Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, nella decisione proposta, ha chiarito che l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia deve essere regolata da una selezione distinta da quella utilizzata per l’accesso al primo anno. In particolare, l’Università non può basare l’ammissione a questi anni superiori sulla graduatoria nazionale di primo ingresso, ma deve invece valutare i crediti formativi e le propedeuticità in base a procedure di selezione specifiche, trasparenti e comparabili. Tale procedura deve essere effettuata attraverso avvisi pubblici e bandi annuali che garantiscano la parità di trattamento tra tutti gli aspiranti, evitando preferenze per coloro che hanno partecipato alla selezione nazionale per il primo anno. I posti vacanti negli anni successivi devono essere riempiti seguendo le procedure descritte e non attraverso lo scorrimento automatico della graduatoria nazionale. Il TAR ha stabilito inoltre che l’Università deve rivedere le sue procedure in conformità ai principi stabiliti, assicurando che le posizioni giuridiche acquisite dagli studenti già ammessi non vengano vanificate e che tutti i candidati possano concorrere equamente per i posti disponibili.
Pubblicato il 11/09/2024
- 00257/2024 REG.PROV.COLL.
- 00074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2023, proposto da
– OMISSIS -, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi G D’Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l”annullamento
– della nota prot. n. – OMISSIS -, datata 03.04.2023 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell”Università “G. d”Annunzio” di Chieti denega l”iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata;
– ove occorra, dell”avviso di trasferimento adottato dall”Università degli Studi “G. d”Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. – OMISSIS – del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell”Ateneo in pari data nonché – ove occorra – della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020;
– ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19.07.2019 con il quale l”Università ha adottato la “Disciplina trasferimenti e passaggi” pubblicata sul sito web dell”Ateneo in data 22.07.2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l”a.a. 2019/2020 nonché – ove occorra e nei limiti di interesse – del D.R. n. 932/2020 del 24.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell”Ateneo in data 28.07.2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l”a.a. 2020/2021 nonché – ove occorra e nei limiti di interesse – del Manifesto degli Studi per l”a.a. 2021/2022 e per l”a.a. 2022/2023 con relativi allegati;
– ove occorra, del D.R. adottato dall”Università, n. 1198 del 3 luglio 2019, nella parte in cui, all”art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l”ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1° luglio 2020 nella parte in cui, all”art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l”ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1° luglio 2021 nella parte in cui, all”art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l”ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6 luglio 2022 nella parte in cui, all”art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l”ammissione ad anni successivi del citato CdL;
– dell”Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l”anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>;
– anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell”interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia dell”Università di Chieti-Pescara, il Regolamento di Ateneo, nonché il vigente Statuto di Ateneo
E PER L”ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI
volte a consentire l”ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell”odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell”Università degli Studi “G. d”Annunzio” di Chieti
NONCHÈ PER L”ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all”iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell”Università G. D”Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi G D’Annunzio Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– la parte ricorrente ha maturato crediti formativi in altro corso di laurea e mira al riconoscimento quantomeno di parte di essi come utili ai fini della iscrizione ad un anno successivo al primo nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università resistente;
– con il presente ricorso ha dunque impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota con cui l’Università intimata acquisiva “senza esito” l’istanza inoltrata per l’iscrizione ad anni successivi al primo, opponendo tra l’altro la necessità di presentare domanda secondo le modalità stabilite dall’avviso trasferimenti, tuttavia non pubblicato; (in sua vece è stato pubblicato il D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 sul sito web istituzionale d”Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, che “Per l”anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l”impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento”, anch’esso impugnato con memoria notificata da valere come motivi aggiunti);
– alla udienza del 28 giugno 2024 la causa è passata in decisione;
– -ai sensi del D.M. 583/2022 all.2 punti 12-15 citati dalla Università resistente, agli Atenei “è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile”…“In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità” … “ In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno” … “I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione”;
– dal testo di tali disposizioni si evince che la Università, per le iscrizioni ad anni successivi al primo (sia che si tratti di soggetti provenienti da altri corsi di Laurea sia che si tratti di studenti ammessi al primo anno nel medesimo corso di Laurea) deve svolgere una selezione, di carattere locale, distinta da quella nazionale (che invece è tesa a individuare gli studenti meritevoli di immatricolazione al primo anno);
– è chiarissimo sul punto l’articolo 12 dell’all. 2 DM cit.: “Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti”: non si deve scorrere solamente la graduatoria unica nazionale per le immatricolazioni ad anni successivi al primo, ma occorre una valutazione dei crediti e delle propedeuticità, e questa non può che avvenire in modo concorrenziale e comparativo, secondo i principi di trasparenza e buon andamento (lo stesso DM infatti le qualifica come “procedure”: “Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria”);
– come previsto in via generale dal successivo articolo 13, i medesimi principi valgono anche per chi vuole accedere ad anni successivi al primo pur non essendo inserito in posizione utile nella graduatoria unica nazionale di prima immatricolazione: anch’essi devono partecipare alle medesime procedure comparative di riconoscimento dei crediti formativi e delle propedeuticità (cfr. l’art. 13: esse presuppongono il “riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione”… “l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale” … “Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici”);
– dal combinato disposto dei punti 12 e 13 del DM cit., si evince, in sostanza, che anche coloro che sono nella posizione utile alla prima immatricolazione nella graduatoria nazionale, se vogliono accedere ad anni successivi al primo devono passare attraverso il vaglio del riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità (così testualmente il comma 12), e tale riconoscimento non può che avvenire in modo selettivo e comparativo con tutti gli altri aspiranti (siano essi nella graduatoria nazionale o meno);
– la circostanza di essere in posizione utile nella graduatoria nazionale, quindi senza un giorno di frequenza del Corso di studi in Medicina, già sotto un profilo logico, non consente di attribuire nessun vantaggio sul piano della valutazione dei crediti formativi maturati aliunde;
– se cosi invece fosse (peraltro secondo una interpretazione che da ultimo pare seguita anche dal giudice di appello, cfr. Consiglio di Stato sentenza 4380 del 2024, che questo giudice non ignora), si otterrebbero ovviamente risultati non del tutto ragionevoli: si pensi al caso di uno studente, che ha frequentato per un solo anno un Corso di Laurea in Scienze infermieristiche o in Odontoiatria, e che si è collocato tra le prime posizioni nella graduatoria nazionale (e dunque non ha ancora frequentato neanche un giorno il Corso di Laurea in Medicina o comunque non ha ancora superato neanche un esame); è intuitivo comprendere che non vi sono ragioni per le quali egli dovrebbe essere anteposto, ai fini della pretesa alla iscrizione a un anno successivo al primo, a un diverso studente che, pur non avendo partecipato alla selezione nazionale (o avendovi partecipato si è collocato in posizione meno favorevole), si è invece già laureato, sempre a esempio, in Scienze Infermieristiche o in Odontoiatria;
– non si può quindi utilizzare la graduatoria nazionale stilata per la immissione al primo anno, per scegliere anche gli studenti meritevoli di immatricolazione ad anni successivi al primo (cfr. tra le tante, Tar Pescara sentenza 283 del 2023), perché tale graduatoria ha la diversa funzione di selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori in relazione alla loro idoneità a frequentare il primo anno del corso di medicina (“il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l’ art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo”, Consiglio di Stato adunanza plenaria 1 del 2015; Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018);
– in altri termini, se si desse rilievo, ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, al superamento del test nazionale di prima immatricolazione (cosi come nel caso di specie, dando precedenza agli iscritti in posizione utile nella graduatoria nazionale, e non lasciando posti liberi per gli altri), si finirebbe per tornare indietro, sul piano della evoluzione giurisprudenziale, rispetto a quanto statuito dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2015: “se la prova stessa è volta ad accertare la “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi”, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema ( e cioè già iscritti ad università italiane o straniere ) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento ( v. art. 5 del D.M. n. 270/2004 ) dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; – non a caso, allora, i già richiamati commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 danno rilievo esclusivo, in sede ed ai fini del trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, al riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione””);
– la previsione espressa della possibilità di iscrivere ad anni successivi gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque, lungi dal disporre una riserva o un diritto di precedenza a favore di questi (che non avrebbe alcun fondamento, atteso che, come già rilevato, quella graduatoria ha tutt’altra finalità), è volta a eliminare una disparità di trattamento che si verrebbe a creare, in danno dei medesimi, ove alcuni di loro, pur avendo frequentando prima altri corsi di laure e maturato CFU astrattamente idonei a consentirgli la immatricolazione ad anni successivi, si vedessero preclusa la possibilità di partecipare ai bandi o avvisi annuali per le immatricolazioni ad anni successivi, ai quali invece avrebbero potuto comunque partecipare ove non fossero risultati idonei e in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione;
– tale previsione espressa, inoltre, disciplina l’effetto per il caso in cui alcuno di essi risulti anche vincitore in questi bandi o avvisi per la immatricolazione ad anni successivi: lo scorrimento della graduatoria nazionale per la immatricolazione al primo anni, in favore di coloro che si sono collocati in posizione successiva;
– se non si pone mente a tale differenza ontologica tra i diversi tipi di immatricolazione (primo anno e anni successivi al primo) nonché alle conseguenti diverse selezioni pubbliche normativamente previste (nazionale di prima immatricolazione e locale per i trasferimenti o iscrizioni dirette ad anni successivi), allora si rischia sì che si rischia di confondere le due graduatorie, facendogli assumere una impropria funzione, in violazione dei differenti criteri selettivi tipizzati (come stabilito anche dall’adunanza plenaria 1 del 2015);
– la iscrizione ad anni successivi al primo, infatti, deve basarsi su una ulteriore e diversa selezione (così nel DM cit. “In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale” …””Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici”), il cui criterio è quello del numero di crediti formativi e della pertinenza degli esami in relazione a quelli del Corso di Medicina (punto 13 all. 2 DM cit.: “le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte”);
– la locuzione “Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12”, contenuta nell’articolo 13 in commento, non mira affatto a distinguere la modalità di accesso ad anni successivi al primo, tra coloro che sono nella graduatoria nazionale e coloro che provengono dall’esterno e non hanno partecipato alla selezione di prima immatricolazione; essa è infatti grammaticamente e logicamente connessa al modo in cui devono essere rilevate le vacanze, i posti disponibili, tra il primo e gli anni successivi, e al modo in cui essi vengono coperti: “Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni …. possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza”;
– per il primo anno i posti sono prestabiliti e si procede a coprire le vacanze attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale, dal secondo anno in poi i posti vacanti sono quelli determinati dalle cause tipizzate (rinunce, trasferimenti, ecc…) e si può procedere alle coperture mediante i trasferimenti, e comunque sempre attraverso una selezione pubblica che basata sui criteri dei crediti formativi e delle propedeuticità (cui possono partecipare anche gli iscritti nella graduatoria);
– ciò del resto in modo del tutto coerente: l’articolo 12 disciplina i posti che si liberano per il primo anno a seguito dello scorrimento della graduatoria; l’articolo 13 le vacanze che si determinano con altre modalità: ai primi si provvede con lo scorrimento della graduatoria, ai secondi con “procedure” di valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità;
– in questo senso si condivide pienamente quanto rilevato dal Giudice di appello nella medesima sentenza sopra citata (“Il terzo capoverso dell’art.13, dal canto suo evidenziando ancora una volta la differenza con la diversa procedura dell’articolo precedente, esclude la necessità di un’apposita programmazione, richiesta invece per il primo anno, ed infatti prevede che “In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità”.”): solo per le vacanze in anni successivi al primo si deve operare con la “procedura” selettiva di valutazione dei crediti e delle propedeuticità e solo nei limiti dei posti che si rendono vacanti nelle modalità indicate; per quelle del primo anno, invece, si provvede mediante lo scorrimento della graduatoria (e in tal senso il “Fermo restando”);
– interpretando il combinato disposto di tali previsioni di cui agli articoli 12 e 13 cit., dunque, si può affermare che: 1.- ai sensi del citato DM, anche chi si è collocato in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque è stato iscritto al primo anno, può presentare domanda per il transito ad anni successivi al primo, cioè può partecipare ai bandi che, sempre secondo il medesimo DM, l’Ateneo deve pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso, dovendo mantenere immutato per tutti gli anni successivi il numero di iscritti fissato sulla base dei criteri dettati dal Ministero per il primo anno di corso; 2.- se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi, si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa (pure specificata nel DM); 3.- l’ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno (il chè del resto in conformità alla costante giurisprudenza amministrativa che ha specificato che quel concorso mira solo a valutare i giovani sulla base della preparazione dimostrata per poter accedere per la prima volta ai corsi universitari), ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi; quindi anche gli studenti ammessi al primo anno attraverso la selezione pubblica, se fanno domanda di ammissione ad anni successivi al primo, devono concorrere con tutti gli altri che vogliono ottenere il trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di Laurea (erra dunque l’Università laddove sostanzialmente sostiene che anche l’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis, agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva nazionale di primo ingresso e, solo in via residuale, agli altri studenti);
– da quanto sopra, consegue inoltre che per i posti che si sono liberati negli anni successivi l’Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento (quindi senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno, che “possono” essere ammessi alla valutazione, ma non godono di alcun vantaggio), e ovviamente nel rispetto degli ordinari criteri buon andamento, di trasparenza e pubblicità (prevedendo cioè un congruo termine per la presentazione delle domande, pubblicando i bandi con adeguata diffusione e non i periodi festivi, e allegando ai medesimi bandi una tabella del tipo di quella prodotta al Tribunale anche in altri giudizi, cosicché vi possa essere evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte);
– nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi, emerge che le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque in violazione dei principi sino a qui esposti;
– in ogni caso l’Università nelle proprie memorie e relazioni ha espressamente affermato di seguire tale prassi contrastante con i principi enunciati;
– ne consegue che il presente ricorso merita accoglimento nel senso che la Università resistente dovrà riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo;
– ciò premesso, si deve tenere conto della posizione dei controinteressati (studenti che, iscritti nella graduatoria nazionale, hanno ottenuto la iscrizione ad anni successivi al primo in violazione dei principi sin qui esposti, cioè senza alcuna comparazione tra loro, che non sia quella dell’ordine di graduatoria nazionale di primo ingresso, né con altri studenti provenienti da altre Università o comunque da altri Corsi di Laurea);
– tuttavia, all’esito del presente giudizio può affermarsi che la posizione di costoro non è, allo stato, di reale controinteresse, atteso che, in ogni caso, in sede di riesame, la Università dovrà tenere conto anche della posizione di questi ultimi e dell’affidamento suscitato nei loro confronti, ove i medesimi abbiano già superato alcuni esami del Corso, nonché del principio, più volte ribadito da questo Tribunale con numerose pronunce che poi hanno trovato conferma anche in appello, secondo cui non si possono vanificare gli esami universitari sostenuti nelle more del giudizio, tanto più in vicende come quella in esame, caratterizzate da indirizzi non ancora univoci nella giurisprudenza (cfr. tra le ultime Consiglio di Stato sentenza 9456 del 2022: “deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)”);
– in altri termini, atteso che gli ammessi ad anni successivi “per scorrimento” sono un numero molto ridotto di studenti, appare equo tutelare il loro interesse attraverso una conferma in sovrannumero, senza ovviamente pregiudicare o vanificare quello della parte vittoriosa nel presente giudizio, che ha maturato il riconoscimento della pretesa acché l’Università si ridetermini, considerando vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento della graduatoria di primo ingresso;
– tutte le censure attinenti a una pretesa di immediata immatricolazione o di una valutazione del proprio curriculum al di fuori di un contesto procedimentale selettivo concorsuale, previa pubblicazione di un bando, sono invece infondate, per le ragioni illustrate;
– le altre censure, incluse quelle di carattere formale, restano assorbite, dovendo l’Amministrazione ripronunciarsi;
– le spese possono essere compensate in ragione della serialità del contenzioso e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Massimiliano Balloriani |
Paolo Passoni |
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IL SEGRETARIO