Il TAR Catania, con la sentenza in esame, ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. proposta avverso un’ordinanza di chiarimento adottata nell’ambito di un giudizio di ottemperanza. Nello specifico, il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della sentenza controversa, che costituisce il presupposto logico-giuridico dell’ordinanza impugnata, richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755) secondo cui l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. deve essere rivolta contro la sentenza che ha dato luogo al giudizio di ottemperanza e non contro gli atti esecutivi. Inoltre, il Collegio ha escluso che l’ordinanza impugnata avesse natura decisoria autonoma, limitandosi essa a rendere chiarimenti sull’esecuzione del giudicato. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, confermando la centralità del giudizio di ottemperanza quale strumento per garantire l’esecuzione del giudicato e la sua corretta delimitazione nel rapporto tra giurisdizioni.
Pubblicato il 19/09/2024
- 03129/2024 REG.PROV.COLL.
- 01366/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2020, proposto da – OMISSIS – e – OMISSIS -, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la Citta Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ortoleva, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di – OMISSIS -, – OMISSIS -, – OMISSIS – e – OMISSIS -, rappresentati e difesi dall’avvocato Vito Berretta, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’opposizione
all’ordinanza resa dal T.a.r. per la Sicilia, Catania n. 2257/2018 e delle conseguenti deliberazioni del commissario ad acta rese nell’ambito del giudizio di esecuzione di giudicato R.G. n. 2015/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di – OMISSIS -, di – OMISSIS – e di – OMISSIS – e della Città Metropolitana di Catania e di – OMISSIS -;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a del giorno 1 luglio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato:
– l’ordinanza di questo T.a.r. indicata in oggetto nella parte in cui nel rispondere ai chiarimenti richiesti dal Commissario ad acta – nominato con sentenza dello stesso T.a.r. n. 73/2018 emessa al fine di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4211-2015 del Giudice del Lavoro di Catania – si è stabilito che: “in merito alla individuazione del criterio valutativo di natura soggettiva, di competenza dirigenziale, è stato affermato che con riferimento alle procedure indette per gli anni 2002,2003 e 2004, debba necessariamente farsi applicazione, ex post, del principio generale della par condicio con conseguente attribuzione ai ricorrenti del punteggio massimo di 30 a risorse invariate”;
– il provvedimento n. 1 dell’11 agosto 2020 del predetto commissario ad acta che, in esecuzione della suindicata ordinanza, ha rideterminato la graduatoria per la procedura PEO indetta per l’anno 2004 dalla Provincia Regionale di Catania (oggi, Città Metropolitana di Catania), e per l’effetto, al posto degli odierni opponenti (allora classificati al posto n.297 e n.298 – quali idonei vincitori), ha collocato quali idonei vincitori ai posti n.296, n.297 e n.298 i signori – OMISSIS – Loredana, – OMISSIS – Sebastiano e – OMISSIS -;
– nonché la successiva deliberazione dello stesso Commissario ad Acta n. 2 del 3 settembre 2020, con la quale è stato approvato il debito fuori bilancio al fine di dare esecuzione alle sentenze del Giudice del Lavoro e dell’adito TAR.
Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza impugnata (e dei consequenziali atti del commissario) poiché – nell’attribuire il punteggio massimo ai controinteressati – avrebbe violato la par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale integrando un eccesso di potere giurisdizionale nella parte in cui il giudice dell’ottemperanza avrebbe integrato e non meramente eseguito il dictum del giudice civile.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata nonché i controinteressati che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 749/2020 dell’11 novembre 2020, di cui non consta appello, l’istanza cautelare è stata rigettata.
All’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del 1° luglio 2024, presenti i difensori delle parti, il Collegio – previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. di inammissibilità del ricorso: i) per essere lo stesso stato proposto quale opposizione di terzo e non quale ordinaria azione di annullamento; ii) dal momento che l’opposizione avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della sentenza di ottemperanza n. 73/2018 e non, invece, della sola ordinanza – ha posto la causa in decisione.
Il ricorso è inammissibile per i profili evidenziati nell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sopraindicato.
E invero, la sentenza del Tribunale di Catania n. 4211/2015 ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione dei ricorrenti (odierni controinteressati), accertando il diritto degli stessi a partecipare alle progressioni economiche orizzontali per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2007 e ordinando al Libero Consorzio resistente di rinnovare le procedure.
La sentenza n. 73/2018 di questo T.a.r. – che non è stata oggetto del presente giudizio di opposizione – ha accolto la domanda ex art. 112 c.p.a. avanzata dalle parti vittoriose nel giudizio dinnanzi al giudice ordinario, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla predetta sentenza.
E invero, il provvedimento giurisdizionale, in tesi, lesivo delle posizioni degli odierni ricorrenti non è l’ordinanza di questo T.a.r. n. 2257/2018 che – rendendo i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta – ha statuito conformemente alla sentenza n. 75/2018, bensì quest’ultima che ne costituisce il presupposto logico-giuridico nel momento in cui ha accertato l’obbligo della P.A. di rinnovare la procedura comparativa, ritenendo ammissibile pertanto il rimedio ex art. 112 c.p.a. a fronte della sentenza del giudice civile in questione, con le statuizioni – e i chiarimenti in sede di esecuzione – consequenziali.
Quanto lamentato dalla stessa parte ricorrente nel profilo di doglianza articolato, ossia che l’unico giudice in grado di potere stabilire i criteri di attribuzione del punteggio spettante agli interessati nell’ipotesi – avvenuta – di inerzia da parte della Amministrazione stessa sarebbe stato il giudice ordinario (cfr. ricorso pag. 14), passa per la stessa ammissibilità del giudizio di ottemperanza a fronte di statuizione, in tesi, generica della sentenza del giudice del lavoro da eseguire.
E invero, se da un lato è indubbio che l’interesse concreto e attuale all’opposizione della sentenza n. 75/2018 può ancorarsi al momento di adozione dell’ordinanza n. 2257/2018 è altrettanto vero che tale circostanza non esimeva la parte ricorrente dall’articolare il presente gravame anche avverso la sentenza di ottemperanza (Cons. Stato, sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile poiché l’opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a. si sarebbe dovuta proporre semmai avverso la predetta sentenza n. 73/2018 e non già avverso la sola ordinanza.
D’altronde, la tesi di parte ricorrente circa la “ineseguibilità” del giudicato qualora non si potesse fare luogo ad alcuna valutazione per carenza degli elementi necessari (cfr. pag. 14 del ricorso) conferma l’inammissibilità del ricorso in esame per i detti motivi, atteso che la contestazione, in definitiva, investe la stessa sentenza di ottemperanza, come detto non impugnata con il presente ricorso.
I superiori argomenti non vengono superati dalla ritenuta natura decisoria dell’ordinanza impugnata (che legittimerebbe, secondo la tesi della parte ricorrente, l’impugnativa de qua) in quanto, nello specifico caso di specie, non viene contestata l’interpretazione (con valenza decisoria) del giudice sul giudicato da eseguire, ma viene dedotto che il giudice dell’ottemperanza non avesse i poteri (spettanti al giudice ordinario) per fissare i detti criteri (per dare esecuzione al giudicato), sicché era necessaria l’impugnativa della sentenza n.73 del 2018.
In conclusione: l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. con cui si contesta l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario deve avere ad oggetto la sentenza emessa dal giudice ex art. 114, comma 4, c.p.a. e non già l’ordinanza con cui il Tribunale ha reso successivi chiarimenti richiesti dal commissario ad acta nominato ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., giacché quest’ultimo provvedimento giurisdizionale può rilevare solo ai fini dell’insorgenza dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.
Pertanto, assorbita ogni altra questione in rito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Stante la definizione in rito della controversia su un profilo rilevato d’ufficio dal Collegio, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Alessandra Sidoti, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Calogero Commandatore |
Giuseppina Alessandra Sidoti |
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IL SEGRETARIO