La Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, ha pronunciato l’illegittimità della norma impugnata per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004. La disposizione regionale sostituisce il comma 4 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, consentendo l’imposizione di misure di compensazione ambientale anche per gli impianti del gas già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge, senza distinguere tra quelli nuovi e quelli già esistenti.
La Corte ha rilevato che il principio fondamentale di cui alla legge statale attribuisce alle regioni e agli enti locali il diritto di stipulare accordi per misure di compensazione solo in relazione a nuove infrastrutture o per il potenziamento di quelle esistenti, e non per impianti già autorizzati. Tale approccio, consentendo di applicare misure compensative a soggetti già autorizzati, lede l’affidamento degli operatori economici e risulta in contrasto con la legislazione statale, che mira a mantenere un quadro giuridico stabile e certo. Pertanto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma regionale, con conseguente assorbimento della restante questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.
Sentenza 165/2024 (ECLI:IT:COST:2024:165)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: BARBERA – Redattore: PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del 24/09/2024; Decisione del 24/09/2024
Deposito del 18/10/2024; Pubblicazione in G. U. 23/10/2024 n. 43
Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, lett. c), della legge della Regione Puglia 10/11/2023, n. 27.
Massime:
Atti decisi: ric. 3/2024
Pronuncia
SENTENZA N. 165
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11 gennaio 2024, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2024, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
udite l’avvocata dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocata Tiziana Teresa Colelli per la Regione Puglia;
deliberato nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso depositato il 16 gennaio 2024 e iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
1.1.− Premette il ricorrente che la legge reg. Puglia n. 27 del 2023 reca modifiche alla legge reg. Puglia n. 28 del 2022 e che il suo art. 2, comma 1, lettera c), in particolare, sostituisce il comma 4 dell’art. 2 di quest’ultima legge regionale.
Il citato art. 2, comma 4, così recitava: «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all’articolo 1».
Esso, per come sostituito dalla disposizione impugnata, prevede, invece, che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall’articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo».
1.2.− L’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, «specie se letta in combinato disposto» con l’art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge reg. Puglia n. 27 del 2023, che ha modificato l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, il quale, nella sua formulazione attuale, sottopone a misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale (d’ora in avanti, anche: misure di compensazione) esclusivamente i soggetti proponenti nuovi impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, oppure il potenziamento e la trasformazione di quelli già esistenti.
L’intento riformatore sotteso al menzionato art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023 sarebbe «di fatto eluso», nel settore del gas, dalla disposizione impugnata, là dove sottopone alle misure di compensazione «anche gli impianti a gas di fatto “esistenti” alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti)».
In tal modo, l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, per come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, recato dall’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, a mente del quale: «[l]e regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».
Ricorda poi il Presidente del Consiglio dei ministri che:
− secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, le regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (si citano le sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 177 e n. 14 del 2018), tra i quali figura il citato art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004;
− ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera f), della medesima legge n. 239 del 2004, le misure di compensazione possono essere richieste, «qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale».
1.3.− L’Avvocatura generale dello Stato lamenta, in secondo luogo, la violazione del principio del legittimo affidamento, poiché la disposizione impugnata introdurrebbe un «onere aggiuntivo a carico di soggetti che hanno già conseguito un titolo autorizzatorio alla data di entrata in vigore delle norme».
In particolare, sarebbe leso l’affidamento nella sicurezza giuridica, costituente «valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento» (si citano le sentenze di questa Corte n. 39 del 1993, n. 155 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985), «ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l’attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell’ordinamento comunitario», nel quale il principio in parola sarebbe stato elaborato in via giurisprudenziale, «in un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee».
«A livello costituzionale», il legittimo affidamento sarebbe garantito dall’art. 3 Cost. (si cita la sentenza di questa Corte n. 149 del 2017) e, nella misura in cui «orienta le singole discipline interessate», troverebbe tutela anche negli artt. 41, 42 e 97 Cost., con riferimento, rispettivamente, «all’affidamento nell’esercizio di attività economiche, […] al regime dei beni» e ai «rapporti con amministrazioni pubbliche».
Nel caso di specie, l’assoggettamento a misure di compensazione di impianti e infrastrutture del gas già autorizzati lederebbe la libertà di iniziativa economica, «intesa come capacità dell’imprenditore di organizzare i fattori della produzione e di determinarsi autonomamente nell’ambito di un quadro giuridico stabile e certo con la pubblica amministrazione, senza il condizionamento di normative sopravvenute che alterino i programmi originari introducendo oneri non previsti».
2.− Con atto depositato il 16 febbraio 2024, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità e la non fondatezza del ricorso avversario.
2.1.− La resistente osserva, in primo luogo, che la disposizione impugnata, nell’eliminare la «dicitura “anche in esercizio”», «esclude aprioristicamente che la normativa possa applicarsi agli impianti già esistenti (l’esercizio di un impianto deve presupporre necessariamente che l’impianto esista, cioè sia costruito)».
Il preteso contrasto con la normativa statale, quindi, non sussisterebbe, donde, secondo la Regione Puglia, la inammissibilità della prima questione.
2.2.− Sotto altro profilo, quest’ultima sarebbe inammissibile per la generica individuazione della normativa statale «utilizzata quale parametro interposto», posto che il ricorrente si limita a dedurre la violazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, senza tuttavia chiarire perché «la dicitura “soggetti che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” sia da intendersi come “impianti esistenti”, cioè in che termini la norma regionale impugnata si configurerebbe come derogatoria».
2.3.− Quanto alla non fondatezza, secondo la Regione Puglia, le censure sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato muoverebbero «da una lettura parziale e pretestuosa delle disposizioni regionali, estrapolate dal più ampio contesto normativo, sia nazionale che regionale, in cui le stesse si inseriscono».
Osserva al riguardo la resistente che la legge reg. Puglia n. 27 del 2023 «si inserisce nella cornice della legge “quadro” del settore energetico», ossia la legge n. 239 del 2004, la quale, all’art. 1, comma 4, prevede, in primo luogo, che (lo Stato e) le regioni assicurano su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità, sia con riguardo alle modalità di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi.
In secondo luogo, in forza della menzionata disposizione statale, (lo Stato e) le regioni sono chiamate a garantire l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni e, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, a disciplinare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.
La Regione Puglia prosegue osservando che l’art. 1, comma 5, della medesima legge n. 239 del 2004 prevede che le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
Quest’ultima disposizione – prosegue la resistente – fa salvo quanto previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
In particolare, il «richiamo» sarebbe al comma 6 del citato art. 12, il quale – nel disporre che «[l]’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province» – vieterebbe che l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto energetico possa essere concessa solo se sono previste misure di compensazione dal proponente.
Nella ricognizione dei principi fondamentali in materia, andrebbe considerato, inoltre, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», che, nell’Allegato 2, definisce i «Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative».
L’Allegato in questione – prosegue la Regione Puglia – ribadisce che, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. Esso, ancora, stabilisce, al punto 2, che «per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi», nel rispetto dei criteri ivi espressamente indicati (dalla lettera a alla lettera h).
Tale essendo il quadro normativo, non sussisterebbe la dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, posto che il ricordato comma 4, lettera f), del medesimo articolo riconosce alle regioni il diritto di richiedere misure compensative, al fine di garantire l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche.
La disposizione impugnata, infatti, sarebbe rivolta esclusivamente agli impianti e alle infrastrutture «per i quali non siano state applicate misure compensative», pur essendovi già tenute per effetto della legge n. 239 del 2004, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.
La questione, in conclusione, sarebbe priva di fondamento per erroneità del presupposto interpretativo, dal momento che la norma regionale sarebbe mera applicazione di quanto previsto dal legislatore statale già dal 2004, e per ciò solo inidonea «ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato».
2.4.− In relazione alla dedotta violazione del principio di affidamento, la Regione Puglia eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della questione per difetto «di specifica motivazione».
Il ricorrente, infatti, avrebbe omesso di indicare «i termini concreti in cui la disposizione impugnata violerebbe i parametri costituzionali invocati e le norme richiamate a parametro interposto, né sarebbe chiarito in cosa consisterebbe il vulnus arrecato agli operatori economici in termini di libertà di iniziativa economica».
Secondo la resistente, poi, la norma regionale in esame non rappresenterebbe «il presupposto logico e giuridico di un onere aggiuntivo, quali le compensazioni ambientali», posto che quest’ultime sarebbero state previste in favore delle regioni già dal legislatore statale del 2004: la questione sarebbe quindi inammissibile anche perché non sarebbe lesa alcuna libertà di iniziativa economica «per effetto di norme sopravvenute».
3.− Con memoria depositata il 2 settembre 2024, la Regione Puglia ha ribadito le eccezioni di inammissibilità del ricorso e gli argomenti a sostegno della sua non fondatezza.
4.− Con memoria depositata il 3 settembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, a sua volta, ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a sostegno dell’impugnazione.
Considerato in diritto
l.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004.
2.− La disposizione impugnata sostituisce il comma 4 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, secondo cui, nella formulazione antecedente all’intervento del legislatore regionale contestato con l’odierno ricorso, «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all’articolo 1».
Nell’attuale formulazione, il citato art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 prevede, invece, che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall’articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo».
Le «misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo» sono quelle specificamente previste nel settore del gas dall’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, ai sensi del quale, «al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi» (e al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4, lettera f, della legge n. 239 del 2004), «è disposta per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti, nella misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese».
L’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, anch’esso richiamato dalla disposizione impugnata, a sua volta, prevede che «[l]a Regione, in armonia con la legislazione europea, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici».
Tali ultime misure possono essere previste «a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese» (art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022).
3.− Secondo il ricorrente, l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, nel consentire l’imposizione delle misure di compensazione in relazione agli «impianti a gas di fatto “esistenti” alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti)», violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004.
Quest’ultimo, recante un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, attribuirebbe, infatti, alle regioni e agli enti territorialmente interessati il diritto di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale esclusivamente con i soggetti proponenti nuove infrastrutture, ovvero il potenziamento o la trasformazione di quelle esistenti.
4.− L’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, in secondo luogo, nell’introdurre un «onere aggiuntivo a carico di soggetti che hanno già conseguito un titolo autorizzatorio alla data di entrata in vigore delle norme» lederebbe, in violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., il loro affidamento e la loro libertà di iniziativa economica, «intesa come capacità dell’imprenditore di organizzare i fattori della produzione e di determinarsi autonomamente nell’ambito di un quadro giuridico stabile e certo con la pubblica amministrazione, senza il condizionamento di normative sopravvenute che alterino i programmi originari introducendo oneri non previsti».
5.− In via preliminare, deve essere delimitato il thema decidendum.
L’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, per come sostituito ad opera dell’impugnato art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, si compone di due alinea.
Il primo disciplina le misure di compensazione per gli «impianti» e «le infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative». Il secondo, invece – per mezzo del rinvio all’art. 2, comma 1, della stessa legge reg. Puglia n. 28 del 2022 − riguarda le misure di compensazione applicabili (sempre nel settore del gas) a «ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica» o a quelli già esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione.
Nonostante il Presidente del Consiglio dei ministri abbia impugnato la menzionata disposizione regionale senza alcuna specificazione, è chiaro, alla luce del complessivo tenore del ricorso, che esso si appunta esclusivamente sul primo alinea, che dunque costituisce l’unico oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale.
6.– Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalla Regione Puglia, secondo cui entrambe le questioni sarebbero inammissibili per genericità della motivazione e per assenza del contrasto tra la disposizione impugnata e la legislazione statale di riferimento.
Le eccezioni non sono fondate.
Il senso della prima questione è sufficientemente chiaro: secondo il ricorrente, la previsione che le misure di compensazione si applicano «agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni» si pone in contrasto con il parametro interposto, il quale contempla quelle misure solo per «ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti».
Parimenti chiaro è il senso della seconda questione: la disposizione regionale – nel prevedere le misure in esame non solo per i nuovi impianti o per il potenziamento o la trasformazione di quelli esistenti, ma anche per quelli già aventi un titolo per la costruzione prima dell’entrata in vigore della legge regionale – lederebbe l’affidamento degli operatori economici, sui quali, al momento del rilascio del titolo, quelle misure non erano state fatte gravare.
La sussistenza o meno del contrasto con il parametro interposto e delle violazioni dedotte, poi, attiene non al rito ma al merito delle questioni.
7.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, è fondata.
La disposizione statale da ultimo menzionata reca un principio fondamentale della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 248 del 2006).
In forza di essa, «[l]e regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale».
Il parametro interposto consente, dunque, l’imposizione delle misure di compensazione solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, ossia in ipotesi in cui è sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (nuova, potenziata o trasformata).
Lo stesso riferimento ai «soggetti proponenti» rende evidente la volontà del legislatore statale di prevedere la stipulazione di accordi aventi ad oggetto le misure di compensazione esclusivamente nel contesto della procedura di autorizzazione, evidentemente al fine di consentire all’imprenditore di vagliare la convenienza della sua iniziativa economica.
Tale necessaria contestualizzazione, del resto, è espressamente imposta dalle citate Linee guida del 2010, sia pure in relazione allo specifico e diverso ambito degli impianti e delle infrastrutture energetiche alimentati da fonti rinnovabili, oltre che dallo stesso legislatore regionale pugliese in relazione a tutti gli impianti e le infrastrutture energetiche diversi da quelli del gas (art. 1, comma 2-bis, della medesima legge reg. Puglia n. 28 del 2022).
La disposizione impugnata, per contro, consentendo l’applicazione delle misure di compensazione, nel settore del gas, anche in relazione agli impianti e alle infrastrutture che abbiano già ottenuto l’autorizzazione («che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»), senza la contestuale previsione di quelle misure («per i quali non siano state applicate misure compensative»), si pone in contrasto con il parametro interposto.
8.− Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui − nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 − prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1».
9.− Resta assorbita la restante questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023 promossa in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», nella parte in cui − nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 − prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA