La questione della giurisdizione competente sull’acquisto della cittadinanza per matrimonio, come delineata dall’art. 5 della L. n. 91/1992, è stata recentemente esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25398 del 23 settembre 2024. La controversia traeva origine dal ricorso di una cittadina straniera, sposata con cittadino italiano, la cui istanza di cittadinanza era stata respinta a seguito della dichiarazione resa dal coniuge alla Polizia Municipale, che attestava la sua non residenza in Italia. La ricorrente ha contestato la dichiarazione sostenendo di soddisfare i requisiti stabiliti per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio, tra cui la residenza e l’unione coniugale effettiva, elementi fondanti del diritto.

Nell’esaminare la questione, il Tribunale ordinario aveva inizialmente respinto la giurisdizione, richiamando il principio per cui la verifica di eventuali motivi di sicurezza nazionale, unici limiti al diritto soggettivo di acquisto della cittadinanza, rientrerebbe nella sfera discrezionale dell’amministrazione e quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo. In seguito, il TAR Lazio, adito per lo stesso oggetto, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che, in assenza di concreti elementi ostativi di sicurezza, il diritto soggettivo alla cittadinanza per matrimonio non è suscettibile di limitazioni discrezionali.

Le Sezioni Unite hanno pertanto ribadito che il diritto alla cittadinanza per matrimonio resta diritto soggettivo e, come tale, rientra nella competenza del giudice ordinario, salvo il caso in cui siano accertati comprovati motivi di sicurezza della Repubblica ex art. 6, comma 1, lett. c), che attivano un potere discrezionale in capo all’autorità amministrativa. Tale potere, in un’ottica limitata alla tutela della sicurezza nazionale, giustifica il passaggio alla giurisdizione amministrativa per quei profili connessi all’interesse pubblico, mantenendo ferma la giurisdizione ordinaria in tutti gli altri casi.

In linea con la giurisprudenza consolidata, la Corte ha confermato che l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, fondato su criteri oggettivi e vincolati, si distingue nettamente dall’ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, la quale implica una valutazione discrezionale e la tutela di un interesse legittimo.

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