Con sentenza n. 07331/2024, pubblicata il 2 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Campania, che aveva rigettato il ricorso contro la delibera del Consiglio Comunale, con cui era stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC). Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà dell’appellante da edificabili ad agricole, giustificata dalla riclassificazione dell’adiacente bene confiscato e dalla necessità di rispettare l’art. 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha sottolineato il margine di discrezionalità amministrativa in materia di pianificazione urbanistica, come sancito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 marzo 2024, n. 2534; 29 marzo 2024, n. 2962; 24 marzo 2023, n. 3003; 27 dicembre 2023, n. 11196), e ha escluso la necessità di una nuova pubblicazione del piano per modifiche di dettaglio, confermando la corretta applicazione delle norme e la non arbitrarietà delle scelte amministrative.
Pubblicato il 02/09/2024
- 07331/2024REG.PROV.COLL.
- 05644/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5644 del 2020, proposto dalla signora – OMISSIS – , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Amministrazione Provinciale di Caserta, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. – OMISSIS – , resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pignataro Maggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La signora – OMISSIS – propone appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 17 febbraio 2020, n. – OMISSIS – , che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Pignataro Maggiore 29 gennaio 2019, n. 5, con cui era stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Pignataro Maggiore.
2 – In particolare, con la suddetta delibera alcune aree edificabili, tra cui quella della ricorrente, erano state trasformate in aree agricole, in ragione dell’osservazione n. 48 del Servizio tecnico, che modificava la classificazione dei beni confiscati. Il bene confiscato in località “Crocelle”, confinante con la proprietà della sig.ra – OMISSIS – , veniva quindi riclassificato con l’effettiva destinazione di tipo F2. In esito alla corretta riclassificazione la fascia perimetrale e contigua su due lati veniva conseguentemente riclassificata come zona “ES-agricola di salvaguardia periurbana”.
3 – L’interessata adiva il TAR contestando il provvedimento per eccesso di potere e violazione di legge, avendo il PUC approvato introdotto d’ufficio una modifica alla destinazione urbanistica delle aree di proprietà della ricorrente da tipo C1 del piano a zona agricola E, in violazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale n. 5/2011, alla luce del quale al Piano urbanistico adottato sarebbe possibile apportare le sole modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni degli interessati e quelle necessarie per coordinare le scelte del PUC con i Piani territoriali sovraordinati.
4 – Il TAR rigettava il ricorso ritenendo che il RUP si fosse limitato ad una mera proposta, oggetto di valutazione ed approvazione da parte della Giunta Comunale con la deliberazione n. 24 del 23 febbraio 2017; le osservazioni del RUP e della Giunta erano state poi recepite con la definitiva approvazione PUC dal Consiglio Comunale (Deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2019).
5 – la signora – OMISSIS – propone appello avverso la suddetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
5.1 – Error in iudicando sul rigetto del I motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del regolamento Regione Campania n.5 del 04/08/2011. – Vizio del procedimento;
5.2 – Error in iudicando sul rigetto del II motivo. Violazione di tutti i principi in tema di osservazioni al pUC- Violazione del Rregolamento n. 5/11 art 3 – Eccesso di potere – Violazione dell’art. 6 bis della legge 241/90;
5.3 – Error in iudicando sul rigetto del III motivo di eccesso di potere per sviamento – Violazione di tutti i principi in tema di valorizzazione dei beni confiscati – Violazione e falsa applicazione capo III codice antimafia d. lgs. n. 159 del 2011 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Violazione art. 3 l. 241/90;
5.4 – Error in iudicando sul rigetto del iv motivo di violazioni di tutti i principi in tema di osservazioni al PUC- Violazione regolamento n. 5/11 art 3 -Violazione di tutti i principi in tema di separazione di poteri tra chi propone e di chi approva. Eccesso di potere per autoreferenzialità
6 – Il Comune di Pignataro Maggiore si è costituito, insistendo per la reiezione dell’appello.
7 – All’udienza pubblica del 5 giugno 2024, tenuta in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
8 – L’appello non è fondato. In particolare:
8.1 – con il primo motivo di appello si contesta la sentenza nella parte in cui non ritiene sussistente la violazione dell’art. 3 del Reg. n. 5/2011. Secondo l’appellante, infatti, le osservazioni erano state illegittimamente presentate dopo l’adozione dallo stesso Comune e non da cittadini e associazioni, come prevedrebbe la norma;
8.2 – con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui esclude l’illegittimità dei provvedimenti dopo aver affermato che le 14 auto-osservazioni convogliate nell’osservazione n. 48, approvata con la delibera comunale, sono irrituali e atipiche. Il potere pianificatorio restrittivo, esercitato dopo l’adozione del PUC nei confronti dell’appellante, risulterebbe infatti espressione di pura arbitrarietà, non sorretta da alcun elemento riferibile alle scienze urbanistiche;
8.3 – con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto le doglianze relative alla violazione dei principi in tema di valorizzazione dei beni confiscati e di violazione e falsa applicazione del capo III del codice antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011). La scelta di mutare in agricola la destinazione dei terreni confinanti al bene confiscato risulterebbe illegittima e irragionevole, non riuscendosi a comprendere dalla motivazione del provvedimento le ragioni per cui un bene già urbanizzato, per il solo fatto di trovarsi a confine con un bene confiscato, debba essere classificato quale agricolo. In definitiva la logica che ha mosso le scelte del RUP e poi della Giunta e del Consiglio Comunale non giustificherebbe né la destinazione F2 del bene confiscato, né tantomeno la destinazione agricola dei beni confinanti totalmente urbanizzati in base ad atti autorizzati legittimamente concessi all’appellante;
8.4 – con l’ultimo motivo d’appello si contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale in reiezione del ricorso non ha ritenuto necessario l’avvio di una procedura ex novo, con ripubblicazione del Piano, e ha affermato che gravava sulla ricorrente provare che le osservazioni del RUP accolte avessero modificato sostanzialmente il PUC adottato. Secondo difesa di parte appellante nessuna prova andava data in tal senso in quanto l’intero ricorso era volto a dimostrare e censurare la modifica sostanziale riferita al lotto della ricorrente, essendo pacifico per stessa ammissione del RUP che i supposti errori definitivi macroscopici avevano sconvolto tutto il PUC.
9 – I predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Al riguardo, è necessario premettere che in materia di pianificazione urbanistica sussiste un ampio margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, tenuta a contemperare e bilanciare plurimi interessi divergenti. Le scelte di pianificazione del territorio, dunque, costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti. Si tratta di un sindacato giurisdizionale di carattere c.d. estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando ad esso estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (Consiglio di Stato sez. IV, 15 marzo 2024, n.2534).
La giurisprudenza, inoltre, ormai pacificamente ritiene che rispetto alla destinazione attribuita alla singola area non sia necessaria una motivazione puntuale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni sembrano meritevoli di specifiche considerazioni (Consiglio di Stato sez. IV, 29 marzo 2024, n.2962; cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24 marzo 2023, n.3003; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11196).
Alla luce della giurisprudenza suesposta, è corretta la statuizione del Tribunale che ha evidenziato come la modifica della destinazione delle particelle di proprietà di parte ricorrente sia avvenuta a seguito della conseguente modifica della limitrofa particella concernente un bene confiscato. La scelta dell’amministrazione di destinare a zona F2 l’area sulla quale insiste un bene confiscato, atta a soddisfare l’esigenza di servizi di infrastrutture e conseguentemente riclassificare quella dell’appellante in ES-Agricola di salvaguardia periurbana, in quanto posta lateralmente al bene confiscato, non appare irragionevole, né in contrasto con la legislazione vigente.
Deve, inoltre, escludersi la necessità di ripubblicazione del piano a fronte di modifiche “facoltative” e “concordate” del piano (frutto dell’accoglimento di osservazioni presentate), che non superano il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato (Consiglio di Stato sez. IV, 13 novembre 2020, n.7027), di modo che secondo la giurisprudenza deve escludersi che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2018 n. 6484, cit.); in altri termini, l’obbligo de quo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 maggio 2017 n. 614; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 8 maggio 2017 n. 880).
Inoltre, secondo la giurisprudenza “l’eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale possano subire, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche rispetto a quelle contenute nel piano adottato, è un effetto connaturale al procedimento di formazione dello strumento urbanistico” (Consiglio di Stato sez. IV, 28 marzo 2023, n.3168).
10 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto. La peculiarità della fattispecie controversa giustifica, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Raffaello Sestini | Giordano Lamberti | |
IL SEGRETARIO