Il Tar Lazio, Sezione Quinta Bis, con la sentenza n. 20996/2024, ha definito un complesso giudizio di ottemperanza relativo al trasferimento temporaneo di un magistrato tributario affetto da disabilità grave, già stabilito con sentenza n. 18257/2023. La controversia riguardava la richiesta di assegnazione ad una sede più vicina al domicilio del ricorrente, con contestuale impugnazione della nomina di un altro magistrato alla presidenza della sede richiesta.
Il ricorrente, magistrato tributario con accertata invalidità civile e portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, aveva inizialmente richiesto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) l’applicazione temporanea presso una sede vicina al proprio domicilio o residenza. Dopo il rigetto della domanda, il Tar Lazio, con la sentenza n. 18257/2023, aveva accolto il ricorso, ordinando il trasferimento temporaneo sulla base della risoluzione CPGT n. 2/2022, che disciplina l’applicazione esclusiva temporanea per motivi di salute. Tuttavia, la successiva mancata attuazione della decisione aveva portato il ricorrente a proporre un’azione di ottemperanza, aggravata dall’assegnazione della presidenza della medesima sede ad altro magistrato.
Il Tar Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’applicazione temporanea, rilevando che il CPGT aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza del 2023. Con delibera, il ricorrente è stato applicato “in sovrannumero” presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con funzioni temporanee di presidente, fino alla copertura stabile del posto. Tale misura, conforme alla risoluzione CPGT n. 2/2022 e all’art. 24, comma 1, lett. m-bis, del d.lgs. n. 545/1992, prevede che il posto vacante sia comunque assegnato stabilmente tramite specifica procedura concorsuale.
Sono stati invece dichiarati inammissibili i motivi aggiunti contro il regolamento del CPGT e la nomina del presidente titolare, in quanto non pertinenti all’esecuzione della sentenza di ottemperanza. La procedura di nomina, infatti, rappresenta un percorso distinto e autonomo, disciplinato dalla legge n. 130/2022, che attribuisce priorità ai magistrati transitati nei ruoli tributari.
Il Tribunale ha sottolineato che l’applicazione temporanea del ricorrente, prevista per tutelare le esigenze di salute, non interferisce con la successiva assegnazione stabile del posto direttivo, riservata ai vincitori delle procedure di selezione. Il ricorrente, prossimo al pensionamento, non avrebbe comunque potuto partecipare alla procedura per la copertura definitiva del posto, data la preclusione per chi raggiunge l’età pensionabile entro quattro anni dalla nomina, prevista dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992.
Pubblicato il 25/11/2024
- 20996/2024 REG.PROV.COLL.
- 00772/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 18257/2023, pubblicata in data 6 dicembre 2023 e notificata in pari data alle Amministrazioni resistenti, resa dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Quinta Bis, a definizione del giudizio R.G. n. 6339/2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 febbraio 2024:
- b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, per quanto d’interesse il verbale della seduta del CPGT del 16 gennaio 2024 finalizzato all’adozione della delibera impugnata sub a).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 18257/2023, pubblicata in data 6 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il ricorso con motivi aggiunti promosso dal dott.-OMISSIS-, giudice tributario, per l’annullamento: a) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 14 febbraio 2023, contenente rigetto dell’istanza di avvicinamento al domicilio, avanzata dal ricorrente quale disabile in condizioni di gravità accertate ex art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992; b) la delibera dello stesso organo del 18 aprile 2023, recante rigetto della nuova istanza di avvicinamento al domicilio presentata dal dott.-OMISSIS- il 17 marzo 2023 in ragione della sopravvenuta disponibilità di un posto.
Espone in sintesi il ricorrente – magistrato tributario dal 1° aprile 2003 – di essere stato nominato, a decorrere dal 13 agosto 2020, Presidente della Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte, ai sensi dell’art 44 del d.lgs. n. 545/1992, nonché di aver presentato, in data 16 novembre 2022, istanza al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per essere destinato ad una sede di servizio più vicina alla propria residenza (Sorrento) o al proprio domicilio (Napoli), facendo altresì espressamente menzione della disponibilità all’avvicinamento anche presso una sede di Giustizia tributaria romana, in conseguenza delle gravi disabilità possedute, per le quali è stato dichiarato invalido civile al 100% e portatore di handicap, con ipotesi di gravità ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 (cfr. verbale sanitario di visita dell’11 novembre 2022 dell’INPS, Commissione medica per l’accertamento dell’handicap e verbale del 15 settembre 2022 per l’accertamento dell’invalidità civile agli atti del giudizio RG n. 6339/2023).
A seguito della delibera n.-OMISSIS-, con la quale il C.P.G.T. ha respinto la suindicata istanza di avvicinamento, il ricorrente ha adito l’intestato Tribunale con ricorso n.r.g. 6339/2023, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della predetta delibera di diniego, censurandola su molteplici profili di illegittimità.
Con successivo atto di motivi aggiunti depositato in data 23 giugno 2023, il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta la seconda istanza, (datata 17 marzo 2023) di avvicinamento al proprio domicilio mediante copertura del posto vacante di presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, assumendone l’illegittimità per le medesime ragioni di cui al ricorso principale, ovvero per l’irragionevolezza della motivazione specificatamente assunta a sostegno del rinnovato diniego.
All’esito del suddetto giudizio, l’intestato Tribunale ha annullato gli atti gravati con sentenza n. 18257/2023, pubblicata in data 6 dicembre 2023 (notificata in pari data al C.P.G.T. ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze), rilevando in sintesi che: “Non appare pertanto sussistere alcun residuo ostacolo per disporre l’assegnazione a sede compatibile del ricorrente come da sua istanza del 16 novembre 2022, che sul punto appare formulata in coerenza a quanto stabilito al paragrafo 3 della risoluzione n. 2/2022, secondo cui in presenza dei requisiti richiesti, il giudice “può” essere applicato in via esclusiva “ad altra sede, nella medesima funzione”. E ciò in linea con quanto pure disposto dalla legge n. 104/1992 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”), che all’art. 33, comma 6, sancisce il diritto di “scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” a tutela della persona disabile e del ruolo della famiglia nella sua cura ed assistenza. Trattasi del resto di un principio di civiltà giuridica a tutela del lavoratore, in forza del quale al giudice tributario che versi, come l’odierno ricorrente, in accertata condizione di disabilità grave è stato riconosciuto dallo stesso organo di autogoverno il diritto di essere destinato, a sua richiesta, a svolgere le medesime funzioni presso altra sede, più confacente alle proprie esigenze psicofisiche ed attitudinali. Per quanto precede, non può neppure ritenersi legittimo quanto opposto in termini di mancata allegazione di dimora in loco, onde giustificare l’impossibilità dell’invocato trasferimento da Torino a Roma, trattandosi di sede evidentemente più confacente per vicinanza, raggiungibilità, tempi di percorrenza, come sopra ricordato, rispetto alla sede piemontese”. In conclusione il diniego dell’assegnazione del ricorrente alla sede in contestazione risulta, almeno allo stato degli atti, in contrasto sia con la delibera dell’organo di autogoverno – che ha natura e funzione di atto di autovincolo – sia con il suesposto quadro normativo posto a tutela dei soggetti con disabilità grave, ovvero con i principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3 e 32della Costituzione e che finisce per snaturare lo stesso significato del beneficio accordato con la risoluzione n. 2/2022.”
Successivamente, non essendo stata posta in essere alcuna attività provvedimentale in esecuzione della suindicata sentenza del T.A.R. Lazio n. 18257 del 6 dicembre 2023 (poi confermata in appello, seppur con diversa motivazione, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024), il ricorrente ha proposto, con ricorso depositato in data 23 gennaio 2024, azione di ottemperanza ex art. 112 e ss. cod. proc. amm., per vedersi accertata e dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal C.P.G.T. rispetto a quanto statuito con la citata sentenza, mediante l’adozione di tutte le misure necessarie ad assicurarne l’esecuzione, ordinando, pertanto, agli Enti intimati, di disporre in favore del ricorrente medesimo la nomina a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, come da sua seconda istanza del 17 marzo 2023.
Con successivo atto di motivi aggiunti depositato in data 2 febbraio 2024, il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS-, con cui è stato adottato il “Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022”, nella parte in cui, all’art. 2, comma 2, viene disposto che i magistrati transitati (nei ruoli tributari) di optare per i posti “vacanti non ancora messi a concorso”, individuando come tali tutti ed indistintamente, i posti di magistratura tributaria allo stato scoperti, tra essi considerando come libero anche il posto di Presidenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, essendo ancora vacante a cagione della perdurante inottemperanza del C.P.G.T. alla sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023.
Avverso l’ottemperanza della suindicata sentenza si è costituito in giudizio il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, assumendo che il relativo ricorso è stato proposto nella pendenza del termine utile per appellare la citata sentenza di primo grado (in scadenza il 6 febbraio 2024), sicché il ricorrente si sarebbe lamentato ingiustamente dell’inerzia del medesimo C.P.G.T. il quale, per contro, a seguito della pubblicazione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 18257/2023 si è subito attivato deliberando la sua impugnazione (delibera -OMISSIS-).
Quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS- (recante il “Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022”), dovrebbe escludersi qualsiasi attinenza con il presente giudizio di ottemperanza, trattandosi di un regolamento, generale e astratto, diretto solo a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto espressamente dalla legge.
D’altra parte, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, anche in sede di rivalutazione delle istanze del dott-OMISSIS- del 16 novembre 2022 e 17 marzo 2023, non avrebbe potuto tenere conto di quanto disposto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130 (in vigore dal 16 novembre 2022), che nell’introdurre disposizioni volte alla professionalizzazione dei giudici tributari ed alla riduzione della durata del processo tributario, ha previsto, all’art. 1, commi 4, 5 e 7, che: “4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della Legge nel ruolo unico di cui all’articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come introdotto dall’articolo 1, co. 1, del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello.
… 7. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell’opzione non comporti contestuale promozione, l’optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell’ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell’ufficio di appartenenza e la relativa funzione.”.
Con atto di intervento ad opponendum depositato in data 15 febbraio 2024, si è costituito in giudizio il dott. -OMISSIS- (già Consigliere di Stato ex d.P.R. 2 marzo 2018), in qualità di primo classificato nella graduatoria stilata dal C.P.G.T. all’esito dell’interpello “per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari” di cui al bando del C.P.G.T. n. 9/2022, assumendo di aver esercitato al momento di scelta della sede di servizio, ovvero in data 18 settembre 2023, il diritto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 130/2022, di essere nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, resosi vacante dal 4 marzo 2023.
Riferisce inoltre l’interventore ad opponendum, che il dott.-OMISSIS- non avrebbe potuto impugnare per motivi aggiunti in sede di ottemperanza la delibera regolamentare n.-OMISSIS-, in quanto non concernente l’esecuzione (corretta o meno) della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 18257 del 6 dicembre 2023, la quale avrebbe ad oggetto esclusivamente un trasferimento temporaneo disciplinato dalla risoluzione del C.P.G.T. n. 2/2022, deliberata nella seduta del 22 febbraio 2022, che concerne la possibilità, per chi si trova “in una situazione di documentato grave impedimento personale per motivi di salute allo svolgimento dell’incarico presso la sede di assegnazione”, di essere destinato “a svolgere le medesime funzioni presso altra sede” mediante lo strumento dell’“applicazione temporanea in via esclusiva”, in attesa dell’espletamento della procedura finalizzata alla stabile copertura del medesimo posto.
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 26 marzo 2024, il dott.-OMISSIS- ha impugnato la delibera n. -OMISSIS- assunta nella seduta di Consiglio del 27 febbraio 2024 (prot. MEF-CPGT-RR 428 del 29 febbraio 2024) con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 18257/2023, ha deliberato di applicare l’odierno presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma in sovrannumero (o presso altra sede tra quelle indicate nella motivazione dell’atto), unitamente alla delibera n. -OMISSIS- assunta dal Consiglio nella seduta del 27 febbraio 2024 (prot. MEF-CPGT RR420 del 28 febbraio 2024), con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha nominato il dott. -OMISSIS- Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, chiedendone in via interinale la sospensione dell’efficacia prima che venga recepita dal d.m. del MEF e diventi esecutiva.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 7 maggio 2024, il dott.-OMISSIS- ha impugnato il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, firmato in data 8 marzo 2024, con cui il dott. -OMISSIS- è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, recependo la nomina disposta dal C.P.G.T. in data 27 febbraio 2024, già gravata nel presente giudizio con motivi aggiunti depositati il 26 marzo 2024.
Con ordinanza cautelare n. 3616 del 7 agosto 2024, il Collegio, “Rilevato che nelle more dell’odierno giudizio è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944 con la quale è stato integralmente respinto l’appello interposto dal CPGT avverso la sentenza ottemperanda in epigrafe”, ha ritenuto che “il pregiudizio allegato dal ricorrente sia suscettibile di essere adeguatamente tutelato con la sollecita definizione del giudizio di ottemperanza, considerato che la camera di consiglio risulta già fissata al 25 settembre 2024 e tenuto conto, altresì, che il CPGT, con memoria del 2 agosto 2024, ha dedotto di aver “avviato, d’urgenza, con un plenum straordinario, un procedimento per ottemperare alla sentenza del Tar Lazio, confermata dal Consiglio di Stato”.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso e dei motivi aggiunti, le parti in causa hanno prodotto memorie di replica e controreplica, a mezzo delle quali insistono nelle rispettive argomentazioni difensive.
In data 24 settembre 2024, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha depositato agli atti di causa la propria delibera n. -OMISSIS-, con la quale, in esecuzione delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 18257 del 6 dicembre 2023 e del Consiglio di Stato n. 5944 del 4 luglio 2024, il dott.-OMISSIS- è stato applicato in via esclusiva, ai sensi della risoluzione n. 2 del 22 febbraio 2022, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con funzioni di Presidente di Corte, a decorrere dal 7 ottobre 2024.
Con memoria in data 25 settembre 2024, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, non emergendo dalla considerazione globale del contenuto della delibera n. -OMISSIS-, una nitida volontà di ottemperare in modo pieno ed esatto al riferito decisum, non essendo stato disposto alcunché sulla sorte della delibera di nomina del dott. -OMISSIS- del 27 febbraio 2024 (prot. MEF-CPGT RR420 del 28 febbraio 2024) a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sembrando al contrario confermarne l’operatività.
All’udienza camerale del giorno 25 settembre 2023, il C.P.G.T. ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo dato piena esecuzione al giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 18257 del 6 dicembre 2023.
Quanto al decisum del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024, il C.P.G.T. ha ribadito quanto già osservato nella memoria del 2 agosto 2024, circa il fatto che:
“- gli obblighi e l’effetto conformativo derivanti dalla sentenza del TAR Lazio n. 18257/223 vanno individuati facendo riferimento alla domanda proposta dal ricorrente in primo grado (petitum e causa petendi), la quale delimita i limiti oggettivi del giudicato e l’accertamento sostanziale del decisum, con la conseguenza che il giudicato sostanziale si forma in relazione all’oggetto del giudizio e, quindi, nel caso di specie, alle delibere n. -OMISSIS-del 2023 con le quali l’Organo di autogoverno ha rigettato le istanze del 16.11.2022 e del 17.03.2023, con le quali il Dr. -OMISSIS- aveva chiesto l’applicazione (da disporre ai sensi della Ris.n. 2/2022, non impugnata) ad una ubicata nelle vicinanze della residenza (Sorrento) o del domicilio (Napoli);
– la sentenza del TAR Lazio n. 18257/2023 quindi, andrebbe eseguita senza tenere conto degli obiter dicta ultra petita contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5944/2024 riguardanti la durata dell’applicazione temporanea del Dr.-OMISSIS- fino alla cessazione dal servizio (e, quindi, oltre quanto stabilito nella Ris. n. 2/2022, che prevede l’applicazione fino alla copertura del posto: la durata dell’applicazione oltre tale momento, infatti, non aveva costituito oggetto del giudizio di primo grado) e la nomina del Dr. -OMISSIS- a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma (poiché anche tale tema non era stato oggetto del giudizio di primo grado); come è noto, infatti, gli obiter dicta (peraltro, ultra petita) non sono suscettibili di passare in giudicato e non incidono sull’effetto conformativo del giudicato”.
Diversamente, l’interventore ad opponendum ha chiesto il rinvio della causa, avendo proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5944/2024 (di conferma della pronuncia di primo grado), nei confronti della quale è stato altresì proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in data 22 luglio 2024 da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Ha eccepito inoltre l’interventore l’inammissibilità della domanda volta tesa a contestare la nullità degli atti di nomina del Presidente della CGT di I grado di Roma, posto che gli stessi non attengono all’applicazione temporanea del ricorrente, ma alla diversa procedura di copertura del posto vacante di Presidente della CGT di I grado di Roma.
All’udienza camerale del giorno 25 settembre 2024 la causa è passata in decisione e ridiscussa dal Collegio alla camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Ciò posto, devono in via preliminare essere disattese le eccezioni in rito di inammissibilità e di improcedibilità del presente giudizio di ottemperanza, in ragione della pendenza del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del ricorso per revocazione dinanzi al Consiglio di Stato rispettivamente proposti dal C.P.G.T. e dall’interventore ad opponendum avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5944/2024, confermativa della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ovvero la sentenza T.A.R. Lazio, n. 18257/2023.
Il rimedio dell’ottemperanza è stato infatti previsto per dare esecuzione alle sentenze del giudice amministrativo non soltanto passate in giudicato, ma anche di primo grado esecutive non sospese dal Consiglio di Stato (come avvenuto nel caso di specie), pur dovendosi in quest’ultimo caso, laddove la sentenza di conferma in secondo grado sia stata impugnata per revocazione ovvero innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per profili attinenti alla giurisdizione, tener conto della necessità di non determinare, in sede di esecuzione, effetti irreversibili, che potrebbero poi essere travolti da un diverso esito del giudizio rescissorio, di cui il giudice dell’ottemperanza deve comunque tener conto. Deve, al contrario, trovare accoglimento, l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti depositati in data 2 febbraio 2024, in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto (la delibera C.P.G.T. n.-OMISSIS-) recante il “Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022”, che avrebbe dovuto essere contestata secondo il rito ordinario dinanzi al giudice amministrativo, afferendo ad un provvedimento conclusivo di un iter procedimentale autonomo rispetto all’oggetto del giudizio concluso con la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 18257/2024.
Sotto altro profilo, i suddetti motivi aggiunti appaiono comunque inammissibili in quanto il Regolamento, di cui alla delibera del CPGT n.-OMISSIS-, è meramente riproduttivo dell’art. 1, co. 7, della legge n. 130/2022 e non disciplina la fattispecie decisa dal TAR Lazio con la Sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza.
La delibera regolamentare n.-OMISSIS- non concerne infatti l’esecuzione (corretta o meno) della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 18257/2023 e, di conseguenza, non può essere contestata con lo strumento del ricorso per l’ottemperanza, in quanto avente ad oggetto un’applicazione temporanea disciplinata dalla risoluzione del CPGT n. 2/2022, deliberata nella seduta del 22 febbraio 2022, che concerne la possibilità, per chi si trova “in una situazione di documentato grave impedimento personale per motivi di salute allo svolgimento dell’incarico presso la sede di assegnazione”, di essere destinato “a svolgere le medesime funzioni presso altra sede” mediante lo strumento dell’“applicazione temporanea in via esclusiva”, in attesa dell’espletamento della procedura finalizzata alla stabile copertura del medesimo posto.
Ciò considerato, giova ricordare che il presente giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata alla stessa pronuncia.
Tanto rammentato, occorre rilevare che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha statuito che, in base alla risoluzione n. 2/2022, l’interessato (in quanto affetto da problemi fisici) può ottenere “l’applicazione temporanea in via esclusiva ad altra sede” – al fine di assicurare una protezione immediata, ma a termine (in attesa dell’espletamento di interpello o concorso utile”)”.
La risoluzione C.P.G.T. n. 2/2022 (non impugnata dal ricorrente e, quindi, autovincolante per lo stesso C.P.G.T.) è infatti chiara nello stabilire che, anche in caso di applicazione per motivi di salute, il posto resta scoperto, tant’è che va coperto mediante avvio di apposita procedura per l’assegnazione della qualifica e la stabile copertura del relativo posto.
In altri termini, la richiesta assegnazione non avrebbe potuto che essere disposta quale “applicazione temporanea”, ovvero a termine, in attesa dell’espletamento della procedura finalizzata alla nomina del Presidente del medesimo Ufficio giudiziario, a completamento e definizione della procedura prevista dalla citata legge 130/2022, come espressamente previsto dalla risoluzione C.P.G.T. n. 2/2022 e dalla stessa sentenza del T.A.R. del Lazio n. 18257/2023.
Non è del resto un caso che con le proprie istanze del 16 novembre 2022 e del 17 marzo 2023, il ricorrente non aveva chiesto un’applicazione fino al pensionamento, conscio di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, lett. m-bis), del d.lgs. n. 545/1992 (il quale prevede espressamente l’obbligo dell’Organo di autogoverno di non disporre applicazioni di durata superiore all’anno) e di quanto previsto dalla risoluzione n. 2/2022, adottata proprio in applicazione dell’articolo 24 del citato decreto legislativo (cfr. punto 2 della risoluzione).
Ciò non fa altro che confermare, sotto altro profilo, la validità della tesi, sostenuta dal C.P.G.T. nella propria memoria del 2 agosto 2024, secondo cui la procedura di applicazione temporanea per motivi di salute (disciplinata dalla ris. C.P.G.T. n. 2/2022, adottata in attuazione dell’articolo 24 del d.lgs. n. 545/1992) non impedisce la copertura del posto, che rimane comunque vacante, mediante l’avvio della diversa e distinta procedura di nomina del titolare dell’ufficio (cfr. art. 2, co. 2, 3, co. 1, 9, commi 1 e 2, 11, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. n. 545/92; e art. 1, co. 7, l. n. 130/2022), trattandosi di procedure completamente distinte, autonome e tese a fini diversi.
Va conseguentemente accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda (di parte ricorrente) con cui si lamenta la nullità degli atti di nomina del dott. -OMISSIS- a Presidente titolare della C.G.T. di I grado di Roma, posto che gli stessi non attengono all’applicazione temporanea del ricorrente, ma alla diversa procedura di copertura del posto vacante di Presidente della CGT di I grado di Roma che, come detto, la stessa risoluzione n. 2/2022 imponeva al C.P.G.T. di avviare e concludere anche in presenza di un’applicazione temporanea per motivi di salute.
Ricostruito quindi, nei suddetti termini, l’ambito di operatività del presente giudizio di ottemperanza, ritiene il Collegio che con le delibere n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS- – a seguito delle quali il dott.-OMISSIS- è stato applicato, “in sovrannumero” ed “in via esclusiva” (ovvero non anche presso altre sedi), ai sensi della risoluzione n. 2 del 22 febbraio 2022, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con funzioni di Presidente di Corte, a decorrere dal 7 ottobre 2024 – il C.P.G.T. ha dato puntuale esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023, i cui effetti conformativi vanno individuati facendo appunto riferimento alla domanda proposta dal ricorrente nel giudizio di annullamento di primo grado (petitum e causa petendi), che nel delimitare i limiti oggettivi del decisum, ha comportato che l’ambito oggettivo del presente giudizio di ottemperanza si è formato in relazione al l presupposto giudizio di annullamento proposto avverso le delibere n. -OMISSIS-del 2023 con le quali l’Organo di autogoverno aveva rigettato le istanze del ricorrente del 16 novembre 2022 e del 17 marzo 2023, di avvicinamento da disporsi ai sensi della risoluzione n. 2/2022 ad una sede ubicata nelle vicinanze della residenza o del domicilio, con espressa menzione della disponibilità all’avvicinamento presso una sede di Giustizia tributaria romana, siccome disabile in condizioni di gravità accertate.
Non può d’altra parte condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui che la presidenza della Corte di giustizia tributaria di Roma di primo grado sarebbe stata illegittimamente assegnata al dott. -OMISSIS- in quanto già di pertinenza del dott.-OMISSIS-, non potendo confondersi la procedura di applicazione temporanea per motivi di salute (disciplinata dalla ris. del C.P.G.T. n. 2/2022), con quella di copertura del posto mediante nomina del titolare dell’ufficio (cfr. artt. 2, co. 2, 3, co. 1, 9, commi 1 e 2, 11, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. n. 545/92; e art. 1, co. 7, l. n. 130/2022).
Il che porta a ritenere infondata l’ulteriore prospettazione di parte ricorrente secondo cui gli effetti della sentenza n. 18257/2023 retroagirebbero all’epoca della domanda in sede amministrativa (16 novembre 2022) e che quindi la sede in questione dovrebbe ritenersi di pertinenza del dott.-OMISSIS- fin dall’ordinanza cautelare T.A.R. del 18 maggio 2023.
Emerge del resto dallo stesso tenore della sentenza n. 18257/2023, che l’eventuale applicazione “temporanea” del dott.-OMISSIS-, proprio perché disposta ai sensi della risoluzione n 2/2022, che ne prevede appunto la temporaneità, non avrebbe potuto impedire l’avvio della procedura di copertura del posto di presidente “titolare” della C.G.T. di I grado di Roma, alla quale il ricorrente, essendo prossimo alla cessazione delle funzioni per limiti di età in data 31 dicembre 2025 (essendo nato il 12 agosto 1952) non avrebbe potuto comunque partecipare, stante la preclusione di cui all’articolo 2, comma I, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 545/1992, il stabilisce che: “Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina”.
Alla luce di quanto precede, deve pertanto ritenersi infondata anche la censura con la quale il dott.-OMISSIS- sostiene che il carattere temporaneo dell’applicazione sarebbe stato inammissibilmente introdotto nella delibera n. -OMISSIS-, essendo invero la natura temporanea del trasferimento chiaramente stabilita sia dalla risoluzione n. 2/2022 (non impugnata) che la prevede fino all’espletamento della procedura tesa alla copertura del posto, sia dalla stessa legge (art. 24, comma 1, lett. m-bis del d.lgs. n. 545/1992), la quale limita il potere del Consiglio di disporre applicazioni di giudici e magistrati tributari ad altra sede per la durata massima di 1 anno.
In altri termini, la disposta applicazione esclusiva del ricorrente quale presidente in sovrannumero della C.G.T. di I grado di Roma, nelle more della copertura del posto di presidente titolare conferito al dott. -OMISSIS-, ha rappresentato l’unica opzione possibile, in forza di quanto disposto e previsto dalla risoluzione n. 2/2022, dal d.lgs. n. 545/1992 e dall’art. 1, comma 7, della legge n. 130/2022.
Del resto la stessa legge n. 130/2022, nel dichiarato intento di incentivare il transito nella nuova giurisdizione tributaria di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ha inteso destinare loro i posti direttivi e semidirettivi disponibili vacanti al momento dell’entrata in vigore della legge (cfr. art. 1, co. 5, l.n. 130/2022) e successivamente (cfr. art. 1, co. 7, l. n. 130/2022), prevedendo un diritto di precedenza, in ogni caso, nell’assegnazione dei posti direttivi, sin dal momento dell’interpello n. 9/2022 e del conseguente esercizio dell’opzione in risposta a tale interpello (art. 1, co. 5, l.n. 130/2022), sia successivamente, con riguardo ai posti che si fossero resi successivamente disponibili (ex art. 1, co. 7, l.n. 130/2022).
Per quanto precede, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine al presente giudizio di ottemperanza, avendo l’Amministrazione pienamente provveduto all’adempimento di quanto statuito con la sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023, dovendosi a tal fine prescindere dagli obiter dicta e delle affermazioni ultra petita contenute nella sentenza (confermativa, con diversa motivazione) del Consiglio di Stato n. 5944/2024, relativi alla durata dell’applicazione del dott.-OMISSIS- fino al pensionamento – anziché fino alla copertura del posto, come stabilito nella stessa sentenza n. 18257/23 in applicazione della ris. C.P.G.T. n. 2/2022 ed alla nomina del dott. -OMISSIS- a presidente della C.G.T. di I grado di Roma – trattandosi di profili che non hanno costituito oggetto del presupposto giudizio impugnatorio.
È noto infatti che, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, c.p.a., “la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”, con ciò escludendosi la possibilità che in sede di ottemperanza il giudice di primo grado possa tener conto degli obiter dicta del giudice d’appello inerenti i profili sopra indicati, relativi appunto all’applicazione del dott.-OMISSIS- fino al pensionamento ed alla nomina del dott. -OMISSIS- a presidente della CGT di I grado di Roma.
Deve, in conclusione dichiararsi, da un lato, l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso il “Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022” ed i provvedimenti di nomina del dott. -OMISSIS- a presidente titolare della C.G.T. di I grado di Roma; dall’altro, la cessazione della materia del contendere quanto al disposo trasferimento del ricorrente presso la medesima C.G.T. di I grado di Roma, nei termini di cui alle delibere del C.P.G.T. n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-.
Tenuto conto dell’evidente peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti:
- a) dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso il “Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022” ed i provvedimenti di nomina del dott. -OMISSIS- a presidente titolare della C.G.T. di I grado di Roma;
- b) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al disposo trasferimento del ricorrente presso la medesima C.G.T. di I grado di Roma, secondo quanto previsto dalle delibere del C.P.G.T. n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-.
Spese di lite compensate tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 settembre 2024, 30 ottobre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
|
||
|
||
L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Enrico Mattei |
Floriana Rizzetto |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.