Con la sentenza del 7 novembre 2024, causa C-291/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una rilevante interpretazione dell’art. 10, par. 1, del Regolamento (UE) n. 650/2012 in tema di successioni mortis causa transfrontaliere, stabilendo che, per individuare la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali di uno Stato membro, occorre fare riferimento al momento della morte del defunto per determinare la collocazione dei beni ereditari. Il caso sottoposto ai giudici di Lussemburgo riguardava una controversia insorta dinanzi al Tribunale del Land di Düsseldorf tra due eredi, LS e PL, per la successione di un cittadino con doppia cittadinanza tedesca ed egiziana, deceduto in Egitto nel 2017. Il de cuius, pur avendo risieduto abitualmente in Egitto al momento della morte, possedeva beni significativi in Germania, tra cui depositi bancari, crediti verso l’amministrazione fiscale tedesca e una polizza di assicurazione sanitaria privata.

Il Tribunale tedesco, investito della causa da LS per il riconoscimento della quota di riserva ereditaria, ha sospeso il procedimento e richiesto un’interpretazione alla Corte di Giustizia, interrogandosi su quale fosse il momento rilevante per verificare la presenza di beni ereditari nello Stato membro ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del Regolamento n. 650/2012. Questo articolo prevede la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, qualora il de cuius non avesse la residenza abituale in uno Stato membro al momento della morte, a condizione che egli possedesse la cittadinanza di tale Stato o vi avesse risieduto abitualmente in passato.

La Corte ha chiarito che il regolamento, all’art. 10, non specifica esplicitamente il momento da considerare per determinare la collocazione dei beni, ma la norma deve essere interpretata in coerenza con l’intero sistema regolamentare, che si basa principalmente sul momento della morte come riferimento per stabilire la competenza generale o sussidiaria. In particolare, l’art. 4 del Regolamento n. 650/2012 attribuisce la competenza generale ai giudici dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso, mentre l’art. 10 disciplina la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali del luogo in cui si trovano beni ereditari, purché i criteri soggettivi di cittadinanza o residenza abituale pregressa del de cuius siano soddisfatti.

La Corte ha sottolineato che fare riferimento a momenti successivi alla morte, come la data di proposizione dell’azione, comprometterebbe gli obiettivi del regolamento, tra cui la certezza del diritto, la prevedibilità nella pianificazione successoria e la tutela dei diritti degli eredi, legatari e creditori dell’eredità. Inoltre, l’interpretazione estensiva, volta a includere circostanze successive alla morte, rischierebbe di creare incertezza giurisdizionale, favorendo potenziali manovre di forum shopping.

Concludendo, la Corte ha stabilito che, ai fini dell’art. 10, par. 1, del Regolamento n. 650/2012, la competenza sussidiaria deve essere determinata considerando esclusivamente la collocazione dei beni ereditari al momento della morte del de cuius. Questo principio rafforza la coerenza del sistema giurisdizionale europeo in materia successoria e tutela l’affidamento delle parti coinvolte.