La sentenza n. 8675 del 31 ottobre 2024, emessa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, chiarisce e conferma i principi che regolano l’emissione dell’informativa antimafia, evidenziandone la funzione cautelare e preventiva. In virtù di tale natura, l’informativa non necessita della prova di un’infiltrazione mafiosa accertata oltre ogni ragionevole dubbio, ma può basarsi su un ragionamento induttivo fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da rendere “più probabile che non” l’esistenza di un pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa. Il Consiglio di Stato afferma che questo giudizio, se supportato da elementi concreti e non meramente ipotetici, consente di anticipare l’azione di prevenzione rispetto al verificarsi di danni effettivi, per evitare che l’attività imprenditoriale possa, anche in modo indiretto, agevolare organizzazioni criminali.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758 e Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), specifica che l’accertamento in materia di prevenzione antimafia è di natura probabilistica, non finalizzato alla sanzione di un comportamento illecito ma alla prevenzione di un evento rischioso, ossia l’infiltrazione mafiosa. L’art. 84, comma 3, del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ribadisce che il requisito per l’emissione dell’informativa è la presenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione, anche solo potenziali, tendenti a influenzare le decisioni e la gestione dell’impresa interessata. Tale previsione normativa, volta a scongiurare la mera possibilità che attività economiche legali siano controllate o influenzate dalla criminalità organizzata, consente all’Autorità di valutare i segnali di rischio anche quando non vi siano riscontri penali definitivi.
Il Consiglio di Stato precisa inoltre che, per garantire l’efficacia preventiva dell’informativa antimafia, l’Amministrazione deve considerare gli indizi non singolarmente, ma in modo integrato, operando una valutazione complessiva di tutti gli elementi raccolti. La loro forza probatoria deriva dalla coerenza e dalla connessione tra di essi, che possono contribuire a delineare un quadro complessivo sintomatico di un rischio di condizionamento mafioso, anche in assenza di episodi di infiltrazione mafiosa conclamata. Infatti, il Collegio ha sottolineato che in tale ambito non si tratta di provare la responsabilità penale, bensì di valutare indizi e circostanze che, nel loro insieme, consentono di prevenire in modo tempestivo il pericolo che un’impresa possa favorire indirettamente attività criminali.
In conclusione, la sentenza afferma che il quadro indiziario, se sufficiente a far ritenere plausibile il pericolo di infiltrazione mafiosa, giustifica l’emissione dell’informativa antimafia. Tale misura mira a proteggere la sicurezza pubblica e l’integrità del tessuto economico, anche senza un accertamento di responsabilità penali, evitando così che attività imprenditoriali possano divenire, consapevolmente o meno, strumenti a disposizione della criminalità organizzata.
Pubblicato il 31/10/2024
- 08675/2024REG.PROV.COLL.
- 03966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3966 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00122/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La Società appellante ha come oggetto sociale l’esercizio di attività di demolizione, bonifica e recupero di rifiuti metallici. In origine era composta da quattro soci, ciascuno avente quota del 25%, con denominazione sociale -OMISSIS-
In data 24.4.2024 la denominazione sociale è stata modificata in -OMISSIS-(per espressa previsione del Tribunale della Prevenzione, come si dirà nel prosieguo).
1.2. In data 22.11.2018 l’appellante è stata destinataria, da parte della Prefettura di Potenza, di un diniego di iscrizione in white list a causa della ritenuta sussistenza di un pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa derivante da alcuni precedenti penali dei soci, risalenti per lo più agli anni ’90 e ad alcune presunte frequentazioni con soggetti controindicati.
1.3. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Basilicata la società ha impugnato il citato provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS-2018 (poi confermato sia dal T.A.R. per la Basilicata con sentenza n.390/19, sia in sede di appello con sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 29 novembre 2023).
1.4. Successivamente la società ha richiesto al Tribunale della Prevenzione l’ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011.
Il Tribunale di Potenza con decreto n.-OMISSIS- ha concesso la misura del controllo giudiziario per la durata di un anno, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dalla norma, i cui effetti sono cessati in data 23.10.2020.
1.5. All’esito della misura, in data 15.1.2021, la società ha presentato presso il competente ufficio della Prefettura di Potenza, nuova richiesta di iscrizione in White list”, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 a seguito della quale la Prefettura, con nota prot. n. -OMISSIS-dell’1/9/2021 ha emesso provvedimento attraverso il quale ha comunicato i motivi pregiudizievoli all’accoglimento della succitata istanza.
Tra i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, la Prefettura ha riportato le medesime argomentazioni già evidenziate nel primo provvedimento di diniego (i precedenti penali dei soci della -OMISSIS-nonché le frequentazioni controindicate).
Entro il termine di dieci giorni concesso con la predetta nota prot n. -OMISSIS-dell’1.9.2021, l’appellante faceva pervenire in Prefettura le proprie osservazioni, con le quali confutava le criticità dalla stessa sollevate e produceva documentazione a supporto, evidenziando, altresì, l’esito positivo, ai fini antimafia, del controllo giudiziario ex art. 34bis così enunciato dal Tribunale di Potenza con provvedimento del 28.10.2020.
1.6. Con la nota del 20.10.2022 n. -OMISSIS-la Prefettura di Potenza, ha respinto la richiesta di iscrizione nella white list, sulla scorta dei motivi ostativi già enunciati nella nota 62906 dell’1.9.2021, aggiungendovi talune frequentazioni dei Sig.ri -OMISSIS-con soggetti controindicati.
1.7. La -OMISSIS-ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva innanzi al T.A.R. per la Basilicata deducendo:
- a) “la violazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011; della Circolare del Ministero dell’Interno n. 559 del 18 dicembre 1998, dell’art. 5 bis d.l. 6.6.2012 n. 74 (convertito in L. n. 122/2012 e ss.), dell’art. 3 Legge n. 241/1990, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza d’attualità ed ingiustizia manifesta, per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’atto amministrativo nonché violazione degli artt. 3, 4 co. 1, 27 co. 2, 41 e 97 della Costituzione”; deducendo con il motivo di ricorso l’insussistenza dei presupposti di fatto per l’adozione dell’interdittiva in esame e la mancanza di attualità e di rilevanza degli elementi indiziari indicati;
- b) “l’erronea e falsa applicazione degli effetti dell’istituto del controllo giudiziario e violazione dell’art. 92, co. 2 bis e 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 49, co. 2 del d.l. n. 152/2021, convertito con legge n. 233/2021”; deducendo con detto motivo la mancata valutazione e la mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del medesimo decreto applicabili in caso di agevolazione occasionale, avendo l’Amministrazione prefettizia confermato la precedente determinazione interdittiva senza considerare le favorevoli circostanze sopravvenute derivanti dall’esito favorevole del controllo giudiziario e ponendo alla base del nuovo provvedimento interdittivo, elementi tutti datati e privi del requisito dell’attualità e quindi non rilevanti ai fini di una valutazione di un pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa.
1.8. Medio tempore, con provvedimento del 2.02.2023, la società, su propria richiesta, è stata nuovamente ammessa per la durata di un anno alla misura del controllo giudiziario dal Tribunale della Prevenzione di Potenza, ai sensi dell’art. 34 bis del codice antimafia, misura che è stata poi prorogata dallo stesso Tribunale in data 2.02.2024 con decreto n. 21/2022 per la durata di un ulteriore anno con scadenza fissata per il 2.02.2025.
1.9. Con sentenza n.122 del 5 marzo 2024 il T.A.R. per la Basilicata ha respinto il ricorso condannando la società alla refusione delle spese di giudizio.
2.1. Con atto notificato il 3 maggio 2024 e depositato il 20 maggio successivo -OMISSIS- ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
2.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di appello così rubricati:
- I) Erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui respinge il primo motivo di ricorso: erroneità per difetto istruttorio, per erronea e falsa applicazione dell’art. 84 del codice antimafia, per irragionevolezza ed illogicità manifesta.
- II) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso, per erronea applicazione dell’art. 94 bis del codice antimafia.
2.3. Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno, chiedendo rigettarsi il gravame vinte le spese.
2.4. Alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.
- Preliminarmente va respinta la domanda di rinvio dell’udienza di trattazione del merito avanzata dalla difesa di -OMISSIS-e motivata sul rilievo che la società è stata ammessa per la seconda volta dal Tribunale della Prevenzione di Potenza a controllo giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia con provvedimento del 02.02.2023, prorogato con provvedimento del 02.02.2024; rappresenta pertanto di avere avviato un percorso – che si concluderà entro il termine del 2.02.2025 – favorevolmente apprezzato dal Giudice della Prevenzione, volto ad accertare la propria estraneità a qualsiasi contesto malavitoso.
3.1. L’istanza di rinvio non può essere accolta.
Come analogamente statuito dal giudice di prime cure sulla medesima richiesta, il Collegio richiama il recente pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 13/2/2023, n. 7 in tema di indifferenza biunivoca tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, e nel rilevare che la causa è matura per la decisione non sussistono le condizioni di eccezionalità per rinviare la trattazione della causa
- Può essere, quindi, esaminato il merito del ricorso.
- Con il primo motivo l’appellante lamenta che nella sentenza gravata i giudici di prime cure avrebbero erroneamente ritenuto che il quadro indiziario riportato nel provvedimento interdittivo supera “indenne” il vaglio di legittimità tenuto conto della “numerosità, attendibilità, attualità e convergenza” delle relative acquisizioni istruttorie agli atti.
Premette che il T.A.R. ha ritenuto come il giudizio inferenziale di esposizione della società ricorrente al pericolo di infiltrazione malavitosa sia suffragato da numerose e convergenti evidenze:
– alcune essenzialmente storicizzate, in quanto già valutate in occasione del precedente provvedimento interdittivo del 22/11/2018;
– altre sopraggiunte, siccome connesse a nuovi elementi di attualizzazione (in senso confermativo) delle conclusioni esposte nel ridetto provvedimento.
Quanto alle evidenze storicizzate, sostiene l’appellante che differentemente da quanto ritenuto dal T.A.R., si tratterebbe di elementi riferibili per l’appunto a fatti e circostanze del tutto esauritesi nel tempo o, in ogni caso, di modesta entità tali da non potersi ritenere in alcun modo attuali giacché cessate da numerosi anni. Nello specifico:
– in riferimento ai procedimenti penali e alle condanne effettivamente subite dai sig.ri -OMISSIS–OMISSIS-e -OMISSIS-, cui nel provvedimento interdittivo (primo e secondo) si fa espresso riferimento, si tratta di fatti risalenti a ben 28 anni fa, ed in particolare ad un episodio del 1990, per il quale sono stati condannati per reati di lesioni aggravate (e di nessuna rilevanza ai fini antimafia);
– relativamente, invece, alla misura dell’avviso orale del 1990 cui si fa menzione tra i motivi ostativi al rilascio dell’iscrizione della società ricorrente nella c.d. “White List”, evidenzia che l’avviso orale comminato non è stato mai seguito, nei due anni successivi, da nessun provvedimento consequenziale, perdendo, pertanto, automaticamente ogni efficacia;
– l’altro episodio, invece, che riguarda esclusivamente il -OMISSIS–OMISSIS-è quello relativo alla sentenza del 10/10/2003, emessa dalla Corte di Appello di Potenza, per la violazione delle norme di attuazione delle direttive sui rifiuti, a seguito della quale il sig. -OMISSIS–OMISSIS-ha subìto la condanna al pagamento di un’ammenda di €. 861,00, ammenda che è stata regolarmente pagata (anche in questo caso si tratta di questioni estranee a contesti malavitosi).
Con specifico riferimento al Sig. -OMISSIS–OMISSIS-, riferisce che egli non ha mai riportato alcun tipo di condanna penale e relativamente all’episodio contestatogli del 23 aprile 2013, ove “nel corso di un controllo, veniva rinvenuto un giubbotto antiproiettile nel cofano posteriore della sua autovettura”, riferisce essere intervenuto un provvedimento di assoluzione con formula piena oltre che la restituzione del bene sequestrato, come si evince dal dispositivo della sentenza e dal verbale di restituzione versati in atti.
Quanto invece alle evidenze sopravvenute esse si sostanzierebbero:
– nella relazione dell’Amministratore giudiziario nominato nel primo controllo giudiziario;
– nel fatto che in recenti attività di polizia giudiziaria i fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS–OMISSIS-sarebbero stati controllati in compagnia di soggetti controindicati;
– parimenti -OMISSIS- -OMISSIS-avrebbe frequentato -OMISSIS- gravato da pregiudizi penali.
Ciò premesso l’appellante sostiene che le circostanze storicizzate non possono dirsi attualizzate alla luce delle sopravvenienze indicate dalla Prefettura.
Ed infatti, da un lato la relazione dell’Amministratore giudiziario atterrebbe a minimi rilievi organizzativi; dall’altro lato, l’asserita identificazione dei fratelli -OMISSIS-con un soggetto controindicato non potrebbe considerarsi in alcun modo sintomatica di un attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Le difese dell’appellante sono infatti tese a minimizzare la portata degli elementi valorizzati dal Prefetto, operando una valutazione atomistica degli elementi volta a comprovare la tesi di una crasi temporale tra gli elementi indiziari più risalenti nel tempo e quelli più recenti.
In realtà nel provvedimento interdittivo le evidenze a carico dell’impresa e dei suoi soci e amministratori costituiscono un compendio di dati sintomatici, concordanti e univoci che ben sorreggono il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
- a) Il sig. -OMISSIS–OMISSIS-, socio dell’impresa, annovera:
– condanne penali per lesione personale in concorso, esplosioni pericolose in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni continuata in concorso;
– segnalazioni di polizia per porto e detenzione abusiva di armi, violazione delle norme inerenti il settore inquinamento delle acque, minaccia, furto aggravato e continuato, attivazione di un centro di raccolta di veicoli e di rottami e gestione di una discarica senza la prescritta autorizzazione, violazione delle norme contro la criminalità organizzata, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, nonché già sottoposto alla misura di prevenzione dell’“avviso orale”;
– arresto, nel 1990, per porto e detenzione abusiva di armi e munizioni, duplice tentato omicidio in concorso ed esplosioni pericolose, reati successivamente derubricati in lesioni aggravate in concorso e per le quali è stato condannato;
– denuncia, unitamente ad altre 97 persone, per associazione per delinquere di stampo mafioso e arresto per associazione per delinquere finalizzata all’acquisto ed alla vendita di sostanze stupefacenti;
– frequentazioni con persone con pregiudizi per reati fra i quali associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, in materia di armi e di sostanze stupefacenti e in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
- b) Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, socio amministratore dell’impresa (nominato in data 22.1.2019 in sostituzione di -OMISSIS–OMISSIS-), annovera:
– segnalazioni di polizia per porto abusivo e violazioni in materia di armi;
– controllo, in data 23 aprile 2013, nel corso del quale veniva rinvenuto un giubbotto antiproiettile nel cofano posteriore della sua autovettura;
– frequentazioni negli anni con persone con pregiudizi per reati fra i quali associazione per delinquere, in materia di armi e di sostanze stupefacenti;
– destinatario di revoca porto d’armi e di divieto detenzione armi nel 2019;
– controllo, in data 01.06.2020, all’ingresso dell’impresa, nel corso del quale è stato notato intento a conversare con -OMISSIS-, gravato da vicende giudiziarie in materia di immigrazione ed impiego di manodopera straniera (nel 2015) e di caporalato, organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro nero, anche mediante l’impiego di manodopera clandestina (vicenda del 2019, allorché è stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi, fino al 5 febbraio 2021, all’obbligo di dimora).
- c) Il sig. -OMISSIS- socio dell’impresa, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’“avviso orale”, annovera:
– una condanna penale per lesioni personali in concorso;
– segnalazioni di polizia per porto e detenzione abusiva di armi, minaccia aggravata, furto aggravato, violazione delle norme contro la criminalità organizzata in concorso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso (per i quali è stato anche tratto in arresto);
– arresto, nel 1990, per porto e detenzione abusiva di armi e munizioni, duplice tentato omicidio in concorso ed esplosioni pericolose, reati successivamente derubricati in lesioni aggravate in concorso per le quali è stato condannato;
– frequentazioni, più volte negli anni, di persone con pregiudizi per reati fra i quali associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e usura, in materia di armi e di sostanze stupefacenti e in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
- d) Il sig. -OMISSIS–OMISSIS-, fratello dei predetti soci e dipendente dell’impresa (secondo la relazione iniziale dell’amministratore giudiziario del 23 gennaio 2020), già sottoposto alla misura di prevenzione dell’“avviso orale”, annovera:
– condanne penali per furto in concorso, omicidio tentato in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni in concorso, associazione per delinquere, ricettazione;
– segnalazioni di polizia per rapina aggravata, lesioni personali, porto di coltello in genere vietato;
– nel 1990, arresto per tentato omicidio e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; nel 1996, applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, per la durata di anni tre (revocata nel 1998); denuncia, nel 1999, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe e, nel 2000, per sostituzione di persona e truffa mediante servizi telematici;
– nel 2014, condanna – fra l’altro – della Corte d’Appello di Potenza alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, per i reati di associazione a delinquere e ricettazione.
- e) Il sig. -OMISSIS-, socio dell’impresa annovera:
– pregiudizi per furto (anno 2014, nel 2020 intervenuta sentenza di assoluzione) e per frequentazioni con soggetti controindicati, seppur risalenti nel tempo (2009–2012);
- f) Infine la relazione conclusiva dell’amministratore giudiziario, datata 20 ottobre 2020, ha evidenziato “(…) il mancato superamento della prescrizione relativa all’adozione ed effettuazione di efficaci misure organizzative (…) nonché sul ruolo ricoperto da -OMISSIS–OMISSIS-all’interno dell’azienda (…) ruolo anomalo ricoperto da -OMISSIS–OMISSIS-(…) che assume la veste di vero dominus (…) Quest’ultimo, infatti, detiene sia il potere di direzione sia il potere decisionale, mentre ufficialmente, il socio amministratore e rappresentante legale della società -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS- risulta essere il fratello -OMISSIS–OMISSIS-”;
5.1.2. Per tutto quanto precede il Gruppo Interforze della provincia di Potenza della riunione del 5 maggio 2021 valutati gli esiti dell’istruttoria, ha confermato la sussistenza degli elementi pregiudizievoli già compendiati nel primo provvedimento interdittivo e, tenuto conto del monitoraggio effettuato, nonché della relazione datata 20 ottobre 2020 dell’Amministratore giudiziario, si è espresso per il rigetto della richiesta di iscrizione, in uno con la richiesta di aggiornamento dell’interdittiva antimafia avanzata dall’impresa.
Successivamente il Prefetto, preso atto degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, ha adottato il provvedimento impugnato.
5.1.3. Orbene, rilevato che per costante giurisprudenza di questa Sezione il trascorrere del tempo è un elemento in sé neutro, che da solo non elide la portata indiziante dei fatti, se non eccessivamente risalenti e non corroborato da convincenti elementi di discontinuità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31/1/2024, n. 999), si rileva che l’appellante non ha fornito alcun convincente elemento idoneo a dimostrare tale discontinuità che sia diverso dal mero decorso del tempo, rilevandosi anzi che il quadro emerso dagli accertamenti effettuati comprovano la perdurante attualità degli elementi indiziari raccolti:
– le conclusioni contenute nella relazione dell’Amministratore giudiziario della società (prodotta all’esito della fase di controllo giudiziario), datata 20/10/2020, fatte proprie dal parere del Gruppo Interforze della Provincia di Potenza del 5/2021, con le quali si rimarca “(…) il mancato superamento della prescrizione relativa all’adozione ed effettuazione di efficaci misure organizzative (…) nonché sul ruolo ricoperto da -OMISSIS–OMISSIS-all’interno dell’azienda (…) ruolo anomalo ricoperto da -OMISSIS–OMISSIS-(…) che assume la veste di vero dominus (…) Quest’ultimo, infatti, detiene sia il potere di direzione sia il potere decisionale, mentre ufficialmente, il socio amministratore e rappresentante legale della società … risulta essere il fratello -OMISSIS- -OMISSIS-”;
– le risultanze di recenti attività di polizia giudiziaria che hanno evidenziato elementi a carico di alcuni esponenti della società, specificamente dei fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS–OMISSIS-; il primo identificato con soggetti ritenuti appartenenti a realtà malavitose (-OMISSIS-, operante nel gruppo “di azione” di un clan malavitoso e sottoposto a misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta per mafia denominata -OMISSIS-; nonché -OMISSIS-, soggetto che il decreto di confisca del Tribunale di Potenza, Collegio Misure di Prevenzione, adottato in data 31/1/2022, ha incluso nel novero degli “altri eredi o aventi causa” del deceduto –OMISSIS-, figura di spicco nel contesto criminale); il secondo anch’egli collegato a soggetti orbitanti nel contesto malavitoso (lo stesso –OMISSIS-, nonché il -OMISSIS-., amministratore di una società colpita da interdittiva antimafia); entrambi i fratelli con -OMISSIS- (anch’egli amministratore di una società destinataria di un provvedimento interdittivo);
– le recenti frequentazioni di -OMISSIS- -OMISSIS-(socio amministratore, nominato in data 22/1/2019 in sostituzione di -OMISSIS–OMISSIS-) con -OMISSIS- soggetto gravato da pregiudizi penali nell’ambito di un’indagine diretta a contrastare un’organizzazione malavitosa dedita allo sfruttamento di manodopera clandestina.
5.1.4. Alla luce delle superiori considerazioni gli elementi complessivamente emersi a carico dei soci vanno letti e valutati alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa:
“3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) – riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
5.1.5. Per tutto quanto precede, ne deriva, conclusivamente, un quadro fattuale tale per cui deve ritenersi che le circostanze complessivamente evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici, concordanti e univoci al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
D’altra parte, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l’informativa antimafia, “per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste” ed è proprio in ragione di questa sua natura che “gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitamente esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali” (ex plurimis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 5962).
Il che rende plausibile la valutazione inferenziale ritenuta dall’amministrazione, il cui esito appare conforme al paradigma normativo e resiste alle censure proposte.
- Con il secondo motivo di ricorso, la -OMISSIS-ha censurato il provvedimento gravato nella parte in cui ha ritenuto di non procedere a verificare i presupposti per l’adozione delle misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94 bis del codice antimafia, trattandosi di procedura di aggiornamento. La Prefettura, al riguardo, ha affermato che “trattandosi di richiesta di iscrizione/riesame, non si procederà come previsto dall’art. 92, co. 2 bis del d.lgs. n 159/2011 alla verifica dei presupposti per l’applicazione delle misure straordinarie previste dall’art. 32 co. 10 del d.l. n. 90/2014”.
La società ha pertanto impugnato il provvedimento interdittivo sostenendo che:
– l’art. 92, co. 2 bis, del d.lgs. n. 159/2011 non fa riferimento alle misure di cui all’art. 32, co. 10 del d.l. n. 90/2014 quanto piuttosto alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del codice antimafia; tale norma si applica anche alle procedure di aggiornamento e nel caso di specie non sono stati valutati i presupposti per la sua applicazione;
– dagli esiti del primo controllo giudiziario non era emersa alcuna criticità rilevante sotto il profilo “antimafia”, avendo peraltro il Tribunale ritenuto di poter concludere il percorso in un solo anno e di poter superare eventuali criticità “semplicemente attraverso una nuova configurazione sociale”: sicché, data la contrapposizione di valutazioni tra Tribunale della Prevenzione e Prefettura di Potenza, un equo bilanciamento delle situazioni e degli interessi in gioco avrebbe dovuto condurre la Prefettura, prima di adottare il provvedimento impugnato, a fare ricorso alle misure di cui all’art. 94 bis, onde poter monitorare dall’interno la situazione e addivenire, a valle delle predette misure, ad un giudizio più consapevole ed effettivo sulla situazione dell’impresa.
Lamenta, l’appellante, che a fronte di tali contestazioni, il T.A.R. per la Basilicata ha ritenuto che “non è persuasivo il secondo motivo di ricorso” in ragione del fatto che la conclusione favorevole del controllo giudiziario non è ostativa alla riedizione di un provvedimento interdittivo da parte della Prefettura che avrebbe, nel caso di specie, correttamente ravvisato l’attualità del pericolo.
Lamenta inoltre che il T.A.R. ha ritenuto non persuasiva anche la censura relativa alla doverosa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa in quanto “la natura e la gravità del quadro indiziario che gravano sulla società ricorrente escludono in radice la configurabilità del requisito (situazione di agevolazione occasionale) giustificante le invocate (meno gravi) misure, non occorrendo alcun specifico onere motivazionale delle ragioni determinanti l’omessa attivazione di tale, discrezionale e ufficioso, istituto”.
Chiede in definitiva un riesame delle censure proposte da parte del giudice di appello.
6.1. Il motivo di ricorso è infondato.
L’art.94 bis dispone che “Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure. …”
Va premesso che il 22/11/2018, la società -OMISSIS-era già stata destinataria di analogo provvedimento prefettizio interdittivo (confermato dal Tar nel 2019 e dal Cds nel 2023) sicché il detto provvedimento al momento della richiesta di aggiornamento (su istanza di parte) di iscrizione nella white list era certamente valido ed efficace salva la facoltà per il soggetto interdetto di presentare istanza di aggiornamento.
Orbene su istanza di aggiornamento proposta dalla società appellante in data 20.10.2022 è stata adottata dalla Prefettura di Potenza l’informazione interdittiva antimafia oggetto di questo giudizio.
La motivazione adottata dal Prefetto nell’escludere la necessità di procedere alla verifica dei presupposti per la concessione delle misure collaborative ex art.94 bis si rivela, pertanto, coerente con il dettato normativo in quanto l’accertamento, in sede di aggiornamento dell’interdittiva, volto a verificare se i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, appare del tutto superfluo laddove l’”occasionalità” delle situazioni di agevolazione è logicamente esclusa dagli accertamenti già consacrati e storicizzati nella precedente interdittiva (del 2018) che trovano attualmente conferma in ulteriori elementi in linea di continuità temporale.
O in sede di aggiornamento dell’interdittiva gli elementi che avevano a suo tempo indotto l’autorità prefettizia ad inferire il possibile condizionamento dell’impresa sono venuti meno, ed allora il prefetto adotta un provvedimento liberatorio, ovvero continuano a sussistere ed allora ogni accertamento sulla “occasionalità” del possibile condizionamento mafioso è ontologicamente precluso dalla perdurante rilevanza nel tempo degli elementi posti a fondamento di entrambe le interdittive, che conferma e consolida il giudizio di permeabilità al condizionamento mafioso dell’impresa, perciò escludendo in radice ogni connotazione di “casualità” o “saltuarietà” del fenomeno infiltrativo.
- Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio di appello, che liquida in favore delle Amministrazioni resistenti in € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Sebastiano Zafarana |
Giulia Ferrari |
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IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.