La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29539 del 15 novembre 2024, si è pronunciata sulla questione della decorrenza del termine breve per impugnare in materia di adozione, stabilendo che la comunicazione del testo integrale della sentenza della Corte d’Appello tramite posta elettronica certificata (PEC), effettuata dal cancelliere a norma dell’art. 17 della L. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione. Il caso ha avuto origine dalla conferma, da parte della Corte d’Appello di Milano, di un provvedimento che dichiarava lo stato di adottabilità di due minori, B.T. e B.C., disponendo l’interruzione di ogni rapporto con i familiari e l’inserimento immediato dei minori in una famiglia idonea all’adozione. I genitori biologici dei minori hanno proposto ricorso per cassazione, contestando la sentenza, ma il Comune di Milano, come ente tutore dei minori, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la comunicazione della sentenza tramite PEC non fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione previsto dalla legge.

La Cassazione ha ritenuto prioritario l’esame della questione sulla tempestività del ricorso, sottolineando che il ricorso era stato proposto il 16 febbraio 2024, contro una sentenza notificata dalla Corte d’Appello di Milano il 13 novembre 2023. Il ricorrente ha contestato la tardività, sostenendo che la comunicazione della sentenza tramite PEC non fosse conforme alle disposizioni dell’art. 17 della L. n. 184 del 1983, che stabilisce il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione. L’articolo 17, comma 2, della legge citata, prevede un termine di impugnazione speciale e breve rispetto al termine ordinario di 90 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., in quanto la legge richiede una pronta definizione della situazione relativa allo stato del minore, senza compromettere il diritto di difesa delle parti. La Corte ha chiarito che il termine breve è una misura speciale, che non deve essere sottoposta alla disciplina generale prevista dagli articoli 133 e 136 c.p.c. riguardante la notifica degli atti processuali.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha già stabilito, in numerose pronunce, che la comunicazione della sentenza della Corte d’Appello tramite PEC è sufficiente per far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto l’unico requisito necessario è che la parte interessata venga messa nella condizione di prendere visione del provvedimento integrale. La Corte ha ribadito che non è necessario seguire le modalità ordinarie di notifica previste dagli artt. 133 e 136 c.p.c., ma basta che la parte sia effettivamente in grado di disporre del provvedimento da impugnare. In tal senso, la natura della norma in esame è speciale e deroga alle disposizioni generali del codice di procedura civile, confermando che la notifica via PEC rispetta il principio acceleratorio proprio di questi procedimenti, che richiedono la rapida definizione dello stato del minore. Tale principio trova la sua giustificazione nell’esigenza di tutelare l’interesse superiore del minore, garantendo una sollecita conclusione dei procedimenti legati alla sua adozione, senza tuttavia pregiudicare il diritto di difesa dei genitori biologici.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la comunicazione tramite PEC fosse conforme a quanto previsto dalla legge, facendo partire il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione. Questo principio è stato già ribadito in altre sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 10971/2023 e l’ordinanza n. 29302/2017, che avevano affermato l’efficacia della comunicazione tramite PEC per la decorrenza del termine breve di impugnazione. La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine stabilito dalla legge. In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato che la comunicazione della sentenza tramite PEC, pur essendo un atto telematico, soddisfa pienamente la condizione della conoscenza legale del provvedimento, attivando il termine breve per impugnare, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO VERRA’ RESO DISPONIBILE A BREVE.