La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza n. 29573 del 2024, ha affrontato il delicato tema della sorte del contratto di appalto stipulato a seguito di una gara, nel caso in cui gli atti di gara siano successivamente annullati, distinguendo chiaramente gli effetti dell’annullamento del bando e dell’aggiudicazione rispetto al contratto stipulato a valle. La vicenda nasce da una gara indetta da un Commissario straordinario per la realizzazione di un’opera strategica, in cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) aveva annullato il bando per gravi irregolarità, mentre il contratto con l’ATI aggiudicataria era già stato sottoscritto. Nonostante l’arbitrato avesse dichiarato valido il contratto, la Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione del Commissario, ne aveva affermato l’invalidità in conseguenza dell’annullamento del bando, portando così l’ATI a ricorrere per Cassazione.

La Corte ha confermato l’effetto caducante dell’annullamento del bando di gara sull’aggiudicazione, in quanto atto presupposto, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l’annullamento dell’atto iniziale di una procedura travolge l’intera sequenza procedurale (Cons. Stato n. 8772/2022). Tuttavia, la Cassazione ha ribadito l’assenza di un automatismo tra l’annullamento dell’aggiudicazione e l’invalidità del contratto stipulato a valle. In particolare, ha sottolineato che la legislazione vigente esclude tale connessione automatica, soprattutto in riferimento a opere strategiche di rilevanza nazionale, ove prevale l’interesse alla rapida realizzazione delle infrastrutture (art. 14 D.Lgs. 190/2002 e successive norme).

La Corte ha poi chiarito che le norme applicabili al giudice amministrativo, inclusa la regola della non caducazione automatica del contratto, devono essere estese al giudizio dinanzi al TSAP, in quanto attuative di principi comunitari che trovano applicazione indipendentemente dall’organo giurisdizionale adito. In conclusione, la Suprema Corte ha rimarcato che, in assenza di previsioni legislative che dispongano diversamente, l’annullamento dell’aggiudicazione non determina necessariamente l’invalidità del contratto, lasciando tale valutazione al giudice del merito, che dovrà ponderare gli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché la rilevanza dell’opera strategica. Questa pronuncia contribuisce a definire ulteriormente i confini tra annullamento degli atti di gara e validità dei contratti successivi, consolidando l’orientamento volto a preservare la certezza delle relazioni negoziali, pur nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

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