La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 17 ottobre 2024 (Causa C-76/22), si è pronunciata sulla questione del rimborso delle commissioni pagate in caso di estinzione anticipata di un mutuo ipotecario, precisando i diritti del consumatore in relazione ai contratti di credito immobiliare. Il caso riguardava una consumatrice polacca, la quale aveva sottoscritto un mutuo della durata di 30 anni con la banca, pagando una commissione pari al 2,50% dell’importo del credito al momento della conclusione del contratto. Successivamente, la consumatrice ha rimborsato integralmente il mutuo 19 mesi prima della scadenza, richiedendo alla banca il rimborso della parte della commissione relativa alla durata residua del contratto, pari a 341 mesi. La banca, tuttavia, ha respinto la richiesta, sostenendo che la commissione fosse un pagamento “una tantum” e non fosse soggetta a rimborso proporzionale alla durata del contratto. La Corte di Giustizia è stata chiamata a risolvere la questione riguardante il diritto del consumatore alla riduzione dei costi nel caso di rimborso anticipato del mutuo.
Nel rispondere alla questione sollevata dal Tribunale polacco, la Corte ha ribadito che, in base all’articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/17/UE, il consumatore ha diritto a un rimborso totale o parziale del credito, con una riduzione dei costi dovuti per la durata residua del contratto, qualora avvenga un rimborso anticipato. Tale riduzione riguarda non solo gli interessi, ma anche i costi accessori, tra cui le commissioni, se queste sono legate alla durata del contratto. In particolare, la Corte ha sottolineato che il creditore è obbligato a fornire informazioni chiare e comprensibili al consumatore sui costi del credito, distinguendo tra quelli ricorrenti e quelli non ricorrenti, come nel caso delle commissioni di concessione, che potrebbero essere considerate dipendenti dalla durata del contratto stesso. In assenza di tali informazioni, la Corte ha stabilito che i costi devono essere trattati come se fossero legati alla durata del contratto, e quindi soggetti al diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata.
Inoltre, la Corte ha precisato che il fatto che una commissione venga pagata come somma unica all’inizio del contratto non implica automaticamente che essa sia indipendente dalla durata del contratto. Pertanto, anche in caso di pagamento “una tantum”, la commissione può essere soggetta a rimborso proporzionale, qualora il creditore non abbia fornito le informazioni necessarie per stabilire se tale costo fosse effettivamente indipendente dalla durata del mutuo. La Corte ha affermato che, nel caso in cui il creditore non fornisca queste informazioni, il giudice nazionale deve considerare che i costi in questione sono legati alla durata del contratto e devono essere ridotti di conseguenza.
Infine, la Corte ha chiarito che la Direttiva 2014/17/UE non stabilisce un metodo preciso per il calcolo della riduzione del costo totale del credito, lasciando questa determinazione al giudice nazionale, che dovrà applicare un metodo che garantisca la protezione dei diritti del consumatore, come stabilito dal diritto dell’Unione. In sostanza, il giudice nazionale deve valutare il caso specifico utilizzando criteri che permettano di applicare una riduzione equa e proporzionata dei costi, in linea con gli obiettivi di protezione del consumatore previsti dalla Direttiva.