Il TAR Puglia, Sez. Unite, con la sentenza n. 965 del 5 settembre 2024, in merito al rapporto tra istituzione scolastica e genitori, fondato sui canoni di trasparenza e correttezza informativa, ha affermato che l’omessa o difettosa comunicazione circa l’andamento negativo del rendimento scolastico di un’allieva, culminata nella sua mancata promozione, è stata ritenuta motivo di illegittimità del provvedimento finale, aggravata dall’insufficiente preavviso fornito alle famiglie. Richiamando l’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009, la sentenza ha riconosciuto la possibilità di derogare al limite di frequenza minima (pari a tre quarti dell’orario annuale personalizzato), qualora le assenze dell’allieva fossero giustificate da condizioni di salute debitamente documentate. Nel caso di specie, il Collegio ha ravvisato la sussistenza di tali presupposti, rilevando altresì la violazione delle regole di trasparenza procedurale da parte dell’istituto scolastico, che aveva omesso di attivare tempestive misure di recupero e presentava incongruenze tra il registro elettronico e i giudizi espressi nello scrutinio finale.

Pubblicato il 05/09/2024

  1. 00965/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00988/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 988 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di rappresentanti esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Campanile e Graziana Vurchio, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro in carica, e Liceo scientifico statale -OMISSIS-, in persona del Dirigente scolastico p. t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

per l’annullamento

previa concessione di provvedimenti cautelari

dei seguenti atti: 1) il verbale del consiglio della classe III sez. AC – musicale e coreutico – sezione coreutica del Liceo scientifico, datato 08.06.2024, nella parte in cui la minore -OMISSIS- non risulta ammessa alla classe successiva; 2) la nota dell’08.06.2024 di comunicazione di non promozione per l’a. s. 2023/2024; 3) ogni altro atto connesso consequenziale o presupposto; nonché per la declaratoria del diritto degli istanti nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunna -OMISSIS-, a vedere ammessa con riserva la figlia minore a partecipare alla classe IV, con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione con riserva alla classe;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione e del merito e Liceo scientifico -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024, il dott. Orazio Ciliberti e uditi gli avvocati Graziana Vurchio e Stefania Campanile per la parte ricorrente, e l’Avvocato dello Stato Isabella Piracci, per la difesa erariale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

I – L’alunna -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2023/2024, frequentava la classe III sez. AC musicale e coreutica del Liceo scientifico statale -OMISSIS-.

Al termine del I trimestre (ovvero dal 16/9/2023 al 16/12/2023), l’alunna riportava la media complessiva in decimali di 6,66, con tre insufficienze, come da registro elettronico. Non veniva attivato alcun corso di recupero in favore dell’allieva, onde darle la possibilità di conseguire l’idoneità nelle tre materie in cui aveva riportato un voto d’insufficienza.

Condizioni di salute non buone la costringevano a effettuare diverse assenze, nondimeno l’alunna riusciva a recuperare le insufficienze nelle materie di inglese e filosofia, mentre riportava lievi insufficienze in storia e storia della danza, nel periodo intermedio, come rilevabile dal Registro elettronico.

La frequenza delle lezioni, durante l’anno scolastico 2023/2024, veniva interrotta diverse volte, a causa di condizioni di salute non ottimali (sepsi, stati febbrili, cefalee) che imponevano l’effettuazione di esami diagnostici, come da certificati medici, a firma del dott. -OMISSIS- del 23.05.2024, del dott. -OMISSIS- del 02.03.2024 e della dott.ssa -OMISSIS- dell’11.03.2024.

La ricorrente genitrice, oltre a far pervenire alla scuola i certificati medici attestanti lo stato di salute della minore, aggiornava costantemente i docenti circa le condizioni di salute della propria figlia, ricevendone peraltro messaggi di vicinanza e sostegno.

Il rendimento scolastico dell’allieva non era preoccupante tanto da temere una bocciatura e i ricorrenti genitori, in occasione della riunione tenutasi in presenza in data 2 aprile 2024, ricevevano rassicurazioni da parte dei docenti sull’effettiva possibilità della loro figliuola di superare l’anno scolastico.

L’allieva veniva ammessa allo scrutinio finale, con la media del 6.22; in particolare, riportava le seguenti votazioni: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5, Matematica 6, Fisica 5, Storia della Danza 5, Storia della Musica 6, Tecnica Danza Classica 6, Tecnica Danza Contemporanea 6, Laboratorio coreografico 6, Disegno e Storia dell’Arte 7, Educazione civica 6, Religione Buono, Comportamento 8.

Accertato poi nell’allieva uno stato di gravidanza, le veniva imposta l’astensione dalle attività ginnico–sportive e, a causa di una rilevata iperemesi gravidica, la stessa era obbligata a effettuare giorni di riposo e ad assentarsi da scuola (cfr.: certificato medico, a firma del dott. -OMISSIS- del 6 giugno 2024).

La minore non poteva sostenere le ultime verifiche, che, peraltro, erano comunicate alla ricorrente genitrice, a mezzo mail, nel giorno festivo del 2 giugno 2024.

All’esito dello scrutinio finale dell’08.06.2024, l’allieva non risultava ammessa alla classe quarta del Liceo scientifico, riportando le seguenti insufficienze: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5, Fisica 5, Storia della Danza 5.

In data 10.06.2024, la ricorrente genitrice avanzava formale richiesta di colloquio, onde poter ottenere chiarimenti e spiegazioni circa l’esito sfavorevole dello scrutinio finale, senza ottenerne riscontro, tant’è che la medesima, con nota del 13 giugno 2024, reiterava la richiesta di audizione.

In data 24.06.2024, entrambi i genitori ricorrenti avanzavano richiesta di accesso agli atti, in relazione al verbale dello scrutinio finale dell’08.06.2024. Veniva loro trasmessa copia del verbale di scrutinio. Dall’esame del predetto documento si evinceva che oltre alle insufficienze nelle materie di italiano e inglese, dove l’allieva non aveva recuperato le lacune, nelle materie in cui aveva riportato lievi insufficienze, i docenti avevano dato rilievo alle assenze della minore, nonostante la documentazione medica prodotta.

I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato e depositato in data 08.08.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della totale irragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato; evidente contraddizione tra i voti rilevabili dal registro elettronico e le valutazioni riportate nel verbale di scrutinio; eccesso di potere per incongruenza e illogicità manifesta.

I ricorrenti si soffermano, nelle loro argomentazioni, sulla valutazione del numero delle ore di assenza effettuate dall’allieva (deducendone la violazione di legge), sulla mancata valutazione della capacità di recupero dell’alunna (deducendo l’assenza di attivazione di corsi di recupero, la violazione di legge e l’eccesso di potere), sulla contraddittoria e fuorviante comunicazione scuola – famiglia (con rilievi di violazione di legge ed eccesso di potere), sulla disparità di trattamento (eccesso di potere) e sulla mancata valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.

Con decreto presidenziale n. 296 del 10.08.2024, è respinta la domanda di tutela cautelare monocratica.

Nella camera di consiglio del 4 settembre 2024, tenutasi a sezioni riunite per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e datane preventiva comunicazione alle parti, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.

II – Il ricorso è fondato.

III – La ricorrente genitrice ha sempre aggiornato i docenti della scuola sullo stato di salute della figlia minore, anche con riferimento all’insorta gravidanza, ricevendone rassicurazioni e attestati di solidarietà. La genitrice ha poi documentato e giustificato le assenze della figlia, che, dopo i periodi di assenza, è sempre stata riammessa a frequentare le lezioni, previa esibizione di certificato medico.

In occasione dell’incontro scuola–famiglia tenutosi in data 2 aprile 2024, i ricorrenti genitori hanno avuto riscontro del discreto rendimento scolastico della loro figlia, peraltro confermato dalle valutazioni intermedie del pentamestre; ciò nonostante le assenze già effettuate.

Nessun docente ha avanzato ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare l’anno scolastico. È, dunque, mancato un adeguato preavviso sull’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva.

La scuola ha informato i genitori dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva, solo mediante il registro elettronico. Tuttavia, vi è stata una difettosa comunicazione e uno scarso preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico. Ciò ha un qualche rilievo nella valutazione della correttezza e trasparenza del rapporto della scuola con i genitori (cfr.: T.a.r. Lazio Roma III-bis, n. 12042 del 3 agosto 2023).

IV – L’Istituto non ha attivato alcun percorso preventivo di recupero scolastico: ciò solo è bastevole a destituire di legittimità il procedimento qui contestato (cfr.: Cons. Stato VI, n. 638 del 20 gennaio 2021; 26 giugno 2020, n. 4107).

V – Dal pagellino del periodo infrapentamestre, l’allieva ha riportato insufficienze in tre materie ma, in ogni caso, la media complessiva dell’intero anno è stata di 6.46, come rilevabile dal registro elettronico.

Esaminando le votazioni visibili ai genitori, emerge che: 1) per la materia di storia, la media generale dell’intero anno è pari a 6.41; 2) per la materia di filosofia, la media generale dell’intero anno è pari a 5.71; 3) per la materia di fisica, la media generale dell’intero anno è pari a 7.75; 4) per la materia di storia della danza, la media generale dell’intero anno è pari a 6.72.

Dai voti rilevabili dal giudizio in ben tre delle materie che successivamente hanno determinato la mancata ammissione all’anno successivo, emerge che l’allieva ha riportato una media complessiva superiore alla sufficienza e, in ogni caso, la lieve insufficienza in filosofia è stata incongruamente arrotondata per difetto.

Al contrario di quanto emerso a conclusione del Consiglio di classe dell’8 giugno 2024, l’allieva è stata ammessa allo scrutinio finale con la media del 6.22, riportando due insufficienze importanti (italiano e inglese) e una lieve insufficienza in filosofia. Nell’arco di poco tempo, la lieve insufficienza in filosofia si è trasformata in insufficienza piena, con arrotondamento per difetto della media complessiva conseguita, mentre le medie sufficienti riportate in storia, fisica e storia della danza si sono trasformate in insufficienze che hanno determinato la mancata ammissione dell’allieva alla classe successiva.

Il giudizio contenuto nel verbale di scrutinio impugnato, in particolare nelle materie di storia, filosofia, fisica e storia della danza, è dipeso dal rendimento rilevato nell’ultimo mese di scuola, sicché la bocciatura dell’allieva è stata valutata non in relazione all’intero anno, ma in base a quanto avvenuto e rilevato nel mese di maggio 2024.

Ne discende che il giudizio finale relativo alle suddette materie, penalizzante per la valutazione complessiva, è da ritenersi incongruo e illegittimo.

VI – I docenti non hanno valutato le circostanze particolari che hanno caratterizzato la fattispecie.

Non hanno tenuto in considerazione lo stato di salute e la gravidanza affrontata dalla minore. Non hanno tenuto conto della circostanza che le assenze della minore sono dipese da quelle particolari condizioni né che, nonostante la mancata partecipazione alle lezioni, il rendimento dell’allieva è stato mediamente sufficiente. I docenti non hanno inteso valorizzare, in alcun modo, che la media dei voti riportata dall’alunna durante l’intero anno scolastico è sempre andata oltre la sufficienza, né tampoco hanno considerato l’impegno profuso dalla stessa per migliorare le insufficienze riportate nelle singole materie durante l’infrapentamestre.

VII – Dall’esame dei giudizi espressi dai docenti di storia, filosofia, fisica e storia della danza riportati nel verbale di scrutinio impugnato, emerge che il numero delle ore di assenza effettuato dall’allieva ha, di fatto, avuto un peso rilevante nella valutazione finale.

Ebbene, se la normativa di legge (D.P.R. n. 122/2009) applicabile alla fattispecie, richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, è altrettanto vero che l’art. 14, comma 7, di quel decreto prevede deroghe al suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie. Nel caso in esame, sussistono i presupposti per applicare la deroga, atteso che le assenze effettuate dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute, come comprovato da numerosi certificati medici.

VIII – Sono stati, altresì, commessi alcuni errori e irregolarità procedurali: ad esempio, le interrogazioni svolte nel mese di maggio dai docenti delle materie in cui la minore non ha conseguito la sufficienza, risultano erroneamente eseguite in giornate in cui l’allieva era assente; inoltre, le interrogazioni e le verifiche programmate per l’ultima settimana di scuola sono state comunicate alla ricorrente genitrice soltanto con una mail pervenuta in giornata festiva (domenica 2 giugno 2024).

Priva di conferma è l’affermazione, riportata dalla docente di storia e contenuta nel giudizio finale, laddove si asserisce che l’allieva “ha frequentato in modo saltuario le lezioni per dichiarati motivi di salute che sono stati documentati alla fine dell’anno”. La madre dell’allieva, per contro, ha sempre tempestivamente documentato le assenze della propria figlia (che, in caso contrario, non avrebbe potuto essere riammessa a frequentare le lezioni), così come ha, per le vie brevi, tenuto informati i docenti sulle condizioni della figlia.

Dallo scambio di mail e messaggi (versati in atti) emerge chiaramente come la madre dell’allieva abbia puntualmente messo al corrente i professori dello stato di salute della figlia.

Come da documentazione medica nota ai docenti, l’allieva non avrebbe potuto essere presente a scuola nell’ultimo periodo per motivi di salute, sicché la mancata esecuzione degli ultimi test non è dipesa da una libera scelta, ma è stata determinata dalla necessità di prendersi cura della propria salute.

IX – In conclusione, il mancato preavviso, la mancata attivazione dei corsi di recupero, gli errori procedurali e l’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello scrutinio finale determinano, complessivamente, l’illegittimità degli atti impugnati.

X – Il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso e la brevità del processo, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni riunite), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024, con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere