazione principale, rientra nel concetto di pertinenza edilizia. tali opere non costituiscono nuove costruzioni autonomamente rilevanti dal punto di vista urbanistico, purché non superino il 20% del volume complessivo dell’immobile principale