Il Consiglio di Stato, nel decreto pronunciato il 6 novembre 2024, ha affrontato un appello presentato da due genitori, in rappresentanza dei rispettivi figli minori, per ottenere una misura cautelare urgente contro un provvedimento prefettizio di Milano relativo alla sicurezza pubblica in occasione di una partita di calcio. Gli appellanti avevano contestato il decreto monocratico di rigetto emesso dal Presidente della Sezione Prima del T.A.R., sostenendo che la misura cautelare richiesta fosse essenziale per evitare un pregiudizio imminente e irreparabile, dato che la decisione prefettizia incideva sulle possibilità di partecipazione all’evento. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato che, secondo l’articolo 56, comma 2, del codice del processo amministrativo, il decreto monocratico emesso in sede cautelare urgente è espressamente non impugnabile. Tale norma, ritenuta di formulazione inequivocabile, esclude interpretazioni che possano autorizzare la revisione del decreto stesso in sede collegiale o in qualsiasi altro contesto processuale. Pertanto, il Consiglio ha dichiarato inammissibile l’appello, specificando che le censure sollevate non possono trovare esame in questa fase.
Il Consiglio ha, inoltre, affrontato la questione della tempistica, evidenziando che, sebbene gli appellanti abbiano evidenziato come l’udienza collegiale per l’istanza cautelare rischi di tenersi solo dopo l’evento sportivo, tale circostanza non giustifica una deroga alla normativa vigente. Il codice del processo amministrativo prevede, in simili situazioni, solo la possibilità di reiterare l’istanza cautelare monocratica, rappresentando nuove ragioni di “estrema gravità e urgenza” a supporto della richiesta. Questo meccanismo è stato concepito dal legislatore per rispondere alle esigenze di immediatezza della tutela cautelare senza violare i principi del giusto processo, evitando che una decisione monocratica, di per sé non impugnabile, venga comunque sottoposta a revisione prima della valutazione collegiale ordinaria. Il Consiglio ha inoltre precisato che, in conformità con il principio di ripartizione delle competenze giurisdizionali, una decisione collegiale su tale istanza, prima dell’udienza già fissata dinanzi al T.A.R., avrebbe creato una sovrapposizione non consentita dal sistema processuale, che attribuisce al Tribunale un ruolo esclusivo di valutazione in camera di consiglio, evitando interventi anticipatori del Consiglio di Stato.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha quindi confermato l’inammissibilità dell’appello cautelare, ribadendo come unica via alternativa la reiterazione della richiesta di tutela cautelare in sede monocratica, nei limiti imposti dalla normativa.
Pubblicato il 07/11/2024
- 04165/2024 REG.PROV.CAU.
- 08266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8266 del 2024, proposto dall’avvocato -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, e l’avvocato -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Rubinacci in Roma, via di Panico, 72,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Prefettura di Milano, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Milano, l’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive e il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, non costituiti in giudizio,
nei confronti
della – OMISSIS – e la – OMISSIS -, non costituiti in giudizio,
per la riforma
del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, reso tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dagli appellanti, ai sensi degli artt. 56 e 62, comma 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che l’articolo 56, comma 2, del codice del processo amministrativo qualifica espressamente come “non impugnabile” il decreto monocratico emesso in esito alla richiesta di misura cautelare urgente disciplinata dallo stesso articolo, con formulazione letterale sufficientemente chiara da escludere qualsivoglia interpretazione abrogatrice o derogatoria;
Ritenuto, pertanto, che in questa sede non in alcun modo possono essere delibate le censure articolate nell’appello avverso il decreto presidenziale impugnato, né tanto meno quelle (ancorché meritevoli di attenta considerazione nel merito) formulate nel ricorso di primo grado avverso il provvedimento prefettizio con lo stesso censurato;
Rilevato che, a fronte della paventata possibilità che il tempo che decorrerà fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare privi di ogni utilità un ipotetico accoglimento della stessa (stante la posteriorità della data fissata per tale trattazione rispetto all’incontro di calcio per cui è causa), va semplicemente rimarcato che tale circostanza fattuale non autorizza interpretazioni contra legem delle norme vigenti, avendo l’ordinamento contemplato come unico rimedio per siffatte ipotesi la possibilità di reiterare l’istanza di tutela cautelare monocratica, rappresentando le ragioni di “estrema gravità e urgenza” che possono legittimarla (e fermo restando, ovviamente, il possibile residuare di interesse ai sensi di cui all’articolo 34, comma 3, c.p.a.);
Ritenuto, altresì, che le evidenziate caratteristiche ordinamentali della tutela cautelare monocratica comportano anche l’impossibilità di fissare una camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza, atteso che la rilevata non impugnabilità del decreto presidenziale si estende tanto alla sede monocratica quanto – a fortiori – per quella collegiale, e tenuto conto che un’eventuale pronuncia collegiale resa nella presente sede finirebbe per sovrapporsi a quella che il T.A.R. dovrà rendere nella camera di consiglio già calendarizzata, con una sorta di usurpazione di ruoli non prevista né compatibile col vigente sistema processuale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2024.
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Il Presidente |
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Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.