Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuto legittima la revoca di una procedura di gara intervenuta dopo la scadenza del bando. Nel dettaglio il Giudice, dopo aver richiamato i principi di imparzialità e parità di trattamento tra i concorrenti, di cui all’art. 97 Cost. e artt. 92 del D.Lgs. 36/2023 e 21-septies della Legge 241/1990) ha affermato che la revoca di una procedura di gara, intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma prima dell’aggiudicazione definitiva, è legittima se motivata da esigenze di interesse pubblico e supportata da una motivazione congrua e adeguata. Tale principio è altresì confermato dalla giurisprudenza consolidata, fra tutti dal Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349, che ha sancito la legittimità della revoca in autotutela anche dopo la conclusione delle operazioni di gara, purché le ragioni poste a fondamento siano effettivamente giustificate e non affette da vizi logici macroscopici. Il TAR ha quindi ribadito che, in presenza di vizi procedimentali o sopravvenuti mutamenti di scenario che rendano inopportuna la prosecuzione della procedura inizialmente bandita, la Pubblica Amministrazione conserva il potere di revocare o annullare la gara, sempre che tale decisione sia adeguatamente motivata e non manifestamente irrazionale.Il giudice sottolinea che la legittimità della revoca è subordinata alla dimostrazione di un interesse pubblico reale e rilevante, che deve emergere chiaramente dalla documentazione amministrativa e giustificare la decisione di ritiro della procedura.

Pubblicato il 28/06/2024

  1. 13087/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 01558/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
– OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura – OMISSIS -, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo, Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, come da procura in atti;

contro

– OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Libretti, Annunziata Valeria Porreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento – previa concessione di idonee misure cautelari anche a carattere monocratico – a) del provvedimento, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale, come risulta dal sito internet di – OMISSIS -, è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte alla procedura aperta avente ad oggetto “l”affidamento del servizio a basso impatto ambientale di raccolta a domicilio di rifiuti (ingombranti, raee ed altri), completo di trasporto, conferimento e trattamento, da effettuarsi su appuntamento presso abitazioni di cittadini o sedi di attività lavorative, ubicate nel Comune di Roma capitale (servizio già denominato “ricicla casa e lavoro”), per un periodo di 36 (trentasei) mesi” (Bando di gara n. 49/2023; CIG: – OMISSIS – ); b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da – OMISSIS – il 4/3/2024:

1) il provvedimento con il quale, come risulta dal sito internet di – OMISSIS -, è stata disposta la “revoca” della suddetta procedura aperta; 2) la deliberazione del CdA di – OMISSIS -del 20 febbraio 2024

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da – OMISSIS – il 17/4/2024:

1) della Relazione di accompagnamento alla proposta di revoca ex art. 21, quinquies, della legge 241/90 della Procedura Aperta avente ad oggetto il servizio a basso impatto ambientale di raccolta a domicilio di rifiuti (ingombranti, RAEE ed altri), completo di trasporto, conferimento e trattamento, da effettuarsi in appuntamento presso abitazioni di cittadini o sedi di attività lavorative, ubicate nel territorio di Roma Capitale per un periodo di 36 mesi di cui alla Deliberazione n. 50/2023; 2) della “proposta di deliberazione” del 14.2.2024 di ratifica della intervenuta revoca”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di – OMISSIS -;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. – Con ricorso n. 1558 del 2024 r.g., notificato e depositato il 14 febbraio 2024, – OMISSIS – ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con il quale – OMISSIS – ha prorogato, dopo la relativa scadenza, il termine per la presentazione delle offerte alla procedura aperta avente ad oggetto “l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di raccolta a domicilio di rifiuti (ingombranti, raee ed altri), completo di trasporto, conferimento e trattamento, da effettuarsi su appuntamento presso abitazioni di cittadini o sedi di attività lavorative, ubicate nel Comune di Roma capitale (servizio già denominato “ricicla casa e lavoro”), per un periodo di 36 (trentasei) mesi” (Bando di gara n. 49/2023; CIG: – OMISSIS -).
  2. – La ricorrente, con i due motivi contenuti nel ricorso introduttivo, denunzia:

1) Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97, Cost.). Violazione del principio di trasparenza. Violazione del principio di par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 del D. Lgs. 36 del 2023 in combinato disposto con l’art. 21 septies della legge 241 del 1990.Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Sviamento. Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti.

La proroga sarebbe illegittima sia perché adottata oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte (e quando dunque alcun potere di “proroga” sarebbe stato esercitabile), sia perché sarebbe stata assunta in carenza dei presupposti stabiliti dall’art. 92, D.Lgs. 36/2023 (ed in particolare assenza di richiesta da parte di possibili concorrenti), sia perché non recante alcuna motivazione.

2) Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97, Cost.). Violazione del principio di trasparenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 21 septies della legge n. 241/1990.Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, Sviamento.

Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo perché non adeguatamente motivato e non tempestivamente (prima della scadenza del termine originario) adottato, risolvendosi in violazione della par condicio.

  1. – Con atto pubblicato sul portale istituzionale – OMISSIS -il 15 febbraio 2024, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 20 febbraio 2024, è stata revocata l’intera procedura di gara.

Pertanto, con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 4 marzo 2024, la ricorrente ha impugnato anche tali atti, deducendo contro di essi due ordine di censure.

Contro la proroga già avversata con il ricorso introduttivo, la ricorrente svolge un motivo rubricato:

“Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97, Cost.). Violazione del principio di trasparenza. Violazione del principio di par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 del D. Lgs. 36 del 2023 in combinato disposto con l’art. 21 septies della legge 241 del 1990.Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Sviamento”.

Il motivo denunzia l’illegittimità della condotta di – OMISSIS -che ha prodotto in giudizio un documento (numero 4) che sarebbe privo di data e di sottoscrizione e nel quale sarebbe stata omessa l’identità del sottoscrittore (così che si tratterebbe solo di una parziale e incompleta trascrizione informale di quello che si assume essere stato presentato tramite la piattaforma), recante una richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte da parte di un concorrente spiazzato dalla sopravvenuta indisponibilità di altra impresa ad assumere il ruolo di mandataria.

Quanto, invece, alla revoca successivamente intervenuta, la società propone un motivo con cui denunzia:

“Violazione del principio del risultato (art. 1 decreto legislativo 36/2023). Violazione del principio di trasparenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge 241 del 1990.Violazione degli artt. 1,3, 5, 6, della legge 241 del 1990; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi in tema di ratifica dell’atto amministrativo; violazione dell’articolo 15 e dell’allegato I.2 del decreto legislativo n. 36/2023; Incompetenza; Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Sviamento. Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti”.

La revoca difetterebbe di autonoma e congrua motivazione, specie con riferimento al fatto di essere stata adottata appena una settimana dopo l’adozione della proroga e dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

  1. – – OMISSIS – si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa impugnazione con memoria.
  2. – Con un successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 aprile 2024 e depositato il successivo giorno 17, poi, – OMISSIS – ha impugnato anche la Relazione di accompagnamento alla proposta di revoca ex art. 21, quinquies, della legge 241/90 della Procedura Aperta avente ad oggetto il servizio a basso impatto ambientale di raccolta a domicilio di rifiuti (ingombranti, RAEE ed altri), completo di trasporto, conferimento e trattamento, da effettuarsi in appuntamento presso abitazioni di cittadini o sedi di attività lavorative, ubicate nel territorio di Roma Capitale per un periodo di 36 mesi di cui alla Deliberazione n. 50/2023, e la “proposta di deliberazione” del 14.2.2024 di ratifica della intervenuta revoca.

Il motivo aggiunto proposto in questa seconda serie è rubricato:

“Violazione del principio del risultato (art. 1 decreto legislativo 36/2023). Violazione del principio di trasparenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge 241 del 1990.Violazione degli artt. 1,3, 5, 6, della legge 241 del 1990; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi in tema di ratifica dell’atto amministrativo; violazione dell’articolo 15 e dell’allegato I.2 del decreto legislativo n. 36/2023; Incompetenza; Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Sviamento. Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti.”

Esso denunzia che la revoca sarebbe stata motivata dalla esigenza di – OMISSIS -di procedere alla “informatizzazione del sistema di rilevazione dei dati, al fine di renderlo compatibile con le nuove e più evolute piattaforme aziendali, nel rispetto delle politiche dell’amministrazione volte alla totale digitalizzazione dei processi informativi e di servizio”; mentre, in realtà, la stazione appaltante avrebbe proceduto, nella sostanza alla semplice riproposizione di quanto già riportato nell’art. 4.6.del capitolato speciale della procedura revocata.

  1. – Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2024, dopo lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a.
  2. – Il ricorso introduttivo e il primo mezzo del primo atto di motivi aggiunti, in quanto rivolti contro la determinazione di proroga, poi superata dalla decisione di revocare l’intera procedura di gara, sono improcedibili per sopravvenuta carenza interesse, come eccepito da AMA.
  3. – Sono invece infondati, e vanno respinti, i restanti motivi aggiunti, congiuntamente esaminabili perché rivolti, entrambi, avverso la decisione di revocare la procedura di gara, asseritamente senza reale motivazione (secondo motivo aggiunto della prima serie) e mediante motivazione solo apparente (secondo ricorso per motivi aggiunti).

Per tale ragione il Collegio ritiene di potere prescindere dall’ulteriore eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata da – OMISSIS -in ragione dell’intervenuta indizione, tramite bando di gara pubblicato in data 25 marzo 2024, della procedura aperta per “l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di raccolta a domicilio di rifiuti (ingombranti, raee ed altri), completo di trasporto, conferimento e trattamento, da effettuarsi su appuntamento presso abitazioni di cittadini o sedi di attività lavorative, ubicate nel comune di Roma Capitale (servizio già denominato “ricicla casa e lavoro”), per un periodo di 36 (trentasei) mesi” – CIG: B0F1BFE97B, cui la ricorrente ha chiesto di partecipare.

Tale nuova procedura, peraltro, risulta oggetto del ricorso di – OMISSIS -t rubricato al n. 4606\2024 r.g., trattato alla odierna udienza pubblica.

Nel merito del motivo, dunque, va rilevato che, come recentemente affermato anche dalla Sezione con sentenza n. 3095\2024- e costantemente ribadito dalla giurisprudenza (ad esempio Consiglio di Stato sez. III, 16/06/2023, n.2452), la revoca degli atti di gara è legittima fino all’aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive.

L’atto con cui la stazione appaltante provvede in via di autotutela all’annullamento o alla revoca degli atti di una procedura di gara, che si colloca con le sue specificità all’interno del genus tipologico di cui all’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, si atteggia quale attività amministrativa discrezionale o non doverosa rispetto alla quale l’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, assume quale parametro della sottesa non convenienza dell’offerta l’oggetto del contratto così come originariamente determinato dalla lex specialis, restando estranea alla disposizione l’ipotesi in cui questo si riveli inidoneo per ragioni sopravvenute ed estranee al contenuto delle offerte.

Pertanto, la p.a. ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve ritenersi legittima qualora la p.a. indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro della gara: tali ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al sindacato giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349).

Nel caso in esame, le motivazioni della revoca sono contenute nella relazione di accompagnamento alla delibera consiliare (doc. 12 produzione AMA), e riportano la necessità di migliore integrazione tra piattaforme informatiche aziendali e a una diversa “consuntivazione” annuale del servizio.

Si tratta di capi di motivazione che si palesano non irragionevoli e che, pertanto, risultano per il resto insindacabili dal Giudice Amministrativo; va peraltro rilevato che, di tali motivazioni, risulta censurata solo la prima, che riporta alla necessità di – OMISSIS -di dotarsi di una diversa infrastruttura informatica.

Neppure risultano svolte censure (né, per quanto detto, esse sarebbero state ammissibili) circa il necessario mutamento del quadro economico dell’appalto, di cui dà atto, nella sua parte conclusiva, la relazione istruttoria allegata alla revoca impugnata; ossia circa l’affermazione per cui “Le suddette modifiche determinano, conseguentemente, una variazione del quadro economico dell’appalto: a fronte dell’aumento dei servizi attesi, il corrispettivo unitario a base di gara scende a 29,50 €/servizio e l’importo complessivo scende a € 8.018.100,00 per i tre anni (anziché € 8.206.130,00).”

  1. – In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono in parte improcedibili e in parte infondati.

Per la peculiarità della questione le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e parte dei motivi aggiunti e respinge i restanti motivi aggiunti, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Achille Sinatra

Donatella Scala

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO