Con la sentenza n. 26598 del 14 ottobre 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla gestione e amministrazione dei beni gravati da usi civici, chiarendo il rapporto tra i comuni e le amministrazioni separate. La controversia aveva origine dalla domanda presentata da un’amministrazione separata di usi civici contro un’associazione sportiva e il comune, volta all’accertamento dell’occupazione senza titolo di terreni gravati da uso civico, al rilascio degli stessi, alla loro rimessa in pristino e al risarcimento dei danni. L’amministrazione fondava la sua pretesa su una sentenza definitiva che aveva escluso l’estinzione dei diritti di uso civico sui terreni nonostante la loro trasformazione per la costruzione di un centro sportivo.

Le Sezioni Unite hanno confermato che, ai sensi della legge n. 1766 del 1927, il comune è il soggetto deputato alla gestione e amministrazione dei beni di uso civico fino alla costituzione di un’amministrazione separata. Tale legge, pur riconoscendo che la proprietà dei beni di uso civico appartiene alla collettività dei cittadini, attribuisce ai comuni il potere di rappresentanza degli interessi collettivi e di gestione, considerandoli gli enti più vicini ai fruitori dei diritti. Tuttavia, quando i diritti di uso civico riguardano esclusivamente gli abitanti di una frazione, è prevista la possibilità di istituire amministrazioni separate, dotate di soggettività giuridica in quanto rappresentative degli interessi frazionali.

Nel caso di specie, l’amministrazione separata era stata istituita solo dopo l’entrata in vigore di una legge provinciale (legge della Provincia di Trento n. 6 del 2005). Pertanto, fino a tale momento, il comune aveva operato legittimamente come amministratore dei beni in questione, agendo in tutela degli interessi della frazione. La Corte ha ribadito che l’amministrazione separata subentra nei rapporti già instaurati dal comune, ereditando sia le prerogative che le eventuali limitazioni derivanti dagli atti compiuti.

Questa decisione conferma l’orientamento secondo cui la gestione dei beni gravati da usi civici resta affidata al comune in assenza di un’amministrazione separata, garantendo continuità nella tutela degli interessi collettivi. Inoltre, chiarisce che la recente istituzione dell’amministrazione separata non può incidere retroattivamente su atti e rapporti precedentemente instaurati dal comune in legittimo esercizio delle sue funzioni.

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