Ristrutturazione di ruderi e vincoli ambientali

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del divieto, imposto da un Ente Parco, di ricostruire un rudere privo di consistenza muraria sufficiente, ribadendo la prevalenza delle norme speciali di tutela ambientale rispetto alle disposizioni generali in materia edilizia. La sentenza sottolinea il primato della protezione paesaggistica nelle aree vincolate.

Impianti fotovoltaici e edilizia libera: limiti e condizioni

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici è considerata edilizia libera solo sugli edifici già esistenti, e non può estendersi a nuove costruzioni. La semplificazione prevista dall’art. 9 del decreto-legge n. 17/2022 è applicabile solo in assenza di aumenti di volumetrie o di superfici non strettamente necessarie per l’impianto.

Piano urbanistico e vincoli su terreni privati adibiti a verde pubblico

Il TAR Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 1814 del 2024, ha respinto il ricorso di un privato contro la destinazione imposta dal PUC comunale a un suo terreno come “Verde attrezzato e sportivo di progetto”. Il ricorrente contestava tale vincolo come espropriativo e privo di motivazione adeguata. Il TAR ha chiarito che le osservazioni dei privati sul PUC non vincolano l’amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità nella pianificazione territoriale. Ha inoltre qualificato il vincolo come conformativo, in quanto disciplina l’uso del bene a favore della collettività e consente al privato di realizzare strutture compatibili con la destinazione a verde pubblico.

Ricerca mineraria e attività estrattiva nei parchi naturali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8398 del 2024, ha confermato il diniego del permesso per una ricerca mineraria all’interno di un parco naturale, ritenendo che l’attività proposta, finalizzata all’estrazione del titanio, non potesse essere qualificata come ricerca scientifica. La decisione si è basata sull’interpretazione dell’art. 9 e 33 della Costituzione, evidenziando il discrimine tra ricerca scientifica e attività estrattiva. Il Tribunale ha sottolineato che l’attività non presentava un contributo sostanziale alla conoscenza scientifica e che il richiedente non aveva la necessaria esperienza in campo scientifico per giustificare la richiesta.