La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione prima, del 26 settembre 2024, causa C-792/22, affronta il delicato equilibrio tra il principio del primato del diritto dell’Unione e l’autorità delle corti costituzionali nazionali, nel contesto di un procedimento penale in Romania relativo alla qualificazione di un evento come “infortunio sul lavoro”. La questione nasce da una normativa nazionale che preclude al giudice penale di discostarsi da una decisione amministrativa definitiva, vincolante per la giurisprudenza nazionale, adottata sulla base di una interpretazione restrittiva fornita dalla corte costituzionale rumena, che escludeva le vittime del fatto dal contraddittorio. Il giudice rumeno, rilevando il potenziale contrasto con il diritto dell’Unione, ha sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, chiedendo se tale normativa fosse compatibile con la direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza e salute sul lavoro e con il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte di giustizia ha innanzitutto chiarito che la direttiva 89/391/CEE impone agli Stati membri obblighi vincolanti per garantire la tutela dei lavoratori, inclusa una procedura che consenta una partecipazione piena ed effettiva delle vittime agli accertamenti relativi agli infortuni sul lavoro. Ha ritenuto che la normativa rumena, nel rendere vincolante per i giudici penali un accertamento amministrativo effettuato senza il coinvolgimento delle vittime, contrasti con il principio di effettività del diritto dell’Unione, poiché priva i soggetti lesi del diritto di difesa e limita l’accertamento giurisdizionale indipendente dei fatti e delle responsabilità.

In secondo luogo, la Corte ha affrontato il tema della responsabilità disciplinare dei giudici nazionali che si discostano dalle decisioni della corte costituzionale del proprio Stato membro per applicare direttamente il diritto dell’Unione. Ha ribadito che il principio del primato del diritto dell’Unione implica l’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare qualsiasi disposizione legislativa, giurisprudenza o decisione costituzionale contraria al diritto dell’Unione, senza temere ripercussioni disciplinari. La Corte ha ritenuto che l’imposizione di sanzioni disciplinari ai giudici che esercitano il rinvio pregiudiziale o che applicano direttamente il diritto dell’Unione costituisca una violazione del principio di indipendenza giudiziaria, sancito dagli articoli 2 e 19 TUE, nonché dell’articolo 47 della Carta. Pertanto, qualsiasi norma nazionale che ostacoli l’esercizio di tali prerogative è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Questa decisione si inserisce in un più ampio orientamento della Corte volto a rafforzare la supremazia del diritto dell’Unione, garantendo che i giudici nazionali possano agire come “giudici comuni del diritto dell’Unione” senza interferenze indebite. L’affermazione dell’autonomia giurisdizionale e dell’indipendenza dei giudici appare particolarmente rilevante nel quadro della crescente tensione tra l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e l’autonomia degli ordinamenti nazionali. La sentenza richiama principi consolidati nella giurisprudenza europea, come quelli sanciti nelle cause Simmenthal (C-106/77), Melki e Abdeli (C-188/10 e C-189/10), e Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16), ribadendo l’importanza di garantire la coerenza e l’effettività del diritto europeo anche a fronte di resistenze normative o giurisprudenziali interne.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 settembre 2024 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391/CEE – Obblighi generali in materia di tutela della sicurezza e della salute – Procedimenti nazionali paralleli – Sentenza di un giudice amministrativo che riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale – Qualificazione di un evento alla stregua di “infortunio sul lavoro” – Effettività della tutela dei diritti garantiti dalla direttiva 89/391 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Procedimento disciplinare a carico di un giudice di diritto comune in caso di inosservanza di una decisione di una corte costituzionale in contrasto con il diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione »

Nella causa C‑792/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Brașov, Romania), con decisione del 21 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2022, nel procedimento penale a carico di

MG

in presenza di:

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea,

LV,

CRA,

LCM,

SC Energotehnica SRL Sibiu,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, da D. Câmpean, in qualità di agente;

–        per il governo rumeno, da R. Antonie, E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Armenia e D. Recchia, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del’11 aprile 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), e dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di MG per inosservanza delle misure di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro e per omicidio colposo.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 89/391

3        Il decimo considerando della direttiva 89/391 enuncia quanto segue:

«[C]onsiderando che vi sono ancora troppi infortuni sul lavoro e malattie professionali da deplorare; che misure preventive debbono essere adottate o migliorate senza indugio per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in modo da assicurare un miglior livello di protezione».

4        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

  1.     A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l’attuazione dei principi generali precitati».

5        L’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l’attuazione della presente direttiva».

6        Intitolato «Disposizioni generali», l’articolo 5 della medesima direttiva prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro».

 Diritto rumeno

 Codice penale e codice di procedura penale

7        L’articolo 350 del Codul penal (Codice penale), intitolato «Inosservanza di misure di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro», prevede quanto segue:

«(1)      L’inosservanza da parte di chiunque degli obblighi e delle misure previste in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, se crea un pericolo imminente di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è punita con una reclusione da sei mesi a tre anni o con un’ammenda.

(…)

(3)      Gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a un anno o con un’ammenda qualora siano commessi per negligenza».

8        L’articolo 192 di tale codice, rubricato «Omicidio colposo», al suo paragrafo 2 enuncia quanto segue:

«L’omicidio colposo derivante dall’inosservanza delle disposizioni di legge o delle misure cautelari previste per l’esercizio di una professione o di un mestiere o per l’esercizio di una particolare attività è punito con una pena detentiva da due a sette anni. Qualora la violazione delle disposizioni di legge o delle misure cautelari costituisca di per sé un reato, si applicano le norme relative al concorso di reati».

9        L’articolo 52 del Codul de procedură penală (codice di procedura penale), ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«(1)      Il giudice penale è competente a conoscere di qualsiasi questione preliminare per la definizione della causa, anche se per sua natura tale questione rientra nella competenza di un altro giudice, tranne nelle situazioni in cui la competenza non spetta alla magistratura.

(2)      La questione preliminare deve essere giudicata dal giudice penale secondo le norme e i mezzi di prova relativi alla materia cui tale questione pertiene».

 La legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro

10      L’articolo 5 della Legea n. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (legge n. 319/2006 sulla sicurezza e la salute sul lavoro), del 14 luglio 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 646 del 26 luglio 2006; in prosieguo: la «legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro»), che recepisce la direttiva 89/391, così dispone:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(…)

  1. g)      infortunio sul lavoro: una lesione violenta del fisico nonché un’intossicazione professionale acuta che si verifichino nello svolgimento del lavoro o nell’adempimento delle funzioni di servizio e che provochino un’incapacità di lavorare temporanea per almeno 3 giorni di calendario, l’invalidità o il decesso;

(…)».

11      L’articolo 20, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:

«Il datore di lavoro deve garantire condizioni che consentano a tutti i lavoratori di ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, in particolare sotto forma di informazioni e istruzioni specifiche sul suo luogo e posto di lavoro:

(…)

  1. b)      quando cambia il luogo di lavoro (…);

(…)».

12      L’articolo 22 di detta legge è così formulato:

«Ogni lavoratore deve svolgere il proprio lavoro conformemente alla sua formazione e alla sua preparazione nonché alle istruzioni ricevute dal suo datore di lavoro, in modo da non esporre sé stesso o altre persone che possano essere danneggiate dalle sue azioni o omissioni nell’ambito del suo lavoro, a rischi di infortunio o di malattia professionale».

13      Conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della medesima legge, gli ispettorati territoriali del lavoro devono procedere ad un’indagine in caso di eventi che abbiano comportato, tra l’altro, il decesso della vittima. Secondo l’articolo 29, paragrafo 2, della stessa, il risultato dell’indagine deve essere registrato in un verbale.

 Le prescrizioni minime di sicurezza e salute

14      Le cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă (requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature da lavoro da parte dei lavoratori), stabilite con Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 (regolamento del governo n. 1146/2006), del 30 agosto 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 815, del 3 ottobre 2006), contengono i seguenti passaggi:

«3.3.2.1.      Negli impianti e nelle attrezzature da lavoro elettriche, la protezione dall’elettrocuzione per contatto diretto deve essere garantita da misure tecniche, completate da misure organizzative. (…)

3.3.2.3.      La protezione contro l’elettrocuzione per contatto diretto deve essere garantita dalle seguenti misure organizzative:

  1. a)      gli interventi sugli impianti elettrici (pronto intervento, riparazioni, collegamenti, ecc.) possono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati, autorizzati e formati per i lavori in questione;
  2. b)      gli interventi devono essere effettuati sulla base di una delle forme di lavoro;

(…)

  1. e)      per qualsiasi intervento sugli impianti elettrici devono essere predisposte istruzioni di lavoro.

3.3.2.4.      Gli interventi su impianti, macchinari, attrezzature e apparecchiature che utilizzano l’elettricità sono autorizzati solo sulla base delle seguenti forme di lavoro:

(…)

  1. d)      ordini verbali (DV);

(…)

3.3.23.1.      Nel caso di installazioni o attrezzature da lavoro elettriche su cui si eseguono lavori con o senza diseccitazione, devono essere utilizzati mezzi di protezione elettroisolanti. (…)

3.3.23.4.      I lavori senza diseccitazione su installazioni e attrezzature elettriche devono essere eseguiti da personale autorizzato ai lavori sotto tensione».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Il 5 settembre 2017 un elettricista dipendente della SC Energotehnica SRL Sibiu (in prosieguo: l’«Energotehnica») è deceduto per elettrocuzione in occasione di un intervento su un apparecchio di illuminazione esterno a partire da un traliccio della bassa tensione in un’azienda agricola.

16      Dalla decisione di rinvio risulta che MG, anch’egli dipendente della Energotehnica, era il responsabile dell’organizzazione del lavoro, dell’istruzione del personale e dell’adozione delle misure volte a garantire l’efficacia dei dispositivi di sicurezza sul lavoro e delle attrezzature di protezione.

17      A seguito di tale decesso sono stati avviati due procedimenti riguardanti l’evento del procedimento principale, vale a dire, da un lato, un procedimento di indagine amministrativa condotto dall’Inspecția Muncii (Ispettorato del Lavoro, Romania) nei confronti dell’Energotehnica e, dall’altro, un procedimento penale a carico di MG per inosservanza delle misure di legge in materia di sicurezza sul lavoro e omicidio colposo.

18      Per quanto riguarda, da un lato, l’indagine amministrativa, l’Ispettorato del Lavoro, con verbale d’indagine del 9 settembre 2019, ha accolto la qualificazione di «infortunio sul lavoro», ai sensi della normativa nazionale.

19      L’Energotehnica ha quindi proposto presso il Tribunalul Sibiu (Tribunale superiore di Sibiu, Romania) un ricorso contenzioso-amministrativo volto all’annullamento di tale verbale.

20      Con sentenza del 10 febbraio 2021, tale giudice ha parzialmente annullato detto verbale, considerando, contrariamente alla qualificazione accolta dall’Ispettorato del Lavoro, che l’evento di cui al procedimento principale non costituisse un infortunio sul lavoro.

21      Il ricorso proposto dall’Ispettorato del Lavoro contro tale sentenza è stato annullato con una sentenza della Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania) del 14 giugno 2021.

22      Dall’altro lato, per quanto riguarda il procedimento penale avviato a carico di MG, questi, con atto d’accusa del Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea (procura presso il Tribunale di primo grado di Rupea, Romania) del 31 luglio 2020, è stato rinviato a giudizio dinanzi alla Judecătoria Rupea (Tribunale di primo grado di Rupea, Romania).

23      In tale atto di accusa la procura ha affermato che il 5 settembre 2017, intorno alle ore 18, MG ha dato alla vittima il compito di effettuare un intervento sull’apparecchio di illuminazione in questione, senza che fossero adottate misure di salute e di sicurezza sul lavoro, vale a dire l’intervento di personale autorizzato sotto la supervisione di MG. Pertanto, la vittima avrebbe eseguito tale intervento senza mettere fuori tensione l’impianto elettrico e senza usare guanti protettivi elettroisolanti.

24      Gli aventi causa della vittima si sono costituiti parti civili dinanzi a tale giudice, chiedendo la condanna di MG e dell’Energotehnica, quest’ultima in quanto civilmente responsabile per MG, al risarcimento dei danni che essi avevano subito.

25      Con sentenza del 24 dicembre 2021, la Judecătoria Rupea (Tribunale di primo grado di Rupea) ha assolto MG dai reati e ha respinto l’azione civile intentata dagli aventi causa della vittima. Detto giudice ha ritenuto, da un lato, che sussistesse un ragionevole dubbio che MG avesse impartito un ordine di lavoro alla vittima e, dall’altro, che l’evento in questione si fosse verificato dopo la fine dell’orario di lavoro, sicché non poteva essere qualificato come infortunio sul lavoro.

26      La procura presso il tribunale di primo grado di Rupea e gli aventi causa della vittima hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Brașov, Romania), giudice del rinvio.

27      Tale giudice rileva che, conformemente al diritto rumeno, come interpretato alla luce della giurisprudenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), la decisione del giudice amministrativo si impone al giudice penale a causa dell’autorità di cosa giudicata di cui essa è dotata. Il giudice del rinvio precisa, infatti, che chiarire se l’evento all’origine del decesso della vittima costituisca un «infortunio sul lavoro», ai sensi della legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro, è una questione preliminare, nell’accezione dell’articolo 52 del codice di procedura penale.

28      A tal riguardo, detto giudice sottolinea che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale), con decisione del 17 febbraio 2021, ha riconosciuto carattere assoluto all’autorità di cosa giudicata delle sentenze civili (latu sensu) che dirimono siffatte questioni preliminari.

29      Il giudice del rinvio osserva che, di conseguenza, esso è vincolato dalle conclusioni del giudice amministrativo, il quale ha rifiutato di qualificare l’evento del procedimento principale come infortunio sul lavoro ai sensi del diritto rumeno.

30      Orbene, l’autorità di cosa giudicata di cui è munita una siffatta qualificazione gli impedirebbe di pronunciarsi sulla responsabilità penale o civile delle parti sottoposte a procedimento penale, dal momento che detta qualificazione sarebbe un elemento costitutivo del reato sul quale esso è chiamato a statuire.

31      A tal riguardo, il giudice del rinvio aggiunge che le parti civili nell’ambito del procedimento penale non sono state ascoltate dinanzi al giudice amministrativo, in quanto il procedimento amministrativo ha opposto solo l’Energotehnica all’Ispettorato del Lavoro.

32      Tale impossibilità di statuire sul sorgere della responsabilità penale o civile, laddove le parti ascoltate nei due procedimenti non sono le stesse, minerebbe il principio della responsabilità del datore di lavoro e quello della tutela dei lavoratori, sanciti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta.

33      In tali circostanze, la Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Brașov) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il principio della protezione dei lavoratori e il principio della responsabilità del datore di lavoro, sanciti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell’ordinamento nazionale dalla [legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta], ostino a una normativa come quella applicabile nel procedimento principale, [come interpretata] da una decisione del giudice costituzionale nazionale, in forza della quale un giudice amministrativo può, su istanza del datore di lavoro e in contraddittorio unicamente con l’autorità amministrativa statale, decidere in via definitiva che un evento non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della direttiva, e può in tal modo impedire al giudice penale – adito sia dal pubblico ministero con un’azione penale contro il lavoratore responsabile, sia dalla parte civile con un’azione civile contro il medesimo datore di lavoro quale parte civilmente responsabile nel processo penale e contro il suo dipendente preposto – di pronunciare una decisione diversa per quanto riguarda la qualificazione del medesimo evento come infortunio sul lavoro, [qualificazione] che integra un elemento costitutivo dei reati oggetto del procedimento penale (in assenza del quale non è possibile ravvisare né una responsabilità penale né una responsabilità civile accanto a quella penale), tenuto conto dell’autorità di giudicato della sentenza amministrativa definitiva.

2)      In caso di risposta affermativa [alla prima questione], se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale in base alla quale i giudici nazionali di diritto comune sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria agli articoli 1, paragrafi 1 e 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell’ordinamento nazionale dalla [legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

34      Il governo rumeno sostiene che le questioni pregiudiziali sono irricevibili.

35      A tal riguardo, per quanto concerne la prima questione, tale governo afferma che il giudice del rinvio è investito di un appello proposto nel contesto di un procedimento riguardante il sorgere della responsabilità penale di un lavoratore, e non già di un datore di lavoro, in quanto quest’ultimo ha esclusivamente la qualificazione di parte civilmente responsabile nel procedimento penale. Orbene, la direttiva 89/391 riguarderebbe solamente l’obbligo incombente ai datori di lavoro di garantire la sicurezza e salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, nonché la responsabilità dei datori di lavoro in caso di inosservanza di tale obbligo. Pertanto, il rapporto giuridico su cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi non ricadrebbe nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva. Ciò considerato, la prima questione pregiudiziale sarebbe irricevibile.

36      Per quanto riguarda la seconda questione, il governo rumeno afferma che essa è priva di carattere autonomo, in quanto dipende dalla risposta alla prima questione, sicché essa dovrebbe a sua volta essere respinta in quanto irricevibile.

37      A tale proposito, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto di tale controversia, se il problema è ipotetico o, ancora, se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 22 febbraio 2024, Unedic, C‑125/23, EU:C:2024:163, punto 35 e giurisprudenza citata).

38      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che gli aventi causa della vittima si sono costituiti parti civili dinanzi al giudice penale chiedendo la condanna dell’imputato e del datore di lavoro a risarcire i danni da loro subiti. Pertanto non si può ritenere che la controversia principale non riguardi il datore di lavoro e che il problema sollevato dalla prima questione sia di natura ipotetica. Peraltro, chiarire se il diritto dell’Unione osti al fatto che un giudice amministrativo possa statuire, in modo vincolante nei confronti di un giudice penale, sulla qualifica di un evento come «infortunio sul lavoro» ai sensi del diritto rumeno è una questione dirimente ai fini dell’esito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

39      Ne consegue che le questioni sollevate sono ricevibili.

 Nel merito

 Sulla prima questione

40      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, in combinato disposto con l’articolo 31 della Carta e con il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale, nel caso in cui tale normativa non consente agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull’esistenza di siffatto infortunio sul lavoro.

41      In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta [sentenza del 13 giugno 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Costo effettivo dell’energia), C‑266/23, EU:C:2024:506, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

42      A tal fine, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale. La Corte può anche essere condotta a prendere in considerazione norme di tale diritto alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione [sentenza del 25 aprile 2024, PAN Europe (Closer), C‑308/22, EU:C:2024:350, punto 86 e giurisprudenza ivi citata].

43      Così, nel caso di specie, occorre rilevare che anche il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, è pertinente ai fini della risposta da dare alle questioni sollevate.

44      Per quanto riguarda la direttiva 89/391, dal suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce del decimo considerando di tale direttiva, risulta che essa ha lo scopo di attuare misure preventive volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in modo da assicurare un miglior livello di protezione.

45      Detta direttiva contiene, come precisato al suo articolo 1, paragrafo 2, principi generali relativi, in particolare, alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente nonché direttive generali per l’attuazione di tali principi.

46      Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, dispone che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

47      Come la Corte ha precisato al punto 41 della sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Regno Unito (C‑127/05, EU:C:2007:338), tale norma assoggetta il datore di lavoro all’obbligo di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro, obbligo il cui contenuto viene precisato agli articoli da 6 a 12 della direttiva 89/391, così come da numerose direttive specifiche che prevedono l’adozione di misure preventive in alcuni settori produttivi specifici.

48      Tuttavia, la Corte ha dichiarato che tale norma si limita a sancire un obbligo generale di sicurezza in capo al datore di lavoro, senza pronunciarsi su una qualsiasi forma di responsabilità (sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Regno Unito, C‑127/05, EU:C:2007:338, punto 42).

49      Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, e come sostiene la Commissione europea, la direttiva 89/391, pur facendo riferimento al principio della responsabilità del datore di lavoro, e pur stabilendo obblighi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, non contiene alcuna disposizione specifica relativa alle modalità procedurali dei ricorsi diretti a far sorgere la responsabilità del datore di lavoro che non abbia rispettato tali obblighi.

50      Analogamente, sebbene l’articolo 31 della Carta, al quale fa riferimento il giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, preveda, al paragrafo 1, che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», neppure esso contiene precisazioni quanto alle modalità procedurali dei ricorsi destinati ad essere proposti qualora non sia stata garantita la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

51      Poiché il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili al sorgere della responsabilità del datore di lavoro in caso di inosservanza delle condizioni stabilite dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, tali procedure rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza dell’11 aprile 2024, Air Europa Líneas Aéreas, C‑173/23, EU:C:2024:295, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

52      Inoltre, la Corte ha altresì dichiarato che, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, anche le modalità di attuazione del principio dell’intangibilità del giudicato rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, ai sensi del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto, tuttavia, dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 21, e giurisprudenza ivi citata).

53      In particolare, quando gli Stati membri definiscono le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali destinati ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dalla direttiva 89/391, essi devono garantire il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Così, gli Stati membri devono assicurarsi che le modalità concrete di esperimento dei mezzi di ricorso a causa di una violazione degli obblighi previsti da tale direttiva non pregiudichino in modo sproporzionato il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, sancito dall’articolo 47 della Carta (v., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2, punti 50 e 51).

54      Tale diritto è composto da vari elementi, tra cui in particolare il diritto di essere ascoltato. A questo proposito, la Corte ha già statuito che sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva che si ponessero alla base di una decisione giudiziaria circostanze e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano, conseguentemente, potuto esprimersi [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 106 e giurisprudenza ivi citata].

55      Orbene, qualora un giudice penale è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile generata a causa dei fatti che sono addebitati all’accusato, il diritto di essere ascoltate delle parti che perseguono l’accertamento di questa responsabilità sarebbe leso se per loro risultasse impossibile prendere posizione in merito ad una condizione necessaria per il sorgere di detta responsabilità prima che l’esistenza di tale condizione sia decisa in modo definitivo dal giudice adito. Infatti, in questo caso, la circostanza che tali parti possano prendere posizione dinanzi a un giudice in merito alla responsabilità del datore di lavoro sarebbe privata di qualsiasi effetto utile.

56      Tale situazione si verificherebbe se la soluzione che deve essere accolta riguardo a una siffatta condizione fosse decisa, con una decisione vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi su tale responsabilità, da un altro giudice dinanzi al quale le parti non hanno potuto comparire e non hanno avuto, quantomeno, la possibilità effettiva di presentare i loro argomenti.

57      Per contro, nel caso in cui le parti abbiano disposto di un siffatto diritto e, in particolare, abbiano avuto la possibilità effettiva di presentare i loro argomenti, la circostanza che esse non abbiano esercitato tale diritto è indifferente.

58      Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale verificare se gli aventi causa della vittima, parti civili nel procedimento dinanzi al giudice penale, abbiano disposto del diritto di essere ascoltati dinanzi al giudice amministrativo per quanto riguarda, in particolare, la qualificazione in via definitiva dell’evento in questione nel procedimento principale come «infortunio sul lavoro».

59      Alla luce di quanto sopra, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull’esistenza di siffatto infortunio sul lavoro.

 Sulla seconda questione

60      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391.

61      Anzitutto, occorre rilevare che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 75 e giurisprudenza ivi citata].

62      A questo proposito, tale orientamento trova applicazione in particolare nel caso in cui un giudice di diritto comune sia vincolato da una decisione di una corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].

63      In tale contesto, occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima. L’esigenza di un’interpretazione conforme siffatta include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punti 59 e 60 nonché giurisprudenza ivi citata).

64      Per quanto riguarda il sorgere di un’eventuale responsabilità disciplinare di un giudice nazionale, la Corte ha statuito che il diritto dell’Unione osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per qualsiasi inosservanza delle decisioni di una corte costituzionale nazionale [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 87 e giurisprudenza ivi citata].

65      Certo, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare in cui possono incorrere i giudici di diritto comune in caso di inosservanza delle decisioni di una corte costituzionale nazionale, la tutela dell’indipendenza dei giudici non può, in particolare, avere la conseguenza di escludere totalmente che la responsabilità disciplinare di tali giudici possa, in taluni casi del tutto eccezionali, sussistere a causa di decisioni giudiziarie adottate da questi ultimi, come condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 83 e giurisprudenza ivi citata].

66      Ciononostante, appare essenziale, al fine di preservare tale indipendenza, non esporre i giudici di diritto comune a procedimenti o sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, la quale rientra nella loro competenza esclusiva [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti da 83 a 85 e giurisprudenza ivi citata].

67      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull’esistenza di siffatto infortunio sul lavoro.

2)      Il principio del primato del diritto dell’Unione

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391.

Firme

*      Lingua processuale: il rumeno.