Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8962 del 9 novembre 2024, ha rigettato il ricorso di un allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato a causa di una condizione cardiaca caratterizzata dal “pattern di Brugada di tipo 1”, ritenuta indicativa di una potenziale fragilità cardiaca in grado di compromettere la sicurezza dell’interessato e l’operatività richiesta dal servizio militare. Il Collegio ha affermato che il giudizio di idoneità al servizio militare spetta alle commissioni mediche, la cui discrezionalità tecnica non è sindacabile dal giudice amministrativo nel merito, salvo evidenti vizi di logica o razionalità. In tale ambito, le perizie di parte o i pareri pro veritate non possono prevalere sul giudizio espresso dagli organi tecnici, in quanto tali valutazioni rispondono a parametri specifici e rigorosi stabiliti dalla normativa militare.
In motivazione, è stato precisato che l’idoneità al servizio militare non coincide con la semplice assenza di patologie funzionali, ma richiede una prestanza psico-fisica superiore, necessaria per affrontare le particolari esigenze operative dell’Arma dei Carabinieri. A tale riguardo, il Collegio ha richiamato l’art. 929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce l’obbligo per tutti i militari di essere idonei al servizio militare incondizionato, e le disposizioni degli artt. 578-587 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 90, che prevedono l’inidoneità anche per imperfezioni non patologiche. La direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014 ha ulteriormente specificato i criteri per valutare l’idoneità, considerando eventuali anomalie non espressamente elencate attraverso analogia o equivalenza con le condizioni contemplate.
Il Collegio ha inoltre chiarito che la questione controversa riguardava non tanto la condizione sanitaria del ricorrente, quanto la valutazione tecnico-discrezionale sulla compatibilità della sua condizione con le esigenze operative dell’Arma. Ha pertanto ritenuto irrilevante l’esito della verificazione tecnica disposta nel corso del giudizio, non ancora espletata anche per richiesta della parte ricorrente, confermando che la condizione cardiaca accertata giustifica l’inidoneità al servizio, in coerenza con i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa di settore e con le esigenze operative dell’Arma.
Pubblicato il 09/11/2024
- 08962/2024REG.PROV.COLL.
- 04302/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4302 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana De Donno ed Emanuela Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Floriana De Donno in Lecce, via Braccio Martello, 6;
contro
Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Carmelo Curcio per Floriana De Donno e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento dei seguenti atti:
– il provvedimento medico legale Prot. n. J12200659 del Comando Sanità e Veterinaria – Commissione Medica Interforze di 2^ istanza Roma, con cui il M.llo -OMISSIS-è stato dichiarato non idoneo al servizio di istituto nell’Arma dei carabinieri;
– del provvedimento medico legale della C.M.O. -OMISSIS- del 19/07/2022 con il quale detto M.llo veniva reso non idoneo temporaneamente al SMI nell’Arma dei CC per giorni 30;
– del provvedimento medico legale della C.M.O. -OMISSIS- del 06/10/2022 con il quale il M.llo medesimo veniva reso non idoneo permanentemente al SMI nell’Arma dei CC e da porre in congedo assoluto. Si idoneo al transito ai ruoli civili.
- I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti.
2.1. Il sig. -OMISSIS- quale carabiniere frequentante il II anno di corso della Scuola Marescialli -OMISSIS-, in data 15 giugno 2022, in occasione di una marcia durata circa quattro ore e mezza, ha presentato un episodio di natura presincopale con cefalea e vomito e, in data 16 giugno 2022, è stato ricoverato presso il Dipartimento DAI cardio-toraco-vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria -OMISSIS-, dove veniva sottoposto a plurimi accertamenti strumentali, oltre che a consulenze specialistiche, che consentivano di inquadrare una condizione compatibile con pattern di Brugada tipo 2 e test Ajmalina positivo. Più precisamente, in data 22 giugno 2022, il militare veniva dimesso con la seguente diagnosi: “…paziente con pattern di Brugada tipo 2 e test Ajmalina positivo. Lo studio elettrofisiologico, effettuato in presenza di pattern tipo 1, non ha indotto tachiaritmie ventricolari. La sincope in anamnesi è di origine vaso-vagale”.
2.2. Successivamente alle dimissioni dall’Ospedale, il militare si sottoponeva, anche privatamente, a nuovi controlli specialistici e visite aritmologiche (cfr. produzioni difensive di primo grado e consulenza di parte) che, nella sostanza, se convergevano nel refertare l’assenza di elementi per la diagnosi di sindrome di Brugada, tuttavia concordavano circa la ricorrenza di un pregresso episodio presincopale di origine vaso-vagale in paziente con pattern di Brugada tipo II e pattern di Brugada tipo I indotto da bloccanti dei canali del sodio, in assenza di sintomatologia e cardiopatia strutturale, con basso profilo di rischio aritmico.
2.3. Sulla base del complesso degli accertamenti effettuati, i giudizi medici formulati dalla Sanità militare, di cui è giudizio, culminati nella dichiarazione di inidoneità al servizio di istituto nell’Arma dei carabinieri formulato dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, hanno evidenziato una diagnosi di paziente con positività per pattern di Brugada tipo I farmacologicamente indotto e quadro elettrofisiologico cardiaco che non permette la restituzione al servizio, stante anche la possibilità evolutiva della condizione patologica sofferta nel senso di un peggioramento. A supporto di tale valutazione, quest’ultima Commissione Medica ha sottolineato la situazione di rischio che caratterizza l’interessato e i dati emergenti dalla relazione di degenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria -OMISSIS- (“Anamnesi Prossima…Il paziente accede in reparto per gli accertamenti del caso. In reparto all’ECG basale evidenza di ritardo di conduzione destra con V1 e V2 a livello del 4° spazio intercostale; alterazioni della ripolarizzazione tipo 2 di Brugada e tipo 1 con V1 e V2 posizionati a livello del 2° spazio intercostale. Eseguito test all’Ajmalina (1 mg/Kg di Ajmalina e.v. in 10 minuti) con successiva comparsa di alterazioni tipo 1 di Brugada con V1 V2 in 2 spz e 4 spazio intercostale. È stata inoltre eseguita RMN cardiaca che non ha mostrato reperti significativi. Allo studio elettrofisiologico somministrata nuovamente Ajmalina con comparsa di pattern di Brugada tipo 1…”; nella relazione, come Anamnesi familiare, viene evidenziato altresì quanto segue: “-OMISSIS- morto improvvisamente all’età di 35 aa (cause non note, non eseguita autopsia)” e vengono anche prescritte al ricorrente tutta una serie di puntuali raccomandazioni, quali, ad esempio, evitare l’eccesiva assunzione di alcool, evitare pasti abbondanti, evitare assolutamente certe medicine, il “trattare prontamente un eventuale stato febbrile con la somministrazione di antipiretici”, ecc…).
- Con ricorso al T.a.r. per la Toscana il sig.-OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti della Sanità militare sopra indicati, articolando un complesso motivo di ricorso con cui sostiene che il provvedimento di inidoneità permanente al SMI sia stato fondato su una motivazione non contemplata, all’interno del d.m. 4 giugno 2014, lettera L, punto 3), tra le cause di non idoneità al servizio militare; in particolare, l’allora ricorrente ha sostenuto che il pattern di Brugada non è contemplato tra i motivi di inidoneità fisica, diversamente dalla sindrome di Brugada, che, invece, costituisce causa escludente, sottolineando che, come argomentato dagli specialisti medici a cui si è rivolto, il pattern di Brugada non equivale a Sindrome di Brugada e che, presentando egli un rischio aritmico basso, debba essere considerato come un soggetto sostanzialmente sano.
- Con l’impugnata sentenza, il T.a.r. per la Toscana:
- a) ha respinto con dovizia di argomenti il ricorso, rilevando: che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate dalla Commissione medica in sede di giudizio di idoneità al servizio militare costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabili solo per ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria; che nella specie non sussistano elementi tali per ritenere irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti o difetto di istruttoria il giudizio espresso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, anche tenuto conto che è pacifica la riscontrata presenza nel ricorrente del pattern di Brugada di tipo 1, nonché della completezza dell’istruttoria; che la pesantezza e gravosità dello sforzo fisico e psicologico, il tipo di attività, i contesti anche bellici e le condizioni ambientali in cui un militare dell’Arma si trova ad operare, non sono situazioni affrontabili da un soggetto che presenta il pattern di Brugada in quanto potenzialmente letali ovvero idonee ad aggravare la patologia; che nel d.m. 4 giugno 2014 recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, nelle avvertenze, al punto 2, è precisato che “Per il personale militare di carriera già in servizio l’elenco costituisce solo una guida di orientamento; per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all’età, al grado, alla categoria e agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato giuridico” e, al punto 8, che “Per le patologie non specificate nell’elenco o nella presente direttiva si applicano le disposizioni riguardanti l’apparato o l’organo interessato, facendo ricorso al criterio dell’analogia o dell’equivalenza con le imperfezioni e le infermità ivi contemplate”: dunque, non solo le patologie espressamente indicate possono determinare l’inidoneità (per queste, peraltro, il giudizio è vincolato), ma anche per altre patologie non espressamente elencate le Commissioni mediche militari possono giungere a ritenere il soggetto non idoneo al servizio militare secondo una valutazione discrezionale. Sicchè, i giudizi medici impugnati apparivano esenti da censure, mentre gli ulteriori incombenti istruttori di tipo medico legale (verificazione o CTU), richiesti dal ricorrente, non potevano essere disposti atteso che nella fattispecie la questione controversa non era la condizione sanitaria del ricorrente (che risulta pacificamente rappresentata non dalla sindrome di Brugada, ma dalla presenza del pattern di Brugada), bensì il giudizio altamente discrezionale, nella specie non illogicamente affermata, secondo cui tale condizione pacificamente riscontrata nel ricorrente permettesse o no di giudicarlo idoneo all’impiego militare nell’Arma dei Carabinieri.
- b) ha compensato fra le parti le spese di lite in considerazione della natura della lite.
- Ha interposto il presente appello il signor -OMISSIS- formulando l’articolato motivo di gravame che può riassumersi nei termini seguenti:
– Error in judicando: il ragionamento logico – giuridico del TAR è viziato da carente, contraddittoria e illogica motivazione. Violazione di legge ovvero violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m. per motivazione carente, erronea, errata. Violazione di legge per erronea, errata, inconferente interpretazione della Direttiva Tecnica “riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento del fatto. Ingiustizia manifesta per insussistenza del presupposto. Contrasto del giudizio di non idoneità con la documentazione medica prodotta. Lamentando inoltre:
- a) Erronea Interpretazione del d.m. 4.6.2014, delle cause di non idoneità al servizio di Istituto nell’Arma dei carabinieri e impossibilità di invocare l’analogia.
- b) Contrasto del giudizio di non idoneità con la documentazione medica prodotta. Differenza tra pattern e sindrome di Brugada, nonchè tra pattern spontaneo e pattern farmacologicamente indotto.
- c) Illogicità dell’attività discrezionale dell’amministrazione militare.
5.1. Veniva anche avanzata istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza e dei provvedimenti amministrativi impugnati.
- Si è costituito il Ministero della difesa per resistere.
- Con ordinanza n. 5497 del 2024 questa sezione riteneva necessaria al fine del decidere, anche ai soli fini cautelari, l’effettuazione di una verificazione, che veniva affidata al Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma, con facoltà di delega, affinchè rispondesse ai quesiti proposti dal collegio.
7.1. A tale incombente istruttorio, tuttavia, il verificatore non dava seguito, mentre parte appellante, con memoria del 24 settembre 2024, nell’evidenziare la circostanza, deduceva che ulteriori differimenti della decisione non avrebbero fatto altre che nuocere gravemente al giovane e insisteva per l’accoglimento dell’appello.
- Alla pubblica udienza del 5 novembre 2024, sulle difese e conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta in decisione; in sede di discussione la parte appellante ha comunque insistito anche sull’accoglimento dell’istanza cautelare, sulla quale il collegio ha poi provveduto con separata ordinanza.
- Premesso che, come accennato, è stata separatamente definita, con provvedimento di rigetto, l’istanza cautelare, nel merito l’appello è infondato e deve essere parimenti respinto.
- Sempre in via preliminare la sezione rileva che in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015).
- Passando dunque alla trattazione del merito delle questioni di specie, giova considerare, in punto di diritto, che:
- a) l’art. 929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) stabilisce che tutti i militari devono essere idonei al servizio militare incondizionato assicurando i requisiti previsti (e accertati) dagli artt. da 578 a 587 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- b) l’art. 582 del citato regolamento, alla lettera z) stabilisce che anche le “imperfezioni” (dunque non solo le patologie) singole o in concorso fra loro possono essere causa di inidoneità se giudicate evidenti dopo osservazione dagli organi tecnici militari e, al comma 1, lett. l), n.3, apparato cardiovascolare, stabilisce che sono causa di inidoneità le “anomalie del sistema specifico di conduzione”;
- c) la direttiva tecnica (approvata con d.m. 4 giugno 2014) per l’accertamento delle cause di inidoneità di cui all’art. 582 reg. cit., stabilisce: al § 2, che l’elenco delle patologie ivi descritte è solo esemplificativo per i militari in servizio dovendosi avere riguardo per il giudizio di idoneità all’età, al grado, alla categoria e agli incarichi, ecc.; al § 7, che la documentazione sanitaria autenticata rilasciata da strutture sanitarie pubbliche “può” essere tenuta in considerazione dagli organi tecnici militari; al § 8, “Per le patologie non specificate nell’elenco o nella presente direttiva si applicano le disposizioni riguardanti l’apparato o l’organo interessato, facendo ricorso al criterio dell’analogia o dell’equivalenza con le imperfezioni e le infermità ivi contemplate”;
- d) la consolidata giurisprudenza amministrativa: i) esclude il potere sostitutivo di merito del GA (e quindi del c.t.u. o verificatore); ii) acclara la minusvalenza delle certificazioni di parte e dei pareri pro veritate; iii) sottolinea la necessità che il militare sia idoneo in modo incondizionato e che tale idoneità non consiste nella mera assenza di patologie ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica; iv) esclude che, in mancanza di specifica impugnazione, possano contestarsi le norme regolamentari e le direttive tecniche cui devono attenersi gli organi sanitati militari; ritiene irrilevanti i pregressi giudizio di idoneità psico fisica (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere n. 1123 del 2023; sez. IV, 4429 del 2020, 1720 del 2020, 117 del 2020, 5615 del 2017, 4039 del 2016, 2923 del 2012).
11.1. Tanto premesso, nella specie deve rilevarsi che:
- a) risulta evidente in causa che la questione controversa non è la condizione sanitaria del ricorrente (che, secondo i giudizi medici sostenuti da ciascuna delle parti, non è rappresentata dalla sindrome di Brugada, ma dalla presenza del pattern di Brugada di tipo I), bensì il giudizio altamente discrezionale sul “se” tale condizione, evidentemente riscontrata nel giovane interessato, permetta o no di giudicarlo idoneo all’impiego militare nell’Arma dei carabinieri.
- b) a tale proposito la nota tecnica della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma datata 17.6.2024, allegata alla memoria difensiva dell’Avvocatura di Stato, ha nitidamente evidenziato come il malessere accusato dal giovane militare nel corso dell’attività addestrativa (una marcia, peraltro non particolarmente gravosa), con rischio di blocco cardiaco, abbia comportato un ricovero presso il dipartimento DAI cardiotoracico vascolare del -OMISSIS- dal quale è emersa la sicura diagnosi di “pattern di Brugada tipo 1”; tale caratteristica, o imperfezione, pur non evidenziando con sicurezza la presenza di una sindrome di Brugada, è ritenuta indicativa di una peculiarità elettrofisiologica cardiaca da considerare come locus minoris resistentiae dell’apparato cardiaco del giovane; e dunque, considerando che tale potenziale fragilità cardiaca è astrattamente idonea a porre in pericolo la vita del soggetto, o comunque ad esporlo al rischio di gravi eventi dannosi, è doveroso affermare il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato.
- c) tale valutazione della sanità militare, peraltro cautelativa dello stesso soggetto interessato, non risulta adeguatamente smentita da alcunchè (vedi punto infra) né affatto irragionevole, illogica o viziata da travisamento dei fatti o difetto di istruttoria, atteso che il giudizio espresso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma appare costituire il frutto di una istruttoria completa, come si desume dalle risultanze della visita specialistica presso il Policlinico Militare Celio e dall’ulteriore documentazione depositata in giudizio e puntualmente valutata dalla Commissione medica militare.
- d) né la valutazione della sanità militare è radicalmente smentita, o adeguatamente contrastata, dalle attestazioni di idoneità all’attività sportiva del -OMISSIS- o dalle consulenze mediche prodotte dalla difesa del giovane (nella parte in cui escludono il rischio di maggiore mortalità o maggior rischio cardiaco per coloro che presentano la caratteristica riscontrata nell’appellante), atteso che tale complesso documentale non tiene in adeguata considerazione il fattore che costituisce il proprium dell’idoneità a servizio militare incondizionato, e cioè il fattore di aggravio fisico e psichico rappresentato dallo specifico impiego militare.
11.2. Ciò posto, evidente appare al Collegio che, nella specie, possa prescindersi dal perseguire l’ulteriore incombente istruttorio della verificazione precedentemente disposta, dalla quale può dunque prescindersi atteso che, a ben vedere, nella specie non si controverte circa la condizione sanitaria dell’odierno appellante (risultando pacifica la ricorrenza di “solo” pattern di Brugada di tipo I), ma in merito al giudizio, altamente discrezionale, dell’amministrazione militare sul “se” tale condizione pacificamente riscontrata sia compatibile con l’impiego militare nell’Arma dei carabinieri.
11.3. E, a quest’ultimo proposito, evidente appare al Collegio la necessità di ricordare come la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio abbia affermato che le valutazioni effettuate dalla Commissione Medica in sede di giudizio di idoneità al servizio militare costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabili solo per ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria. Evenienze, queste ultime, non riscontrabili nella specie.
- In conclusione l’appello deve essere respinto.
- Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4302 del 2024), lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero dell’interno, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Stefano Filippini |
Vito Poli |
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IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.