Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 novembre 2024 n. 28474, hanno ribadito la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla sospensione dall’albo disposta dall’Ordine dei medici per inadempimento all’obbligo vaccinale previsto dalla legge n. 44 del 2021. In tali fattispecie, la controversia verte sulla tutela di un diritto soggettivo – il diritto a continuare ad esercitare la professione sanitaria – poiché l’amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, essendo il provvedimento fondato su un obbligo normativo vincolato.
Nel caso specifico, un professionista sanitario aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di sospensione adottato dall’Ordine, contestando il divieto di esercizio, anche da remoto, per inottemperanza all’obbligo vaccinale. Il T.a.r. per la Lombardia aveva inizialmente sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, come modificato dal decreto-legge n. 172 del 2021, nella parte in cui estendeva la sospensione a tutte le attività sanitarie, indipendentemente dal rischio di diffusione del contagio. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 2023, aveva dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, chiarendo che la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario. Conseguentemente, il T.a.r. aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 912 del 2024.
Il professionista, insistendo sulla natura di interesse legittimo della propria posizione, aveva presentato ricorso per cassazione, sostenendo che, anche in presenza di un potere vincolato, il carattere autoritativo del provvedimento dell’Ordine determinava una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo. Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno respinto questa tesi, chiarendo che, quando l’amministrazione si limita ad applicare una normativa vincolante senza esercitare discrezionalità, la posizione giuridica del destinatario è qualificabile come diritto soggettivo. Ribadendo tale principio, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, consolidando il quadro giurisprudenziale in materia di riparto di giurisdizione nei casi di sospensione dall’albo per obblighi normativi.
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