Nella sentenza n. 3148/2024 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dalla cooperativa ricorrente per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando la controversia alla competenza del giudice ordinario. Il ricorso riguardava l’impugnazione della delibera comunale che dichiarava la servitù pubblica di una strada di proprietà privata. Il TAR ha osservato che la delibera impugnata aveva finalità meramente dichiarative, e non costitutive o provvedimentali, poiché non vi era alcun ordine di rimozione di ostacoli fisici al transito, ma solo la dichiarazione di servitù. Richiamando la giurisprudenza consolidata, tra cui una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 17104/2024), il Collegio ha ribadito che le controversie riguardanti l’accertamento della natura pubblica o privata di una strada o la sussistenza di servitù pubbliche rientrano nella giurisdizione del giudice civile, poiché investono la tutela di diritti soggettivi e non provvedimenti autoritativi della Pubblica Amministrazione. Pertanto, la causa dovrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario competente.

Pubblicato il 23/09/2024

  1. 03148/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00023/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2024, proposto da – OMISSIS – , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l”annullamento:

– della Deliberazione della Giunta Comunale n. – OMISSIS –  del 26.10.2023, notificata a mezzo p.e.c prot. 0048095/23 in data 06.11.2023 (provvedimento impugnato) con cui il Comune di Aci Castello ha dichiarato la servitù pubblica della strada/area di terreno edificabile denominata “- OMISSIS – e”, arteria sita nella frazione di Aci Trezza, che collega l”omonima – OMISSIS – , di proprietà indivisa della Cooperativa ricorrente e della Ditta – OMISSIS –  Srl (P.I./CF. 03369930874), identificata nel locale catasto terreni al foglio 2 part. – OMISSIS – , e come meglio indicata nella planimetria allegata al provvedimento impugnato;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo e/o comunque pregiudizievole per la parte ricorrente, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Aci Castello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo del giudizio (notificato il 3 gennaio 2024 e depositato il 8 gennaio 2024), l’odierna ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta del Comune di Aci Castello n. – OMISSIS –  in data 26 ottobre 2023, con cui è stata dichiarata la servitù pubblica in relazione alla strada-area di terreno edificabile denominata “- OMISSIS – e”, che collega la limitrofa – OMISSIS –  dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “- OMISSIS – ”, sita nella frazione di Aci Trezza, di proprietà indivisa della cooperativa e della – OMISSIS – , censita in catasto al foglio 2, particella – OMISSIS – .

Avverso detto provvedimento, ritenuto illegittimo, veniva proposto ricorso per i motivi di diritto che possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

Secondo la prospettazione della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento, avendo inviato tale comunicazione non presso la sede legale ed effettiva della società, ma ad un indirizzo diverso. Per la cooperativa, inoltre, il provvedimento si fonderebbe sull’assunto secondo cui la catena apposta sulla strada avrebbe impedito l’accesso alla scuola da parte di pedoni e veicoli, mentre, come risulta dalla documentazione fotografica, l’accesso sarebbe possibile lungo l’adiacente lato sinistro della strada privata, ove è presente un marciapiede.

Veniva evidenziato che la scuola può essere raggiunta anche tramite una bretella attigua, disposta a sud della strada privata, censita in catasto al foglio 2, particella 535, la quale può essere percorsa da pedoni e autoveicoli. Inoltre, veniva rilevato che non risulterebbe chiaro se il Comune abbia inteso costituire una servitù per dicatio ad patriam o per atto ammnistrativo, ma in entrambi i casi veniva rilevato che l’Amministrazione non avrebbe effettuato una opportuna indagine per accertare la destinazione pubblica del bene.

Per la ricorrente, nel provvedimento non risulterebbe compiutamente allegata la sussistenza di un diritto d’uso da parte della collettività o l’esistenza di un atto pubblico o privato da cui possa desumersi l’esistenza di una servitù di uso pubblico (che non può discendere da semplici presunzioni). Secondo la prospettazione della cooperativa, l’Amministrazione non avrebbe fornito prova della sussistenza dei presupposti meramente affermati nel provvedimento (“l’uso avviene ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato”; “ricorrono le condizioni previste dall’art. 825 del c.c.”; “l’arteria in questione” è “idonea all’attuazione di pubblico interesse, consistente nella necessità di uso per raggiungere un edificio di uso collettivo Scuola”).

In particolare, veniva precisato che l’accesso alla scuola sarebbe sempre avvenuto tramite la sopra indicata bretella e tramite il marciapiede di cui si è detto e che sulla stradella in questione era presente un cancello prima della sua sostituzione con una catena. Veniva evidenziato, infine, che la documentazione fotografica dimostrerebbe che la stradella non sarebbe adatta al pubblico transito veicolare e sarebbe priva di opportuna segnaletica a tal fine e di infrastrutture, né sarebbe oggetto di manutenzione da parte del Comune.

Si costituiva in giudizio (con atto di mera forma del 10 gennaio 2024) il Comune di Acicastello che (con memoria del 3 aprile 2024) rilevava quanto segue: – l’avvio del procedimento è stato notificato al presidente della cooperativa e alla società – OMISSIS –  mediante posta elettronica certificata ritualmente consegnata; – per mero errore materiale l’avvio del procedimento alla ricorrente in formato cartaceo è stato inviato ad un indirizzo erroneo; – il ricorso appare tardivo, dovendo tenersi conto a tal fine dell’intervenuta pubblicazione della delibera all’Albo Pretorio; – ad ogni buon conto, occorre tener conto dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990; – l’obbligo di inviare la comunicazione di avvio del procedimento non sussiste, comunque, nella specie, venendo in rilievo la realizzazione di un’opera pubblica; – il Comune ha dichiarato l’uso pubblico della strada a norma dell’art. 825 c.c.; – la strada è stata costantemente manutenuta dal Comune ed è ivi presente anche un impianto di illuminazione.

Con Ordinanza n. 1818 del 15 maggio 2024, il Collegio sollevava e sottoponeva all’attenzione delle parti la questione di giurisdizione sull’oggetto della controversia, rilevando come questa riguardi la “la valutazione in merito alla classificazione della strada (se di proprietà pubblica o dedita all’uso pubblico o privata) e che, pertanto, la questione sottoposta all’esame del Collegio sembra esulare dalla cognizione del giudice amministrativo, posto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VII, 19 aprile 2022, n. 2905), la valutazione in merito alla contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada è rimessa alla cognizione (rectius alla giurisdizione) del giudice civile, involgendo pretese di accertamento di un diritto soggettivo”).

Con memoria depositata in data 9 luglio 2024, parte ricorrente, nel ribadire e ulteriormente precisare le proprie difese in ordine al merito del ricorso, osservava quanto segue in punto di giurisdizione: – la questione relativa all’esistenza della servitù deve essere scrutinata dal Tribunale solo in via incidentale, in quanto oggetto sostanziale dell’impugnazione è l’ordine di rimozione dei paletti o delle delimitazioni di altra natura che precludono il passaggio sul terreno ricorrente; – se è pacifico che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sull’accertamento in via principale della natura, pubblica o privata, della strada, ovvero della servitù pubblica di passaggio, egli può e deve effettuare incidenter tantum tale accertamento, poiché la questione costituisce un presupposto della statuizione provvedimentale.

Sulla questione (della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito) la difesa dell’Ente locale non depositava alcuna memoria.

All’udienza del 12 settembre 2024, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile in parte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

Come già rilevato con l’Ordinanza collegiale l’oggetto di impugnazione dell’odierno giudizio è la delibera aventi finalità meramente dichiarative e non provvedimentali, come risulta non solo dal suo tenore testuale (si legge infatti che oggetto della deliberazione impugnata, la n. – OMISSIS –  del 26 ottobre 2023 è proprio la “dichiarazione di servitù pubblica della strada privata censita in catasto al foglio n. 2 particella – OMISSIS – ”), ma anche dal contenuto del medesimo provvedimento.

In particolare, nella parte dispositiva si legge che la Giunta comunale delibera “(…) di dichiarare la servitù pubblica della strada denominata – OMISSIS – e (…)”, non si evince invece (differentemente da quanto affermato da parte ricorrente) alcun ordine di rimozione della catena che impedisce il transito dei pedoni e dei veicoli alla scuola; trattasi semplicemente di una circostanza che viene riportata nelle premesse del provvedimento avversato; al riguardo si legge che “(…) in data 28 marzo 2023, a seguito di sopralluogo eseguito da funzionari di questo Ente, all’inizio della suddetta strada è stata apposta, dal presidente della Cooperativa – OMISSIS –  s.r.l., una catena impedendo il transito dei pedoni e veicoli alla Scuola (…)”.

In altri termini, non è previsto nel provvedimento alcun ordine di rimozione della catena che impedisce il transito dei pedoni e dei veicoli alla scuola.

In conclusione, deve ritenersi che oggetto del giudizio (in virtù della dichiarazione di servitù pubblica) è proprio la valutazione in merito alla classificazione della strada (rectius se sussiste o meno tale diritto reale di uso o di servitù pubblica sulla stessa) e che, pertanto, la questione sottoposta all’esame del Collegio esula dalla cognizione del giudice amministrativo, posto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VII, 19 aprile 2022, n. 2905), la valutazione in merito alla contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada e di eventuali diritti reali sulla stessa è rimessa alla cognizione (rectius alla giurisdizione) del giudice civile, involgendo pretese di accertamento di un diritto soggettivo.

Da ultimo si riporta l’orientamento del giudice della giurisdizione secondo cui “L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l’inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.” (Cassazione civile sez. un., n.17104 del 20 giugno 2024).

In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito spettando la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.

Il Collegio, in ragione della natura della pronuncia e degli interessi involgenti la fattispecie, ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore

Cristina Consoli, Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Emanuele Caminiti

Daniele Burzichelli

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO