L’ordinanza n. 289 del 6 settembre 2024, emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce alle valutazioni di carattere politico un margine di insindacabilità da parte del giudice amministrativo, con particolare riferimento alle determinazioni relative alla sicurezza dei Paesi di origine e agli accordi internazionali in materia di immigrazione. Nella fattispecie, il ricorrente aveva richiesto la sospensione cautelare del provvedimento che disponeva l’annullamento del visto di ingresso e il conseguente respingimento alla frontiera, sulla base dell’assunto che la Tunisia non potesse essere considerata un Paese sicuro. Tale argomentazione è stata rigettata in primo grado, poiché la Tunisia risulta inclusa tra i Paesi di origine sicuri ai sensi dell’art. 1 del d.m. 17 marzo 2023, elemento che comporta una presunzione di sicurezza che non può essere disattesa dal giudice amministrativo.
Pubblicato il 06/09/2024
- 00289/2024 REG.PROV.CAU.
- 00811/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Palermo, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 257/2024, resa tra le parti, pubblicata il 4 giugno 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 617/2024;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Palermo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024, il consigliere Michele Pizzi e udito per le amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato Liliana Sagona;
Considerato che il sig. -OMISSIS-, cittadino tunisino, ha impugnato l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia n. 257 del 2024, che ha respinto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti della Polizia di Frontiera Marittima di Palermo di annullamento del visto di ingresso e di conseguente respingimento alla frontiera;
Ritenuto che non appare sussistente il requisito del fumus boni iuris, tenuto conto che il gravato provvedimento di annullamento del visto fa espresso riferimento all’art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 286/1998, che contempla le ipotesi di contraffazione e alterazione del visto di ingresso;
Rilevato che è altresì insussistente il requisito del periculum in mora, in quanto la Tunisia è ricompresa tra i Paesi di origine sicuri ai sensi dell’art. 1 del d.m. 17 marzo 2023;
Considerato che l’appello cautelare debba quindi essere respinto e che sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello cautelare (ricorso n.r.g. 811/2024).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Antimo Prosperi, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere, Estensore
Antonino Caleca, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Michele Pizzi |
Ermanno de Francisco |
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IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.