Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), con la sentenza n. 16728/2024, ha accolto il ricorso di una società contro il silenzio-inadempimento del Comune, relativo a una richiesta di rideterminazione del canone e di proroga di una concessione demaniale marittima. In particolare, il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione comunale, sottolineando che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, poiché concerne atti amministrativi che esprimono una discrezionalità dell’amministrazione, e non si limitano a questioni patrimoniali. Il Tribunale ha, inoltre, imposto al Comune di adottare una decisione sulla domanda della società, stabilendo che l’amministrazione è tenuta a rispondere formalmente entro 30 giorni. La motivazione della decisione si basa sull’obbligo per la pubblica amministrazione di adottare provvedimenti in tempi ragionevoli, tutelando così i diritti del ricorrente nei confronti dell’inerzia dell’ente pubblico.
Pubblicato il 26/09/2024
- 16728/2024 REG.PROV.COLL.
- 06331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6331 del 2024, proposto da – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Sagnibene, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Bianchini, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del silenzio – inadempimento formatosi sull’istanza notificata al Comune di Pomezia il 12.4.2023
nonché per la condanna
dell’amministrazione resistente a provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– con ricorso notificato e depositato il 10.6.2024 l’ – OMISSIS -, premesso di essere concessionaria dello stabilimento balneare sito in Pomezia alla – OMISSIS – (ex “ – OMISSIS -”), ha proposto azione avverso il silenzio al fine di ottenere la condanna del Comune a provvedere sull’istanza presentata dalla società il 12.4.2023, con cui essa ha chiesto all’amministrazione di “a) rideterminare immediatamente il canone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 494 del 5.12.1993 e succ. mod ed int.; b) valutare la possibilità di proroga della scadenza della concessione demaniale n. 2/2023 del 17.3.2023, ai sensi degli artt. 11 e 15 del regolamento regionale n. 19 del 12.8.2016 previa valutazione dello specifico progetto di intervento da predisporsi da parte della società istante”;
– il Comune di Pomezia si è costituito in resistenza e ha eccepito: l’inammissibilità della domanda, perché la pretesa sulla riduzione del canone andrebbe coltivata dinanzi al giudice ordinario (da qui il prospettato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo), mentre la decisione sulla proroga (che pure sarebbe in ipotesi riconducibile alla giurisdizione ordinaria, perché relativa alla fase esecutiva di una concessione di servizi) sarebbe del tutto discrezionale e dunque incoercibile mediante l’azione avverso il silenzio; l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dell’istanza di proroga della concessione, in quanto contrasterebbe con il quadro giuridico nazionale e sovranazionale di riferimento; la correttezza nel merito dell’operato amministrativo tenuto dall’ente in relazione alle vicende dedotte dalla concessionaria a supporto dell’istanza;
– alla camera di consiglio del 24.9.2024, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
– l’art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a. stabilisce che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”;
– tale disposizione è stata interpretata nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l’esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia nell’an che nel quantum), la stessa è attratta nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2020, n. 28973);
– sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo sia sull’invocata proroga della concessione, trattandosi in ipotesi di atto espressione di discrezionalità amministrativa non avente un contenuto meramente patrimoniale, sia sulla pretesa dell’odierno ricorrente alla “riduzione della misura base dei canoni […] alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona” (ex art. 03, comma 1, lett. “e” del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, inserito in sede di conversione dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494), giacché la fattispecie richiede “un accertamento di carattere tecnico di competenza dell’autorità marittima relativo alla consistenza e gravità dell’evento dannoso e alle conseguenze sul bene demaniale in termini di sua minore utilizzazione” ed è dunque manifestazione di “potestà pubblicistiche in ragione delle quali deve escludersi il rilievo meramente patrimoniale delle controversie che possano insorgere con riguardo alle determinazioni adottate in questo ambito” (Cons. Stato, sez. VII, 30.5.2022, n. 4332, alla cui motivazione si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. “d”, c.p.a.);
Ritenuto pertanto che
– l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente deve essere disattesa;
Considerato inoltre che:
– l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere esperita ogni qual volta l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere nonché, nei casi previsti dalla legge, anche per ottenere l’avvio di un procedimento officioso;
– la discrezionalità del potere amministrativo, ove sussista l’obbligo di provvedere o di procedere, non osta né all’ammissibilità né alla possibilità di accogliere la domanda, ma preclude soltanto al giudice, ove richiesto dalla parte, di “pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio” (arg. ex art. 31, co. 3, c.p.a.);
– nel caso che occupa, l’obbligo di provvedere in capo all’ente resistente sull’istanza presentata dalla società ricorrente sussiste, poiché: da un lato, la pretesa relativa alla riduzione del canone, a prescindere dalla sua fondatezza, è riferita a una sequenza procedimentale tipica, nel senso che è disciplinata da una legge amministrativa di settore (l’art. 03, comma 1, lett. “e” del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, inserito in sede di conversione dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494); dall’altro lato, la richiesta di proroga della concessione, sempre impregiudicato il contenuto dell’emanando provvedimento, proviene da un soggetto che intrattiene con l’amministrazione un rapporto di durata e che, a giustificazione dell’istanza, ha prospettato la sussistenza di circostanze anomale che hanno alterato sensibilmente l’effettiva possibilità di fruire del bene nel tempo, sì da potersi inferire, in ragione dei “principi della collaborazione e della buona fede” (art. 1, co. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241; anche artt. 1175, 1375 e 1337 cod. civ.), l’obbligo in capo al Comune di pronunciarsi sull’istanza (vd. Cons. Stato, sez. VI, 11.5.2007, n. 2318 relativamente all’obbligo di provvedere sull’istanza diretta ad ottenere atti di contenuto favorevole presentata da chi sia titolare di un interesse differenziato e qualificato; più di recente, Cons. Stato, sez. V, 19.8.2022, n. 7313);
– non occorre infine scrutinare le argomentazioni di merito offerte dalle parti in ordine alle pretese rivolte dal privato all’amministrazione, giacché l’odierno ricorrente ha chiesto di ordinare all’ente di provvedere e non anche di accertare la fondatezza dell’istanza presentata al Comune resistente (accertamento che sarebbe stato comunque precluso per l’assorbente rilievo, sopra anticipato, che ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.p.a., “[i]l giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”);
Ritenuto pertanto che:
– l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dalla società ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
– le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni.
Condanna il Comune di Pomezia alla refusione delle spese del giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Pierluigi Tonnara |
Anna Maria Verlengia |
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IL SEGRETARIO