Con la sentenza n. 41129 del 7 novembre 2024, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, si è pronunciata su un ricorso relativo alla possibilità per un detenuto in regime di 41-bis di svolgere colloqui con il figlio minore senza vetro divisorio. Il caso nasce da un ricorso presentato dal Ministero della Giustizia avverso un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la decisione di un Magistrato di sorveglianza di autorizzare il detenuto a colloquiare con il proprio figlio ultra-dodicenne e infra-quattordicenne senza il vetro divisorio, in considerazione della particolare situazione familiare derivante dal divorzio dei genitori del minore. Il Ministero aveva ritenuto illegittima tale autorizzazione, sostenendo che la normativa vigente impedisse deroghe alla regola generale che prevede colloqui visivi separati con vetro divisorio, salvo situazioni straordinarie e adeguatamente giustificate.
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo del Ministero, condividendo le ragioni della decisione del Magistrato di sorveglianza, che aveva riconosciuto come eccezionale la richiesta del detenuto, motivandola con il contesto psicologico difficile del figlio, che stava affrontando il trauma del divorzio. Il Tribunale aveva escluso motivi di sicurezza, quali il passaggio di oggetti o la comunicazione illecita all’esterno, che normalmente giustificherebbero l’adozione del vetro divisorio, e aveva ritenuto che, in questo caso, il diritto alla mantenimento di una relazione familiare affettiva con il minore dovesse prevalere sulle esigenze di rigore del regime di detenzione.
La difesa del detenuto, soddisfatta dalla decisione del Tribunale, aveva contrastato il ricorso del Ministero, sostenendo che la normativa che regola il regime del 41-bis, e la circolare DAP del 2 ottobre 2017, ammettessero eccezioni in casi straordinari come quello in questione. Il Ministero aveva obiettato che la decisione fosse immotivata, in quanto non supportata da circostanze di gravità eccezionale, mentre la Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato la legittimità della deroga al divieto di colloquio senza vetro divisorio, sostenendo che il Tribunale avesse correttamente applicato il principio della tutela dei legami familiari. In particolare, la Corte ha ribadito che, sebbene il regime penitenziario differenziato del 41-bis imponga misure rigorose, l’ordinamento prevede che possano essere consentite deroga per il mantenimento dei legami affettivi, in particolare in presenza di motivi eccezionali come la situazione psicologica del minore e la necessità di tutelare il suo sviluppo.
La Corte ha anche fatto riferimento ad altre pronunce precedenti, tra cui la Cassazione penale, Sez. I, n. 46719 del 3 novembre 2021, e la Sez. I, n. 28260 del 9 aprile 2021, che avevano già trattato casi simili, affermando che la normativa, pur contenendo rigide limitazioni, non esclude la possibilità di deroghe in presenza di motivi eccezionali. A questo riguardo, la Corte ha ricordato l’art. 18 dell’ordinamento penitenziario, che sancisce il diritto dei detenuti a mantenere relazioni familiari, e l’art. 69, comma 6, lett. b), dell’ordinamento penitenziario, che attribuisce all’autorità giurisdizionale il compito di proteggere i diritti soggettivi dei detenuti, inclusi quelli legati ai rapporti affettivi con i familiari.
Infine, la Corte ha osservato che, in presenza di motivi eccezionali come il caso specifico, in cui il minore stava affrontando un trauma psicologico legato al divorzio dei genitori, l’Amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto consentire il colloquio senza vetro divisorio. La decisione del Tribunale è stata quindi ritenuta corretta, in quanto rispettosa del principio di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali del detenuto e del minore, in particolare il diritto alla mantenimento di una relazione affettiva con il genitore detenuto.
In conclusione, il ricorso del Ministero è stato rigettato, confermando la possibilità di autorizzare colloqui senza vetro divisorio con minori infra-dodicenni e ultra-dodicenni in casi eccezionali, come nel caso di un minore che affronta un difficile periodo psicologico legato a eventi familiari significativi.
IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO VERRA’ RESO DISPONIBILE A BREVE.