Con sentenza n. 2292 del 2 ottobre 2024, il Tar Veneto ha affermato l’illegittimità di un provvedimento che limitava l’accesso agli indici decennali di nascita e matrimonio alla sola consultazione, escludendo la possibilità di estrarre copia, ritenendo che visione e estrazione di copia siano modalità inscindibili del diritto di accesso, soprattutto quando finalizzate a scopi di ricerca storica. Il ricorrente aveva richiesto di poter fotografare gli indici decennali dal 1871 al 1901 per condurre uno studio sull’emigrazione veneta verso il Sud America, un fenomeno storico di rilievo. Nonostante il Comune avesse riconosciuto il diritto di accesso, aveva limitato l’accesso alla consultazione, impedendo l’estrazione di copia, argomentando la necessità di tutelare la riservatezza di dati sensibili contenuti nei registri.
Il Tribunale ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, il diritto di accesso si estende sia alla visione che all’estrazione di copia dei documenti amministrativi, senza possibilità di limitazioni in tal senso, e che le amministrazioni pubbliche non possono escludere la possibilità di estrarre copia senza giustificato motivo. Il collegio ha inoltre ricordato che, trascorsi settant’anni dalla formazione dei registri, gli indici decennali non sono più sottoposti alle speciali forme di tutela previste per gli atti dello stato civile, rendendoli pienamente accessibili, a meno che non contengano dati personali che possano essere tutelati solo in relazione alla necessità di ricerca. Pertanto, l’ostensione limitata al solo esame visivo è stata dichiarata illegittima.
Il principio affermato dal Tribunale si allinea con l’orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui la modalità di visione e estrazione di copia sono inscindibili nell’esercizio del diritto di accesso e non possono essere soggette a restrizioni arbitrarie.
Pubblicato il 02/10/2024
- 02292/2024 REG.PROV.COLL.
- 00906/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2023, proposto da
– OMISSIS -, rappresentato e difeso dagli avvocati Ludovico Mazzarolli e Alvise Mazzarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Emanuele Filiberto n. 3;
contro
Comune di Vidor, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno e Sindaco del Comune di Vidor quale ufficiale del Governo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l’annullamento
del diniego opposto, nelle forme della ammissione alla sola consultazione senza copia, con nota PEC prot. 5810 del 03/07/2023 alla richiesta di rilascio di documentazione presentata dal dott. – OMISSIS -, ribadita con nota PEC del 06/06/2023;
e per l’accertamento della sussistenza del diritto del richiedente ad ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vidor, del Ministero dell’Interno e del Sindaco del Comune di Vidor quale ufficiale del Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con il ricorso in esame, il signor – OMISSIS – ha chiesto l’annullamento della nota prot. 5810 del 3 luglio 2023, nella parte in cui il Comune di Vidor ha riconosciuto l’accesso alla documentazione richiesta nelle forme della sola consultazione, con conseguente accertamento del diritto del richiedente ad estrarre copia della stessa.
Giova premettere che il ricorrente, con istanza prot. 5035 del 6 giugno 2023, ha chiesto al Comune di Vidor di poter fotografare o, comunque, di ricevere copia fotostatica per posta elettronica degli indici decennali di nascita e matrimonio dal 1871 e il 1901.
Si tratta di registri formati sotto il vigore dell’art. 34, comma 1, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (“Ordinamento dello stato civile”) – abrogato dall’art. 110, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”) –, il quale recitava: “Oltre l’indice annuale, l’ufficiale dello stato civile nel mese di gennaio dell’anno successivo ad ogni decennio forma in doppio esemplare un indice per il decennio stesso, giusta il modulo stabilito ai sensi dell’articolo precedente”.
La richiesta ostensiva è stata giustificata da esigenze di ricerca storica: in specie, uno studio sul fenomeno dell’emigrazione dal Veneto verso i paesi del Sud America alla fine del XIX secolo. La finalità di tale studio – come specificato nell’istanza di accesso – è di rendere disponibili i relativi risultati on line oltreché di raccoglierli in una pubblicazione a stampa, da distribuire, senza fini di lucro, in Italia e in Brasile, “in modo da permettere a tutti di capirne la rilevanza come pure permettere ai discendenti di coloro che partirono oltre 100 anni fa di ritrovare le proprie origini e magari visitare la terra dei propri avi”.
Il Comune di Vidor, con la nota impugnata, ha tuttavia ammesso “la sola consultazione degli indici decennali con la supervisione dell’ufficiale dello stato civile”, così confermando la precedente nota, a firma del Sindaco, del 2 gennaio 2023, prot. 41.
- Il ricorrente pertanto è insorto in questa sede avverso la determinazione negativa, ritenendo la stessa illegittima in quanto contraria all’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché viziata da “errore di motivazione e contraddittorietà, errore nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie”.
Nella prospettiva attorea, il diniego opposto dall’Amministrazione sarebbe basato su un presupposto errato, poiché la richiesta ostensiva non riguarderebbe le certificazioni anagrafiche, ma avrebbe ad oggetto l’estrazione di copia fotografica oppure per scanner dei soli indici decennali. Questi ultimi, osserva l’esponente, sono documenti generalmente consultabili on line in forma libera, sebbene solo parzialmente: talvolta gli indici mancherebbero di alcuni anni, altre volte, come nel caso del Comune di Vidor, sarebbero interamente assenti. In specie, l’accesso libero in forma digitale avverrebbe tramite il “Portale Antenati”, sito di ricerca a cura dell’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), istituito presso il Ministero della Cultura, che riporta gli atti degli Archivi di Stato di tutta Italia.
Il ricorrente evidenzia, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe fondato il proprio diniego sull’errata qualificazione della documentazione richiesta in copia: non si tratterebbe di atti di stato civile, né di certificazioni, ma soltanto di indici decennali, necessari per completare un quadro conoscitivo già parzialmente disponibile al pubblico.
- Si è costituito in giudizio il Comune di Vidor, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: innanzitutto per carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato sarebbe meramente confermativo rispetto alla nota prot. 41 del 2 gennaio 2023; inoltre, per mancata impugnazione di atto presupposto, ravvisabile nel disciplinare sull’accesso e la consultazione dei registri storici di stato civile e anagrafe, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30/2022 e comunicato al ricorrente con PEC consegnata il 30 marzo 2022.
Il Comune di Vidor ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso nel merito: di contro a quanto sostenuto nel gravame, l’Amministrazione non avrebbe negato il rilascio di copia in forza della normativa sugli atti di stato civile, bensì sulla scorta dell’applicazione, in via estensiva, delle disposizioni normative previste per gli archivi storici, ritenendo che le cautele stabilite da queste ultime (composte anche da documenti di prassi e dal suddetto regolamento comunale) fossero quelle più idonee a garantire il diritto di accesso in esame e nel contempo anche le esigenze di riservatezza nel trattamento e nella possibile diffusione di dati personali. Motivazione, questa, non contestata specificamente dal ricorrente.
- Sono volontariamente intervenuti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Sindaco del Comune di Vidor, nella sua qualità di ufficiale del Governo, con il patrocinio dell’avvocatura erariale, ritenendosi unici soggetti legittimati passivi rispetto al ricorso, in ragione del fatto che la richiesta ostensiva avrebbe ad oggetto atti dello stato civile. Di conseguenza, la notifica del ricorso al solo Comune di Vidor renderebbe il ricorso inammissibile, in quanto rivolto ad un soggetto pubblico estraneo al Ministero dell’Interno, a cui è riconducibile la contestata decisione di diniego dell’accesso.
Le parti intervenute hanno eccepito, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: gli atti dello stato civile – tra cui sarebbero assimilabili, quanto alla natura e al trattamento, gli indici decennali – non costituirebbero atti amministrativi, sicché la relativa ostensione sarebbe possibile solo in forza di una motivata istanza proposta all’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 450 cod. civ. e del d.P.R. n. 396 del 2000, il cui rigetto sarebbe rimesso ex art. 95 del d.P.R. appena menzionato alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
Nel merito, le parti intervenuti hanno rilevato l’infondatezza del gravame. L’ostensione degli indici decennali costituirebbe un trasferimento di dati personali a favore del soggetto richiedente, che le Amministrazioni pubbliche sono legittimate a trattare solo per finalità di tipo istituzionale, tra cui non rientra la costituzione di una “banca dati” da parte di un privato. In specie, la Circolare del Ministero dell’Interno dell’11 gennaio 2011 chiarirebbe – per mezzo del rinvio al par. 3.1.2 del Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – che il diritto di consultazione degli atti dello stato civile, previsto dagli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 396 del 2000, in nessun caso comprende il diritto di ottenere copia di interi archivi o di porzioni di essi, disponendo solo la consultazione degli atti di interesse.
- Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
- In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dalle parti intervenute concernenti il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 e la carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione comunale. Tali eccezioni possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto poggiano sul medesimo presupposto per cui gli indici decennali sarebbero assimilabili agli atti dello stato civile.
Come già specificato da questa Sezione – la quale si è occupata in più occasioni della natura degli indici decennali di nascita e di matrimonio relativi alla fine del XIX secolo, decidendo ricorsi proposti dal signor – OMISSIS – avverso gli atti di diniego all’accesso adottati da diversi Comuni –, la controversia concernente l’ostensione di tali documenti esula dall’ambito di applicazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, poiché detti registri – come già sancito dall’art. 177, comma 3, del medesimo d.P.R. e, dopo l’abrogazione di quest’ultima disposizione da parte dell’art. 27 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, come tuttora desumibile dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dall’art. 122, comma 1, lett. b), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – cessano di essere sottoposti alle speciali forme di tutela proprie degli atti dello stato civile decorsi settant’anni dalla data in cui sono stati formati (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. I, 3 maggio 2023, n. 589; id., 4 maggio 2023, n. 599).
L’art. 22, comma 1, lett. a) e d), della legge n. 241 del 1990, sotto il profilo oggettivo, reca una nozione normativa di “documento amministrativo” suscettibile di formare oggetto di un’istanza di accesso molto lata, con inclusione di ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Entro questa definizione normativa devono ricomprendersi anche gli indici decennali detenuti negli archivi del Comune dopo il decorso di settanta anni dalla loro formazione.
Detta qualificazione dei registri è stata condivisa dal Consiglio di Stato, in sede di impugnazione delle richiamate pronunce di questa Sezione, il quale ha confermato che “gli indici decennali di nascita e matrimonio sono atti pienamente accessibili. Per cui la controversia sugli atti di diniego o avverso l’inerzia dell’amministrazione appartiene al giudice amministrativo ai sensi degli articoli 116 e 133, comma 1, lettera a), n. 6, del codice del processo amministrativo” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2024, n. 5744; id., 3 luglio 2024, n. 5882; cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9380).
Poiché la controversia all’esame esula dalla tenuta dei registri dello stato civile ex art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, rientrando invece nell’alveo delle controversie sull’accesso di documenti amministrativi, le eccezioni sopra indicate si rivelano infondate, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’intervento volontario dispiegato dal Ministero dell’Interno e dal Sindaco del Comune di Vidor in qualità di Ufficiale del Governo.
- Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal Comune di Vidor, secondo il quale l’atto gravato sarebbe meramente confermativo rispetto alla nota del Sindaco prot. 41 del 2 gennaio 2023, divenuta inoppugnabile.
Con quest’ultima nota, l’Amministrazione ha rifiutato – ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 396 del 2000 – di rilasciare al signor – OMISSIS – copia per scansione degli indici decennali richiesti, ammettendo la sola consultazione con la supervisione dell’ufficiale dello stato civile.
Il rifiuto è stato giustificato dalla circostanza che “la motivazione in base alla quale viene richiesto il rilascio di copie degli indici in questione è generale astratta e non sufficiente: non viene dimostrato quale nesso logico vi sia nella ricerca storica delle persone nate e coniugate in questo Comune con l’emigrazione della popolazione all’estero, dato non indicato negli indici stessi ma, eventualmente, nelle schede anagrafiche individuali di un soggetto”.
A seguito di tale diniego, l’odierno ricorrente ha chiesto nuovamente – con istanza prot. 5035 del 6 giugno 2023 – il rilascio di copie degli indici suddetti motivando, in modo dettagliato, le ragioni sottese alla pretesa ostensiva e le modalità operative della ricerca in corso di svolgimento. In particolare, l’istante ha chiarito come gli indici decennali di nascita e di matrimonio permettano – partendo dai nominativi presenti nelle liste di sbarco nei porti brasiliani, tutte presenti on line – di risalire al Comune di ultima residenza degli emigrati.
Sicché il signor – OMISSIS -, per mezzo di quest’ultima istanza, risulta aver prospettato diversamente la propria posizione legittimante l’accesso, così colmando il deficit motivazionale rilevato dal Comune di Vidor nel proprio precedente diniego, secondo le indicazioni della giurisprudenza nel frattempo intervenuta: nella stessa istanza di accesso, infatti, è richiamata la sentenza n. 599/2023 di questa Sezione, laddove è riconosciuta l’astratta accessibilità degli indici decennali per ragioni di ricerca storica, richiedendo tuttavia una specifica motivazione della richiesta ostensiva in ordine all’effettiva sussistenza di esigenze storiografiche, nonché alle finalità e all’utilizzo dei dati riservati richiesti, alla pertinenza ed indispensabilità degli stessi rispetto agli scopi perseguiti.
Alla luce dei nuovi elementi presentati dal signor – OMISSIS – con l’istanza del 6 giugno 2023, deve ritenersi che la determinazione assunta dall’Amministrazione costituisca la manifestazione di un’autonoma volizione provvedimentale, condotta mediante la rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti.
- Infondata è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, relativa alla mancata impugnazione di un atto presupposto, ravvisato nel “disciplinare di consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito”, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30/2022.
Per quanto qui rileva, l’art. 3 del disciplinare consente solo la “consultazione” della documentazione di rilevanza storica, vietando di “fare calchi, lucidi, fotocopie, fotografie”.
È innanzitutto innegabile che il predetto disciplinare costituisca un atto regolamentare: esso promana da un organo abilitato ad esercitare la relativa potestà ex art. 48, comma 3, del T.U.E.L., appunto la Giunta Comunale, e riveste il contenuto caratteristico degli atti a “volizione preliminare”, nel senso di determinare in via generale e astratta quale debba essere la disciplina dei singoli atti applicativi sussumibili nella fattispecie ivi delineata (concernente, nel dettaglio, l’accesso e la consultazione dei registri storici di stato civile e anagrafe).
Il diniego qui impugnato si porrebbe in “rapporto di simpatia” – nel caso di fondatezza dei vizi di illegittimità avanzati dal ricorrente – rispetto al citato regolamento: si tratterebbe di un provvedimento puntuale conforme ad un regolamento, ma nondimeno illegittimo in quanto quest’ultimo sarebbe difforme dalla legge. In tal caso, per l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, sarebbe necessario annullare il provvedimento applicativo previa disapplicazione del regolamento illegittimo, anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato a sua volta impugnato: ciò in quanto il giudice, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, è tenuto ad assicurare l’applicazione diretta della norma primaria sovraordinata (cfr. C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisdiz., 17 giugno 2021, n. 553; Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2013, n. 4507; Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 475).
Ne consegue che non è necessario – al fine di vagliare il merito del ricorso concernente il singolo atto applicativo – l’impugnazione anche dell’atto regolamentare presupposto, posto che lo stesso deve essere disapplicato in caso di contrasto con la norma primaria.
- Nel merito, le censure avanzate nel ricorso sono fondate.
Dev’essere innanzitutto perimetrato il thema decidendum del presente giudizio: attraverso l’azione ex art. 116 cod. proc. amm., il signor – OMISSIS – ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui impedisce l’accesso agli indici decennali dal 1871 e il 1901 nelle forme richieste nell’istanza ostensiva (quindi tramite estrazione di copia fotostatica o fotografica), ammettendo invece la sola consultazione degli stessi alla presenza dell’ufficiale dello stato civile.
Non rientra nell’alveo del giudizio, pertanto, la questione relativa alla spettanza del diritto di accesso ai documenti richiesti – facoltà, questa, già riconosciuta dal Comune di Vidor all’odierno ricorrente –, bensì la modalità con cui la pretesa ostensiva debba trovare soddisfazione.
Del resto, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire – in relazione alla conoscibilità dei registri qui in esame, trascorsi settant’anni dalla formazione degli stessi – che “deve essere riconosciuta l’accessibilità ai documenti per finalità di ricerca storica, in ragione delle rilevanti finalità di pubblico interesse che vi sono sottese, con la precisazione che, qualora contengano dati personali, questo è possibile nei limiti in cui sia dimostrato che la loro conoscenza è strettamente necessaria in relazione alle finalità della ricerca svolta. Grava pertanto sulla parte interessata l’onere di dimostrare che la documentazione alla quale intende accedere sia utile e necessaria rispetto al progetto di ricerca svolto, mentre l’Amministrazione che detiene il documento, deve valutare, sulla base di una valutazione ex ante, la sussistenza di un nesso di strumentalità tra l’istanza di consultazione e la documentazione richiesta, nonché l’esistenza di un’astratta pertinenza rispetto alle finalità della ricerca prospettata” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, nn. 589 e 599 del 2023, cit.).
Con riguardo all’istanza di accesso presentata dall’odierno ricorrente il 6 giugno 2023, il Comune di Vidor ha già compiuto la propria positiva valutazione – nel bilanciamento tra il diritto di accesso agli archivi e le esigenze di riservatezza dei dati trattati – in ordine alla sussistenza della situazione legittimante l’ostensione richiesta, ritenendo tuttavia di limitare la facoltà così riconosciuta alla sola consultazione dei registri, impedendo quindi all’istante di estrarne copia.
9.1. A tal riguardo, deve osservarsi che l’art. 22, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990 definisce il “diritto di accesso” come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”. Proprio l’utilizzo della congiunzione, presente anche nel successivo art. 25, comma 1, della stessa legge, comporta che vi sia un legame inscindibile tra le due modalità di attuazione del diritto: ossia la visione e l’estrazione di copia. Ne deriva, necessariamente, che l’Amministrazione detentrice del documento – salvo che lo stesso non sia coperto da “classifica di segretezza”, ai sensi dell’art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, invero insussistente nel caso di specie – non possa limitare il diritto di accesso al solo esame visivo, dovendo invece assicurare anche l’estrazione di copia.
In termini generali, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “il diritto di accesso agli atti amministrativi non può essere limitato alla sola visione degli atti dovendosi ritenere visione ed estrazione di copia modalità congiunte e non alternative dell’esercizio del diritto in questione” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 1424; cfr., altresì, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 4 giugno 2021, n. 875; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 ottobre 2023, n. 14966). È stato altresì evidenziato che “l’impedimento all’accesso si effettua, ai sensi dell’articolo 24 L. n. 241/1990, nelle forme dell’esclusione o del differimento, e non anche del divieto di estrazione di copia” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 16).
Con specifico riguardo agli indici decennali in discussione, il Consiglio di Stato – seppur seguendo un percorso argomentativo in parte diverso rispetto alla sentenza di questa Sezione del 13 ottobre 2021, n. 1213, oggetto di impugnazione – ha parimenti riconosciuto che “l’affermato «diritto di accedere» agli atti, in una all’obbligo di «rendere disponibili tali atti» sono da ritenere sufficientemente dettagliati nel quadro della disciplina sull’accesso (che ricomprende di suo anche l’estrazione di copia di documenti: art. 22, comma 1, lett. a), l. n. 241 del 1990) e in sé non incompatibili con le (ferme) peculiarità dei registri dello stato civile, stando all’amministrazione e al competente ufficiale individuare le (adeguate) modalità concrete per la messa a disposizione all’interessato degli estratti richiesti” (cfr. Cons. Stato, n. 9380/2022, cit.).
D’altra parte, non può condividersi la difesa della parte resistente, laddove fonda sulla disciplina degli archivi storici la limitazione dell’accesso alla sola visione.
Invero, l’art. 122, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2004 (rubricato “Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti”) stabilisce che “I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: […] b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare”. Il comma 2 della stessa disposizione normativa precisa, inoltre, che “Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi”.
Se finanche prima del termine di settant’anni i registri contenuti negli archivi comunali, qualora idonei a rivelare rapporti riservati di tipo familiare, sono assoggettati, senza alcuna ulteriore limitazione, alla disciplina generale sull’accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, deve ritenersi, a fortiori, che la libera consultabilità degli stessi decorso il predetto termine non sia circoscritta alla sola modalità della visione, ma ricomprenda anche l’estrazione di copia.
9.2. Alla luce di quanto sopra esposto, consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha limitato l’esercizio del diritto di accesso del signor – OMISSIS – agli indici decennali di nascita e matrimonio attraverso l’esclusione dell’estrazione di copia degli stessi.
Ciò previa disapplicazione del citato regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30/2022, laddove consente solo la “consultazione” della documentazione richiesta, vietando di “fare calchi, lucidi, fotocopie, fotografie”, in quanto contrastante, in termini di palese contrapposizione, con il parametro legislativo primario, rappresentato dagli artt. 22, comma 1, lett. a), e 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990. A venire in rilievo, infatti, è un “rapporto di simpatia” tra l’azione amministrativa e una fonte normativa di rango secondario – interpretata nel senso sopra precisato –, cui fa da contraltare una condizione di distonia tra il provvedimento gravato e la legge, dinanzi alla quale le disposizioni veicolate dal regolamento devono ritenersi cedevoli.
- In definitiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento volontario del Ministero dell’Interno e del Sindaco del Comune di Vidor nella sua qualità di ufficiale del Governo.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto nei sensi testé precisati e, per l’effetto, va annullato il diniego impugnato, con onere del Comune di Vidor di consentire l’accesso agli indici richiesti anche attraverso l’estrazione di copia degli stessi, con le modalità ritenute più congrue ai fini della conservazione dei supporti documentali, nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua comunicazione.
- Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto delle particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara l’inammissibilità dell’intervento del Ministero dell’Interno e del Sindaco del Comune di Vidor nella qualità di ufficiale del Governo;
– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone che il Comune di Vidor consenta l’accesso ai documenti richiesti nei modi e termini ivi precisati;
– compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Alberto Ramon |
Leonardo Pasanisi |
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IL SEGRETARIO