Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 713/2024, si è pronunciato in merito all’impugnazione di una delibera comunale con la quale era stata disposta la proroga delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo fino al 31 dicembre 2024. Il ricorso era stato presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che contestava la legittimità di tale proroga sostenendo la violazione dei principi concorrenziali e delle norme fondamentali del diritto europeo e nazionale. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando la delibera comunale, con una motivazione che richiama l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. n. 59/2010. Questa normativa impone agli Stati membri di adottare procedure di selezione aperte, imparziali e trasparenti, al fine di evitare qualsiasi rinnovazione automatica delle concessioni e prevenire favoritismi nei rinnovi, configurando quindi l’obbligo di una procedura selettiva in caso di risorse scarse. 

In questo specifico caso, il Comune aveva esteso automaticamente le concessioni basandosi sull’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, che il Tribunale ha ritenuto in contrasto con il diritto dell’Unione. Nel formulare la propria decisione, il TAR ha richiamato le recenti decisioni del Consiglio di Stato, come la sentenza n. 2679/2024, ribadendo la prevalenza del diritto comunitario, il quale impone la disapplicazione di proroghe automatiche laddove manchi una gara pubblica. La pronuncia richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dell’Adunanza Plenaria (sent. n. 17/2021), secondo cui l’indizione di procedure selettive si impone anche nei casi di concessioni ormai scadute per esaurimento del loro termine naturale. 

Sul piano dei principi giuridici, il Tribunale afferma che il diritto dell’Unione, in particolare gli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e la Direttiva Servizi 2006/123/CE, trova applicazione diretta nelle concessioni di risorse demaniali, con la conseguenza che tutte le disposizioni interne che introducono proroghe automatiche devono essere disapplicate, come previsto, ad esempio, dalla legge di conversione n. 14/2023, anche senza che sia necessario accertare la scarsità delle risorse. Il Tribunale osserva inoltre che, anche in assenza di un interesse transfrontaliero certo, il principio di imparzialità impone l’indizione di una procedura selettiva comparativa. La conclusione della sentenza dispone quindi l’annullamento dell’atto impugnato, riconoscendo il fondamento delle censure espresse da AGCM e compensando le spese di giudizio, considerando la complessità della vicenda.

Pubblicato il 08/11/2024

  1. 00713/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00394/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Razzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

– OMISSIS –  dei – OMISSIS – , – OMISSIS – , – OMISSIS – , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta comunale n. 285 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “Approvazione atto di indirizzo per la regolarizzazione delle concessioni demaniali marittime del Comune di Formia ed individuazione dei criteri per l’assegnazione delle nuove concessioni”;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, il ricorso notificato il 6 giugno 2024 e depositato il successivo giorno 14 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 21 bis della L. n. 287/90, ha impugnato la delibera in epigrafe specificata con la quale la Giunta comunale di Formia, valutati sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge 5/08/2022 n. 118, nella sua originaria versione, dispone il differimento al 31 dicembre 2024 del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;

Considerato, che a sostegno del gravame, la ricorrente deduce censure di violazione di legge (art. 12 della Direttiva Servizi, anche come recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 59/2010; L. n. 118/2022; artt. 49 e 56 del TFUE; art. 1 della L. n. 241/1990 nella parte in cui individua i principi di diritto UE tra quelli che devono uniformare l’attività della P.A.) ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza manifesta; violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo; violazione delle norme e principi concorrenziali;

Considerato, che il ricorso è analogo ad altri presentati dalla medesima Autorità avverso atti della stessa tipologia che hanno trovato accoglimento in sede di giudizio di appello con recenti decisioni del Consiglio di Stato Sez. VII n. 4480 e 4481 del 20.5.2024;

Ritenuto, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto perché come ampiamente spiegato dal Consiglio di Stato, anche nelle recentissime sentenze sopra richiamate:

– L’Autorità è preposta alla salvaguardia di un interesse che si soggettivizza in capo ad essa come posizione qualificata e differenziata rispetto a quella degli altri attori del libero mercato, circostanza, questa, idonea a fondare la legittimazione processuale di cui all’art. 21-bis della L. 287/90;

– Sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 2021 e della giurisprudenza maggioritaria sul tema, tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata (Cons. St, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679) – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva;

– L’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE impone agli Stati membri l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività, in termini incondizionati e sufficientemente precisi;

– Ogni questione sulla scarsità delle risorse e sugli eventuali criteri fissati per accertare tale scarsità non può costituire ragione per determinare la non applicabilità della Dir. 2006/123/CE nelle more della fissazione dei menzionati criteri;

– Devono, essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e in particolare:

  1. a) le disposizioni di proroga previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate dall’art. 3, comma 5, della l. n. 118 del 2002 (art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020; art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. in l. n. 126 del 2020);
  2. b) le più recenti proroghe introdotte dagli articoli 10-quater, comma 3 e 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n. 14 del 2023 e dall’art. 1, comma 8, della stessa l. n. 14 del 2023, che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022;

– La disapplicazione della proroga in argomento si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della Dir. 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare;

– L’applicabilità dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE è piena, diretta, incondizionata e non è né può essere subordinata dal legislatore in nessun modo alla mappatura, in sede nazionale, della “scarsità” della risorsa o a qualsiasi riordino, pur atteso, dell’intera materia, pena il frontale contrasto di questa subordinazione con il diritto dell’Unione e la conseguente disapplicazione delle norme che ciò prevedano;

– Anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

Ritenuto, che le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della complessità della vicenda trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 394/24 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Massimiliano Scalise, Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Maria Bucchi

Ines Simona Immacolata Pisano

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO