La sentenza del TAR Puglia in esame ha respinto il ricorso di un assistente della Polizia di Stato che aveva richiesto l’annullamento di provvedimenti del Ministero dell’Interno, i quali avevano rigettato la sua istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, per assistere la madre disabile. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione avesse legittimamente rigettato la richiesta, evidenziando l’importanza delle esigenze di servizio presso la Questura di Bari, un contesto caratterizzato da una particolare conflittualità sociale che richiedeva una presenza massiccia di personale. Anche la richiesta di trasferimento in soprannumero, prevista dall’art. 55, comma 4, del d.P.R. 335/1982, non è stata accolta, essendo tale ipotesi subordinata a situazioni eccezionali non ravvisabili nel caso di specie. Pertanto, è stato ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione, essendo state correttamente ritenute prevalenti le esigenze di servizio e di tutela del pubblico interesse rispetto alla necessità di avvicinamento al familiare assistito.

Pubblicato il 27/09/2024

  1. 01013/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00649/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Pia Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

“per l’annullamento

− del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti n. 333/SAA/II/224444 del 11.04.2023, notificato il 13.04.2023, di rigetto della istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5 L. 104/1992

− del provvedimento n. 333/SAA/II/224444 Prot. 35264 del 31.05.2023 del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di autotutela del 26.04.2023 proposta ante causam da ricorrente

− di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

− nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere trasferito ad una delle sedi dallo stesso indicate nella richiesta di trasferimento (presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, ovvero presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli o presso la Questura di Lecce) o, in subordine, ad una tra le tante sedi, Uffici, Commissariati e Specialità esistenti nella Provincia di Lecce; con conseguente condanna dell’Amministrazione all’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/10/2023:

per l’annullamento

del “provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – DAGEP – Servizio Sovrintendenti Ass. Ag. Prot. n. 0066862 del 20.10.2023 – Fasc. 333D 2^ DIV. 4^ Sez. Trasf. Normative Spec. AOO/RM, notificato il 21.10.2023, di rigetto della istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5, L. 104/1992, “riesaminata in ottemperanza all’ordinanza del Tar per la Puglia n. 347/2023”,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale;

  1. L’assistente della Polizia di Stato -OMISSIS- ha domandato al Tar l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

– decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane – Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti n. 333/SAA/II/224444 del giorno 11 aprile 2023, notificato il 13 aprile 2023, di rigetto della istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992;

− provvedimento n. 333/SAA/II/224444 prot. 35264 del 31 maggio 2023 del Ministero dell’interno di rigetto dell’istanza di autotutela del 26 aprile 2023 proposta ante causam dal ricorrente.

  1. Il deducente ha anche agito per il riconoscimento del diritto ad essere trasferito presso una delle sedi dallo stesso indicate nella richiesta di trasferimento (presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Nardò, ovvero presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Gallipoli o presso la Questura di Lecce) o, in subordine, presso una tra le tante sedi, uffici, commissariati e specialità esistenti nella provincia di Lecce; con conseguente condanna dell’Amministrazione all’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.
  2. Espone in fatto l’interessato di avere inoltrato l’istanza di trasferimento per i Commissariati di pubblica sicurezza di Nardò o di Gallipoli o per la Questura di Lecce ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, al fine di prestare assistenza alla madre portatrice di disabilità in situazione di gravità, residente a Nardò.
  3. Con la nota ministeriale n. 0089227 del 7 dicembre 2022, l’Amministrazione di appartenenza ha comunicato all’interessato, ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
  4. Il deducente ha pertanto trasmesso osservazioni con la nota n. 0114532 del 19 dicembre 2022, con le quali ha ribadito di essere l’unico familiare in grado di prestare assistenza alla disabile, tenuto conto dei problemi di lavoro della sorella, avvocato, e integrando la domanda di trasferimento includendo gli uffici di p.s. della provincia di Lecce.
  5. L’Amministrazione non ha accolto l’istanza di trasferimento del sig. -OMISSIS- sia in ragione dell’accertata presenza, nel nucleo familiare della madre del ricorrente, della sorella, per la quale “non è stata dimostrata l’effettiva indisponibilità o inidoneità all’assistenza della madre”; sia tenuto conto delle preponderanti esigenze di servizio dell’ufficio di appartenenza dell’interessato, la Questura di Bari, “che si trova a svolgere la propria attività istituzionale in un contesto territoriale molto ampio, nel quale alle problematiche connesse al contrasto ai reati si sommano quelle derivanti dall’accesa conflittualità sociale che caratterizza la città e che causa gravi turbative di ordine e sicurezza pubblica.”

La stessa Amministrazione non ha mancato di ricordare che “al fine di far fronte a tali esigenze di servizio…l’amministrazione ha disposto un notevole incremento organico degli uffici della Questura di Bari, anche con recenti potenziamenti di personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti” e che “l’Assistente -OMISSIS- è stato trasferito all’ufficio di P.s. dove presta servizio al fine di potenziarne l’organico ed in considerazione del suo utile impiego”.

  1. A sostegno del ricorso sono state articolate censure di “1. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE: VIOLAZIONE DELL’ART. 33, COMMA 5, LEGGE 104/1992 E TRAVISAMENTO DEI FATTI; 2. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE: MOTIVAZIONE CARENTE E CONTRADDITTORIA”.
  2. Con i motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2023 è stato chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’interno – DAGEP – Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti prot. n. 0066862 del 20 ottobre 2023 – Fasc. 333D 2^ DIV. 4^ Sez. Trasf. Normative Spec. AOO/RM, notificato il 21 ottobre 2023, di rigetto della istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, “riesaminata in ottemperanza all’ordinanza del Tar per la Puglia n. 347/2023”, e di ogni altro provvedimento da ritenersi al predetto correlato antecedente o successivo non conosciuto dal ricorrente.
  3. È infatti accaduto che con l’ordinanza n. 347/2023 emessa dal Tar, sezioni unite, in data 6 settembre 2023, pubblicata in data 7 settembre 2023, notificata il 9 settembre2023, veniva statuito quanto segue:

“Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che sussistono i presupposti per l’accoglimento, ai fini del riesame da parte dell’amministrazione, della domanda di trasferimento presentata dal ricorrente presso la sede di Lecce, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, secondo cui “Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto (…) per gravissime ed eccezionali situazioni personali;

Ciò tenuto conto delle esigenze di assistenza in favore di un proprio familiare manifestate dall’interessato, che appaiono conformate dall’elevato numero di assegnazioni temporanee di cui lo stesso Assistente della Polizia di Stato ha beneficiato nel corso degli ultimi anni di servizio, come dedotto nel ricorso (e non contestato nella relazione depositata dall’Amministrazione)”.

  1. Con il provvedimento adottato in sede di riesame, l’Amministrazione ha nuovamente respinto la domanda di trasferimento del sig. -OMISSIS- evidenziando: l’interessato non ha fatto pervenire ulteriore documentazione – non sono intervenute novità circa la situazione familiare del disabile – il dipendente è in forza alla Questura di Bari, ufficio che opera in un ambito molto vasto e ad alta densità abitativa – impellenti necessità operative sconsigliano la sottrazione di ulteriori operatori al citato Ufficio – il trasferimento invocato non consente di prevedere la necessaria sostituzione presso l’Ufficio di appartenenza – la presenza in loco di altri stretti congiunti (la sorella del ricorrente) – che l’assistenza da prestare al disabile deve essere già in atto, oppure può essere mediata mediante una buona organizzazione – prevale l’interesse primario della collettività, a cui deve riconoscersi priorità assoluta – non sussistono le gravissime ed eccezionali situazioni personali ex art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 335/1992.

Il provvedimento impugnato riconosce che “Il dipendente ha fruito di numerosi periodi di assegnazione temporanea a Nardò, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/99, concessi, in ogni caso, nell’arco di 12 anni della vita lavorativa, in particolare nell’epoca in cui il medesimo prestava servizio a Milano”.

Il provvedimento impugnato riconosce, altresì, che quest’ultimo beneficio di legge veniva applicato “per far fronte ad una grave ed attuale esigenza prospettata dal richiedente nell’arco temporale concesso”.

Il provvedimento impugnato afferma, infine, che l’avvenuto trasferimento del dipendente dalla Questura di Milano alla Questura di Bari, disposto a domanda, consentirebbe di contribuire alle esigenze di assistenza.

Con i motivi aggiunti è prospettata l’elusione dell’ordinanza del Tar Bari n. 347/2023 e sono riproposte le censure di violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

  1. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso; ha depositato memoria.
  2. La controversia è passata in decisione all’udienza pubblica del 27 marzo 2024.
  3. Il ricorrente lamenta, in sintesi, che l’Amministrazione di appartenenza, nel valutare la sua domanda di trasferimento al fine di prestare assistenza alla madre in condizioni di grave disabilità certificata, abbia malamente interpretato l’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Il trasferimento richiesto sarebbe stato negato sulla base di un inammissibile sindacato sull’organizzazione familiare del nucleo di origine del sig. -OMISSIS-, essendosi ritenuta la sorella del ricorrente in grado di prestare assistenza all’anziana genitrice, malgrado fosse stato rappresentato che la stessa svolge la professione forense. Non si sarebbe tenuto conto, inoltre, delle carenze di organico delle sedi indicate dall’interessato. Infine, sarebbe stata elusa l’ordinanza cautelare con la quale il Tar aveva disposto il riesame in particolare soffermandosi sulla opportunità di valutare un trasferimento in soprannumero.

  1. Il ricorso è infondato.
  2. L’Amministrazione ha correttamente messo in evidenza che il trasferimento del dipendente ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 può essere disposto solo se la movimentazione del personale è compatibile con le esigenze di servizio della sede di appartenenza del richiedente.

In termini generali, si rileva che l’inciso “ove possibile”, contenuto nella disposizione normativa sopra richiamata indica chiaramente che il trasferimento domandato dal dipendente ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 può essere disposto solo se le esigenze dell’assistito, in favore del quale è stata varata la legislazione di settore, possano essere soddisfatte in via esclusiva con l’avvicinamento del familiare e in difetto di ragioni di pubblico interesse ostative all’accoglimento della domanda.

Nel caso di specie, sono state adeguatamente illustrati i motivi che hanno indotto l’Amministrazione a non accogliere la domanda di trasferimento del ricorrente a ciò ostando una situazione di particolare allarme per l’ordine pubblico e per la sicurezza presenti in una città come Bari, caratterizzata non solo da un territorio ampio da sottoporre costantemente a controlli di polizia preventiva, ma anche dalla elevata conflittualità sociale che richiede una massiccia presenza di forze dell’ordine.

In questa prospettiva, l’Amministrazione ha richiamato il recente potenziamento di personale e il notevole incremento di organico degli uffici della Questura di Bari a sostegno delle esigenze di servizio e come queste ultime dovessero reputarsi prevalenti rispetto alla situazione degli Uffici di p.s. richiesti dal dipendente.

Così come è stata ben sottolineata la circostanza per cui “l’Assistente -OMISSIS- è stato trasferito all’ufficio p.s. dove presta servizio al fine di potenziarne l’organico ed in considerazione del suo utile impiego” alludendosi alla necessità di disporre di un congruo numero di poliziotti presso la Questura di Bari appartenenti al ruolo degli assistenti e degli agenti di pubblica sicurezza, chiamati a svolgere compiti operativi.

Quanto alla possibilità di disporre il trasferimento in soprannumero, argomento in relazione al quale la difesa del ricorrente ha lamentato l’elusione dell’ordinanza cautelare adottata dal Tar, occorre ribadire che si tratta di ipotesi contemplata dall’articolo 55, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1982, in base al quale “Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.”

Si tratta, tuttavia, di casi eccezionali in relazione ai quali l’Amministrazione gode di elevata discrezionalità e può motivare il rigetto anche rinviando a situazioni ostative che mettano capo a esigenze di servizio dell’Ufficio di appartenenza del richiedente.

Va, infine, osservato che la possibilità che il dipendente sia unico soggetto del nucleo familiare della madre in grado di prestarle assistenza non è stata adeguatamente documentata, neanche avuto riguardo ad una condizione di impossibilità assoluta della sorella a motivo della professione di avvocato.

Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Carlo Dibello

Giuseppina Adamo

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO