Illegittimità della distinzione basata sul sesso per i posti messi a concorso del Corpo di Polizia penitenziaria
Con la sentenza n. 181 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, commi da 7 a 11, del D.lgs. n. 95 del 2017, nonché delle tabelle allegate al D.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui queste prevedevano...Residenza e concorrenza: incostituzionale il vincolo per l’accesso ai ruoli di taxi e NCC
Con la sentenza n. 183 del 21 novembre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994, che richiedeva ai conducenti di taxi e noleggio con conducente (NCC) la...Esenzione dal contributo di costruzione: irragionevolezza e monito al legislatore provinciale
Con la sentenza n. 182 del 19 novembre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento riguardanti gli artt. 87, comma 4, lettera a), numero...Contratti stipulati tra società di ingegneria e soggetti privati dopo il 1997
Con la sentenza n. 184 del 21 novembre 2024, la Corte costituzionale ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha riconosciuto la validità dei contratti stipulati tra società di ingegneria e soggetti privati...Disciplina dei “liberi sospesi” e non retroattività delle pene sostitutive più favorevoli
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176 del 7 novembre 2024, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina relativa ai cosiddetti “liberi sospesi” prevista dall’art. 47-ter, comma 1-bis, della L. n. 354/1975. Tale norma esclude, per i condannati definitivi con pena sospesa prima della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare come pena sostitutiva per condanne brevi. La Corte ha precisato che il principio di retroattività della lex mitior, pur fondato sull’art. 3 Cost., non prevale sul principio di stabilità dei giudicati e che la disciplina della riforma risponde a criteri di effettività e rieducazione, consentendo una gestione più immediata delle pene per i condannati non definitivi.