Con l’ordinanza n. 27999 del 30 ottobre 2024, la Cassazione è intervenuta in tema di adozione e incapacità genitoriale, stabilendo che tale incapacità deve essere valutata con riferimento alla situazione attuale e concreta, nonché al fallimento di ogni misura assistenziale e di sostegno idonea a ristabilire il ruolo del genitore. La questione trae origine dalla dichiarazione di adottabilità di tre minori emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva rigettato l’impugnazione del genitore e motivato il proprio giudizio di inadeguatezza genitoriale con riferimento a circostanze del passato. 

Il padre, in tal caso, aveva tentato di opporsi alla dichiarazione di adottabilità, sostenendo di essere stato privato di un adeguato supporto e di non avere ricevuto assistenza mirata che potesse aiutare nella gestione del rapporto con i figli. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva valutato sufficienti le prove raccolte in primo grado, evidenziando una presunta condizione di abbandono in cui i minori si sarebbero trovati, dovuta a incapacità genitoriale irreversibile e ad assenza di una rete familiare in grado di prendersi cura dei minori. 

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del padre, cassando con rinvio la sentenza di appello, richiamando il principio secondo cui, in materia di adozione, il giudice deve verificare la situazione attuale di abbandono e incapacità, considerare eventuali miglioramenti o cambiamenti nella condotta del genitore, e stabilire se sussistano possibilità di recupero del rapporto genitoriale, anche tramite misure di supporto. 

Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 4002/2023, n. 24717/2021, e n. 7391/2016), la Cassazione ha affermato che la dichiarazione di adottabilità è un provvedimento di “extrema ratio” e può essere adottata solo quando l’abbandono è grave, attuale e non rimediabile con strumenti assistenziali adeguati. Inoltre, in virtù dell’art. 1 della Legge n. 184/1983, il minore ha diritto a crescere all’interno del proprio nucleo familiare originario, considerando l’adozione solo quando non vi siano alternative stabili e in grado di garantire un ambiente di crescita sicuro e protetto. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito, nel dichiarare lo stato di adottabilità, deve verificare, sulla base di riscontri concreti, l’efficacia dei provvedimenti di sostegno adottati e accertare che l’incapacità genitoriale non sia temporanea né recuperabile, pena una valutazione incompleta e non aggiornata della situazione familiare.

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