Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con la sentenza n. 623 del 2024, ha accolto il ricorso presentato da una studentessa avverso il provvedimento di non superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, rilevando significative irregolarità nel trattamento riservato alla ricorrente in virtù delle disposizioni normative relative ai disturbi specifici dell’apprendimento. La decisione del TAR si fonda su una precisa violazione delle disposizioni previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), che avrebbe dovuto garantire l’uso di strumenti compensativi specifici durante le prove d’esame, quali mappe concettuali e schemi, che erano stati regolarmente utilizzati nel corso dell’anno scolastico. Il Tribunale ha accertato che la Commissione d’Esame, nonostante la presenza del PDP e le indicazioni normative previste dall’art. 20 comma 11 del d.lgs. 62/2017 e dall’Ordinanza Ministeriale, ha erroneamente escluso tali strumenti, determinando una violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, sancito dall’art. 97 della Costituzione e degli artt. 3 e 34 della stessa. In particolare, il Collegio ha osservato che la mancata considerazione degli strumenti compensativi ha inciso in modo determinante sull’esito negativo delle prove di esame, configurando un eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con le disposizioni amministrative precedenti e i documenti ufficiali del PDP.

Pubblicato il 16/09/2024

  1. 00623/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00705/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Barbero e Federica Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
il Liceo Statale a Indirizzo Musicale Giordano Bruno di Albenga, non costituito in giudizio;

nei confronti

per l’annullamento

del provvedimento di non superamento dell’esame di Stato conclusivo di Maturità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Con il ricorso in epigrafe la signora-OMISSIS-espone: – di aver frequentato la 5^ classe del liceo ad indirizzo musicale Giordano Bruno di Albenga; – di essere alunna con bisogni educativi speciali, per la quale è stato predisposto apposito PDP (piano didattico personalizzato, contenente tutti gli strumenti compensativi e dispensativi necessari per permetterle il pieno raggiungimento degli obiettivi minimi e per proseguire regolarmente il percorso di studi); – di essere stata sempre ammessa alla classe successiva senza debiti, con un credito totale di ammissione di -OMISSIS- (max punti 40).

Impugna, unitamente a tutti gli atti del procedimento, il provvedimento di non superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo della scuola secondaria, in cui ha conseguito il voto finale -OMISSIS-(-OMISSIS- di credito +-OMISSIS-per la prima prova scritta di italiano +-OMISSIS- per la seconda prova scritta sulla materia di indirizzo + -OMISSIS- per il colloquio).

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

  1. Violazione di legge. Violazione dell’ordinanza n. 92 del 5.11.2007 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione.

Lamenta la mancata predisposizione di interventi di recupero delle carenze rilevate in Italiano nella seconda parte dell’a.s. 2023/2024.

  1. Violazione di legge (legge 170/2010, d.m. nr. 5669/2011), eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché per contraddittorietà. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio uguaglianza e ragionevolezza nonché di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione di legge per violazione dei principi dell’ordinamento concernenti l’accesso agli studi dei capaci e meritevoli (art. 34 Cost.) e la tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in condizioni svantaggiate (artt. 2, 3, 32 Cost.), per non avere il Liceo Giordano Bruno di Albenga consentito alla candidata Ghione, avente DSA, di affrontare le prove di esame con strumenti compensativi previsti dal PDP e dalla legge.

Si duole che non le è stato concesso di sostenere le prove di esame (segnatamente, la prima prova scritta di italiano, ed il colloquio) con le mappe concettuali sempre utilizzate durante tutto l’anno scolastico, non consegnate dalla candidata alla commissione perché non espressamente avvisata di tale necessità.

  1. Violazione di legge (l. 170/2010). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione. Eccesso di potere per violazione di un autolimite e per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per disparità di trattamento nella valutazione delle prove d’esame (art. 3 Cost.). Difetterebbe, nel giudizio conclusivo, ogni valutazione della incidenza del diagnosticato disturbo di apprendimento sull’esito dell’esame.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Istruzione e del merito, con atto di mero stile.

All’udienza camerale del 13 settembre 2024, fissata per la decisione sull’istanza cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori intervenuti per le parti.

Il ricorso è fondato e va accolto, sotto gli assorbenti profili di merito dedotti con il secondo ed il terzo motivo.

Giova premettere come il piano didattico personalizzato dell’alunna per l’a.s. 2023/204 (doc. 2 delle produzioni 14.8.2024 di parte resistente) prevedesse chiaramente l’utilizzo, in occasione delle verifiche e delle interrogazioni in una serie di materie – tra le quali, in primis, l’italiano – di schemi e mappe concettuali da condividersi con l’insegnante, e come il documento del consiglio di classe di presentazione dell’alunna all’esame – documento di cui la commissione deve tenere conto nell’espletamento dei lavori (art. 17 c.1 del d. lgs 62/2017) – avesse specificamente indicato come corretta la possibilità di utilizzare le misure compensative, le misure dispensative, le modalità di verifica e i criteri di valutazione contenuti nel P.D.P. adottati durante l’ultimo anno scolastico, e, segnatamente, schemi, mappe concettuali e formulari convalidate dai docenti (doc. 3 delle produzioni 14.8.2024 di parte resistente).

Giova ancora premettere come – sempre secondo il documento del consiglio di classe di presentazione dell’alunna – tutto il suo percorso scolastico sia stato affatto regolare e positivo, e come l’interesse e l’impegno nelle varie discipline sino stati “-OMISSIS-”, tanto da farle conseguire un credito totale di ammissione di -OMISSIS- su 40.

In punto di diritto, osserva il collegio che, ai sensi dell’art. 20 comma 11 del d.lgs. 13/4/2017, n. 62, “Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte”.

Nello stesso senso dispone l’Ordinanza Ministeriale-OMISSIS- (recante modalità di svolgimento Esame di Stato a.s. 23/24), secondo la quale “Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)” (art. 25 comma 1 – esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali), e “Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017” (art. 22 comma 7 – colloquio).

Ciò posto, è accaduto invece che, per un fraintendimento – consistito nella circostanza che le mappe concettuali di Italiano, pur visionate e convalidate dal relativo docente, non risultavano presenti nei documenti consegnati dalla scuola alla Commissione -, la prova di italiano ed il colloquio, risultati gravemente insufficienti (rispettivamente, con il punteggio di -OMISSIS-e -OMISSIS-), si sono svolti senza l’ausilio delle stesse.

In particolare, come si evince dalla relazione della docente -OMISSIS- commissaria interna, ampiamente citata nella relazione del dirigente scolastico (doc. 21 delle produzioni di parte resistente), è accaduto che “-OMISSIS-”.

Si tratta di una ricostruzione che appare attendibile e veritiera, in quanto confermata, seppur genericamente (ovvero, senza il necessario riferimento alla singola alunna ed alla materia), dal verbale -OMISSIS-, di prosecuzione dei lavori preliminari della Commissione, in cui è dato leggere che -OMISSIS-” (doc. 9 delle produzioni di parte resistente).

Orbene, anche a prescindere dall’addebitabilità – alla ricorrente, piuttosto che al docente di italiano, che ha dichiarato di averle ricevute e visionate – della mancata consegna del materiale compensativo (mappe e schemi concettuali di italiano) alla segreteria della scuola per l’inoltro alla commissione esaminatrice, sta di fatto che dal rilievo del loro mancato deposito giammai poteva conseguire la decisione di vietarne senz’altro l’utilizzo in sede di prove d’esame, dovendo piuttosto la commissione, al fine di garantire doverosamente lo svolgimento degli esami secondo i contenuti del PDP, consentire all’interessata di presentarle entro la mattinata di mercoledì 19 giugno 2024, data della prima prova scritta d’esame, come peraltro è accaduto per le mappe di -OMISSIS-, non ritenute conformi in sede di riunione preliminare.

Donde la dedotta violazione dell’art. 20 comma 11 del d.lgs. 13/4/2017, n. 62, dell’Ordinanza Ministeriale-OMISSIS- e del PDP per l’a.s. 203/24, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione (il PDP ed il documento di presentazione dell’alunno), per violazione di un autolimite e per illogicità ed ingiustizia manifeste.

Il punto è ben compendiato nella relazione del dirigente scolastico, che, in polemica con la commissione, afferma che “-OMISSIS-” (doc. 21 delle produzioni di parte resistente, p. 4 di 5).

È infatti del tutto ragionevole supporre, alla luce dei contenuti del PDP e dell’intero percorso scolastico dell’alunna, che il risultato disastroso della prima prova scritta e del colloquio – determinanti ai fini del mancato conseguimento della sufficienza -OMISSIS-) – sarebbero stati diversi qualora le fosse stata concessa la possibilità (recte, il diritto) di utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP per la materia di Italiano.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Angelo Vitali

Luca Morbelli

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO