La sentenza del TAR Abruzzo in esame affronta nel dettaglio il concetto di pertinenza edilizia, con particolare riferimento alla costruzione di piscine in aree agricole. Il provvedimento annulla il diniego comunale alla richiesta di permesso di costruire una piscina pertinenziale, motivato dall’asserita incompatibilità con le norme edilizie vigenti. Per giurisprudenza consolidata, una piscina di dimensioni contenute, destinata esclusivamente al servizio di un’abitazione principale, deve essere qualificata come pertinenza. Tale qualificazione è sancita dall’articolo 3, lettera e.6) del d.P.R. 380 del 2001, che stabilisce che le pertinenze non costituiscono interventi di nuova costruzione autonomamente rilevanti sul piano urbanistico ed edilizio. La pertinenza si caratterizza per la destinazione a servizio dell’immobile principale e per l’impossibilità di utilizzo autonomo, senza necessità di un permesso di costruire distinto, salvo che l’area non sia soggetta a vincoli paesaggistici. Nel caso in esame, il Giudice ha evidenziato che una piscina interrata che non superi il 20% del volume complessivo dell’edificio principale mantiene la natura di pertinenza, rifacendosi alla giurisprudenza che considera tali opere come accessorie e non autonome. Tanto premesso, Il TAR ha cassato l’interpretazione restrittiva del regolamento edilizio comunale, ritenendola non conforme al principio per cui le pertinenze seguono il titolo edilizio dell’immobile principale.
Pubblicato il 10/07/2024
N. 00215/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2024, proposto da
– OMISSIS -, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Passeri Mencucci, Pierluigi Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca San Giovanni, Comune di Rocca San Giovanni – Settore Assetto e Gestione del Territorio, non costituiti in giudizio;
per l”annullamento
previa sospensiva della nota Prot. n. / del 22-12-2023 di rigetto e sospensione dell”istanza preordinata al rilascio del permesso di costruire presentata dai ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori E’ ‘presente l’avvocato Lorenzo Passeri per la parte ricorrente, nessuno per l’Avvocatura distrettuale dello Stato.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l’Amministrazione, pur usando locuzioni di tipo anche soprassessorio e non univoco (stando al regolamento edilizio oggi vigente la soluzione progettuale non può essere accolta…riservandosi però di accogliere le osservazioni…fino all’adozione del nuovo RET dunque la pratica resta sospesa), ha sostanzialmente impedito alle medesime la realizzazione dell’intervento edilizio programmato (completamento con ampliamento volumetrico di una villa con annessa piscina pertinenziale e campo da basket) con riferimento alla realizzazione della sola piscina, in quanto quest’ultima, a differenza del resto del fabbricato, ricadrebbe in zona agricola;
– secondo il Comune tale preclusione deriverebbe dalle norme del regolamento edilizio che seppure genericamente, e senza specifico riferimento alle piscine, non consentirebbero l’uso delle aree agricole per attività diverse;
– il ricorso è fondato;
-come evidenziato dal ricorrente, nel caso di piscina, anche interrata, che non superi il 20% del volume complessivo, non può negarsi la natura pertinenziale rispetto all’abitazione principale (cfr. Tar Palermo sentenza 433 del 2019);
– secondo la giurisprudenza che questo Tribunale condivide, infatti, “l’installazione di una piscina che non abbia dimensioni rilevanti, realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dell’immobile esistente, essendo destinata a servizio dello stesso e (…) tali considerazioni non possono che estendersi alle opere di sistemazione ed a quelle concernenti i locali di servizio” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644 e Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951)” (cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 2407/2022);
-la pertinenza, oltre alle modeste dimensioni, si caratterizza per una destinazione a servizio dell’immobile principale, di tipo oggettivo: non è suscettibile di utilizzo autonomo e separato, e ha carattere accessorio;
– quanto alle dimensioni, ai sensi dell’articolo 3 e.6) del dpr 380 del 2001, perdono il requisito di pertinenza gli interventi che superano il 20% del volume dell’edificio principale; dunque non appare condivisibile, ad avviso del Collegio, quella giurisprudenza, anche recente, che riconduce le pertinenze sono ai locali tecnici o agli arredi da giardino, atteso che si risolverebbe in una interpretazione abrogante;
-quanto al vincolo oggettivo di accessorietà e dipendenza funzionale, in difetto di altri elementi, non emersi nel caso di specie (a esempio costruzione di una piscina destinata al pubblico e non a uso privato), appare evidente che la realizzazione di una piscina in aperta campagna non avrebbe alcuna utilità autonoma, sicché non può essere agevolmente negabile tale requisito, se non in modo astratto e apodittico;
– le caratteristiche della pertinenza, sul piano edilizio e urbanistico, poi, non determinano la necessità o meno del permesso di costruire per realizzarla, ma solo l’effetto che accessorium sequitur principale, e in tal senso deve essere interpretato l’articolo 3 e.6) del dpr 380 del 2001, con riferimento alle pertinenze: esse non sono interventi di nuova costruzione con rilievo autonomo, nel senso che la loro realizzazione non ha considerazione autonoma sul piano urbanistico ed edilizio, quindi seguono il titolo e la disciplina della costruzione principale cui accedono; ciò comporta che, se può essere realizzata la cubatura e la tipologia di costruzione principale in una determinata zona, ma è necessario il permesso di costruire, la piscina deve essere contemplata nella richiesta di permesso di costruire ma segue l’assentibilità dell’immobile principale senza aggiungervi cubatura necessaria.
Tutto ciò, ovviamente, a meno che si verta in una ipotesi di area sottoposta a vincolo paesaggistico (come specifica la lett. e.6) cit.): in quel caso anche le pertinenze assumono rilievo autonomo, perché sono idonee a incidere sul bene paesaggio, che è diverso e ulteriore rispetto al mero assetto urbanistico ed edilizio.
Il conseguente accoglimento del ricorso, per la censura esposta, pienamente satisfattiva dell’interesse di parte ricorrente, determina l’assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni | |
IL SEGRETARIO