Il TAR per il Lazio, con sentenza n. 16419/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di applicazione della riduzione della sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 16 della Legge 689/1981 impugnato. La decisione del TAR si fonda sulla considerazione che l’atto impugnato, ovvero il diniego comunicato con nota del Comune, non costituisce una nuova decisione amministrativa, bensì un atto meramente confermativo di un precedente provvedimento analogo non impugnato. Il Tribunale ha rilevato che l’atto impugnato ripeteva la motivazione già utilizzata nel diniego del 2014, il quale era stato oggetto di una prima istanza di riduzione della sanzione non contestata dalla ricorrente. In tal senso, il TAR ha applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale che definisce l’atto meramente confermativo come quello che, senza una nuova istruttoria o una rivalutazione degli elementi fattuali, si limita a reiterare la decisione già assunta in precedenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2020, n. 2447). La giurisprudenza stabilisce che tale atto non è autonomamente impugnabile, poiché permetterebbe un’elusione dei termini di impugnazione e creerebbe una inaccettabile incertezza giuridica, con la possibilità di rinnovare indefinitamente il termine per l’impugnazione della decisione.

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2024, proposto da [SOCIETÀ RICORRENTE], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [AVVOCATI RICORRENTE], con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[COMUNE RESISTENTE], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [AVVOCATO COMUNE], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[SOCIETÀ CONTROINTERESSATA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [AVVOCATO CONTROINTERESSATA], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

  • del provvedimento di cui al prot. n. REP_PROV_FG/FGSUPRO/0033677 del 15.05.2024, comunicato a mezzo del portale SUAP in pari data, con il quale l’intimata Amministrazione comunale rigettava la richiesta, in quanto con Delibera G.C. n. 118 del 14.05.2024, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato l’installazione della Grande Ruota Panoramica di proprietà del sig. [NOME PROPRIETARIO], ex pilota di motociclismo nonché ex campione mondiale di MotoGP, per la promozione turistica di cui beneficerà il nostro territorio;
  • del file xml attestante la comunicazione del suddetto provvedimento di cui al prot. n. REP_PROV_FG/FGSUPRO/0033677 del 15.05.2024, comunicato a mezzo del portale SUAP in pari data, con il quale l’intimata Amministrazione comunale rigettava la richiesta, in quanto con Delibera G.C. n. 118 del 14.05.2024, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato l’installazione della Grande Ruota Panoramica di proprietà del sig. [NOME PROPRIETARIO], ex pilota di motociclismo nonché ex campione mondiale di MotoGP, per la promozione turistica di cui beneficerà il nostro territorio;
  • della deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 14.5.202 (pubblicata sull’Albo pretorio on-line del Comune di Vieste in pari data), per il cui tramite l’intimata Amministrazione comunale ha deliberato “revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la delibera N° 45 del 01.03.2024;
  • dell’eventuale atto autorizzatorio, comunque denominato, allo stato sconosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, con il quale dovrebbe essere stata autorizzata l’installazione della ruota panoramica da parte della controinteressata;
  • dell’eventuale concessione demaniale marittima, allo stato sconosciuta nei suoi estremi e nel suo contenuto, rilasciata dal Comune di Vieste in favore della controinteressata;
  • nonché ove necessario e, per quanto di interesse, del parere di regolarità tecnica allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 14.5.2024; del parere di regolarità contabile allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 14.5.2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
  • nonché per la condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, co. 3 c.p.a. e 34, co. 1, lett. c) c.p.a., del Comune di Vieste all’adozione di un provvedimento, attraverso il quale dare avvio ad una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento, in concessione, di un’area demaniale insistente all’interno del territorio comunale di Vieste al cui interno installare una ruota panoramica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vieste e di [SOCIETÀ CONTROINTERESSATA];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. [NOME RELATORE] e uditi per le parti i difensori avv. [AVVOCATI RICORRENTE], per la parte ricorrente, e avv. [AVVOCATO COMUNE], per il Comune resistente, e avv. [AVVOCATO CONTROINTERESSATA], per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Va premesso che la società istante aveva già impugnato i precedenti atti, che disponevano, con affido diretto alla società controinteressata, la concessione su area portuale di una ruota panoramica per la stagione estiva 2024, benché risultassero una pluralità di richieste aventi analogo contenuto; la controversia è stata decisa con sentenza della Sezione del 16 maggio 2024, n. 606.

All’esito della prima pronuncia, la società ricorrente ha impugnato la riedizione, ad opera del Comune di Vieste (FG), di atti analoghi a quelli già annullati, chiedendone la declaratoria di nullità e/o di annullamento, in quanto elusivi della sentenza e/o comunque reiterativi dei precedenti già dichiarati illegittimi, recanti una motivazione apparente di analogo contenuto a quelli pregressi, che comportano sempre un affido diretto, in violazione dei canoni di trasparenza e in violazione di legge.

In diritto, la società ricorrente specificamente ha censurato, sotto più profili, la seconda delibera per nullità ex art. 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241 e per violazione o elusione di giudicato e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi), dell’art. 37 del codice della navigazione, dell’art.18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), dell’art. 69 r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULP), dell’art. 3 (Motivazione del provvedimento) della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l’eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, motivazione incongrua, apparente, contraddittoria, carenza di istruttoria, violazione delle norme sul giusto procedimento.

2.- Si costituivano sia il Comune di Vieste sia la società contro-interessata, i quali resistevano e rappresentavano l’insindacabilità della scelta operata, implicante un discreto ritorno pubblicitario per la località; venivano depositati i documenti del procedimento.

3.- Alla fissata camera di consiglio, per l’adozione di misure cautelari, dopo breve discussione, la causa è stata introitata per la decisione immediata con sentenza in forma semplificata.

4.- Il ricorso è fondato.

La controversia è stata già oggetto di disamina nella sentenza della Sezione del 16 maggio 2024, n. 606, dal cui contenuto non v’è ragione di discostarsi, persistendo il Comune di Vieste nell’affido diretto (con provvedimento recante motivazione apparente) di porzione di demanio portuale, senza gara, pur in presenza di più domande pervenute, e senza aver mai diramato apposito avviso pubblico Trovano sicura applicazione le norme in materia di concessione di un’area demaniale, poiché – con evidenza – tal qualità rivestono i luoghi e tal sostanza assume l’attività che si vuol concedere e/o autorizzare Il provvedimento di diniego è così expressis verbis motivato: “Si rigetta la richiesta, in quanto con Delibera G.C. n. 118 del 14.05.2024 l’Amministrazione comunale ha autorizzato l’istallazione della “Grande Ruota Panoramica” di proprietà del sig. [NOME PROPRIETARIO], ex pilota di motociclismo nonché ex campione mondiale di MotoGP, per la promozione turistica di cui beneficerà il nostro territorio”. Tale assunto non è idoneo a superare il vaglio del sindacato giurisdizionale, che ha già stigmatizzato la carenza di motivazione, rispetto alle norme e ai canoni di trasparenza e libera concorrenza.

5.- Si fa luogo, dunque, all’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, all’annullamento degli atti impugnati.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Vieste al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati: [GIUDICE 1] [GIUDICE 2] [GIUDICE 3]

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

IL SEGRETARIO